Esposto-Denuncia - Integrazione n. 2 al dossier "Giustizia
in Puglia" del 20.12.1996
Il sottoscritto
Mario BROGLIO MONTANI nato a Roma il 9 Dicembre 1937, con residenza
anagrafica in Putignano (Bari) presso la Casa di Riposo "Donna Giulia
Romanazzi-Carducci" sita in Contr. Piturno N.C. ma attualmente
domiciliato presso la propria sorella Adalgisa BROGLIO MONTANI in
Fiumicino (Roma) via Giorgio Giorgis n. 38 (Tel. 06-6522923) espone
quanto appresso affinché codesto Consiglio della Magistratura disponga
ogni opportuna indagine su fatti e circostanze che integrano quanto
già rappresentato con gli esposti-denunce datate 7 e 15 Marzo 1996
<"D" 13 - lettere a-b-c> per verificare ed eventualmente
configurare ogni ipotesi di reato penalmente perseguibile a carico dei
sotto indicati magistrati:
(N.d.R. - Poiché il
contributo che mi accingo a fornire ha come base il più volte citato
dossier "Giustizia in Puglia" il rimando a quegli Allegati viene
individuato dalla lettera "D" seguito dal Numero ed eventuale
lettera).
TRIBUNALE DI
BARI:
Dott. Giovanni
LEONARDI, Giudice Istruttore, e magistrati componenti la IV
Sezione Penale della Corte di Appello di Bari Dott. Bartolomeo DE
RISI, Presidente, Giacomo ANTONUCCI,
Consigliere e Crescenzo AMBROSIO, relatore, in
relazione al Procedimento N. 208/A/86 RGGI (1.1 <Alleg. 1a,b,c e
2a,b,c,d,e>);
Dott. Aldo
D’INNELLA, Presidente relatore, Aldo NAPOLEONE e
Giuseppe SANNONER, componenti tutti della III° Sezione Penale
della Corte di Appello in relazione alla Sentenza N. 972/95 R.G.
("D" 7) perché, con il presunto concorso del Prof. Gaetano CONTENTO,
difensore del principale imputato MADARO Nicola, si sono resi
responsabili dei reati di falsità materiale <art. 476 C.P.> e
falsità ideologica <art.479 C.P.> e di quanto penalmente
rilevante potrà emergere dal proseguo delle indagini;
Dott. Giovanni
COLANGELO, P.M., in relazione al Procedimento N. 2945/92/21, per
violazione dell’art. 55 C.P.P. non avendo disposto indagini su
segnalati illeciti nel settore della informatizzazione degli
Istituti Statali Superiori e per omissione di atti di ufficio in
relazione ai Procedimenti N. 427/94/21 ("D" 4 a,b,c,d,e, e "D" 5) e
6968/94 R.G.N.R. ("D" 8). Importanti aspetti che riguardano ipotesi
di omissione gravi di atti di ufficio a carico del predetto Dott.
COLANGELO e del Dott. Gaetano DE BARI, più sotto nominato, sono
stati già rappresentati al Comando Generale della Guardia di Finanza
di Roma con esposto-denuncia datato 26 Agosto 1997 ad integrazione
del dossier "Giustizia in Puglia" e viene inserito nel presente
esposto, escluso quello di pertinenza del Comando Generale della
GG.FF. in indirizzo perché già acquisito lo stesso giorno 26.08.’97.
(Alleg. 10-b);
Dott. Gaetano DE
BARI, P.M., in relazione ai Procedimenti N. 6713/93/21 e
7705/93/21 (Agli Atti del Proc. N. 3852/94R Procura della Repubblica
di Roma) riguardanti il Provveditore agli Studi di Bari, i soci
della Computer Levante s.a.s. di Bari, e loro referenti presso il
Ministero della Pubblica Istruzione; ed inoltre per il Procedimento
N. 8808/93/21 riguardante il Concessionario Olivetti di Putignano
Sig. Vittorio SPEDICATI (Agli Atti del Procedimento N. 438/94/21
R.G. Procura della Repubblica di Potenza);
Dott. Vincenzo MARIA
BISCEGLIA, P.M. e G.I.P. Dott. Emilio MARZANO, in
relazione al pregresso Procedimento N. 1561/89 R.G. P.M. riguardante
turbative d’asta da parte del suddetto Vittorio SPEDICATI presso
l’Amministrazione Comunale di Castellana Grotte (" D"
11-a,b,c,d,e,f,g); quest’ultima documentazione, con le deduzioni in
proposito riportate nella parte introduttiva <pag. 10 - punto 4.0
-a,b,c,d,e,f,g,> e <pag. 14 - punto 4.1> consente, con
sufficiente chiarezza, di addebitare al P.M. procedente gravissime
negligenze, non escluse diverse e maggiori ipotesi di reato
penalmente perseguibili;
S.E. Dott. Giuseppe
D’ALOISIO, Procuratore Generale della Repubblica di Bari,
per aver disatteso l’Appello-Denuncia datato 25.12.1995
(trasmesso alle ore 09,45 del giorno 27.12.’95 dal Posto
Telefonico Pubblico di Putignano ("D" 14) mirante ad ottenere un
auspicato ricorso <ndr - per essere, allo stato, l’unico
legittimato> avverso la Sentenza di Assoluzione degli
imputati MADARO e VAVALLE. Per aver ignorato, inoltre,
l’Esposto-Denuncia datato 7 Marzo 1996 ("D13-a) al medesimo
indirizzato <depositato in Cancelleria il giorno 8.3.1996> per
la parte di sua competenza ed infine per non aver dato seguito
all’esposto datato 16 Settembre 1996 con il quale, fra l’altro, si
chiedeva di esaminare l’opportunità di disporre eventuali revoche di
sentenze istruttorie di proscioglimento e quant’altro che,
nell’ambito delle sue competenze, potesse essere deciso a tutela di
quelle garanzie di onestà, obiettività e indipendenza della
Magistratura. (alleg. 6-c);
TRIBUNALE DI POTENZA
Dott. Erminio
RINALDI e G.I.P. d.ssa Anna Maria LOPRETE in relazione al
procedimento N. 438/94/21 contro i P.M. Gaetano DE BARI e Vincenzo
Maria BISCEGLIA e del Consigliere relatore della IV° Sezione Penale
Crescenzo AMBROSIO, magistrati tutti del Tribunale di Bari,
prosciolti su richiesta dello stesso P.M. del 28.08.1994 (alleg.
8-a);
Dott. Paolo
SEVERINI, P.M., in relazione al procedimento N. 268/96/45 aperto
a carico dei già citati componenti della III Sezione Penale della
Corte di Appello di Bari sulla base dell’Appello-Denuncia del 25
Dicembre 1995: Per grave negligenza, infatti, ha ritenuto
infondata la notizia di reato e ciò esaminando la sola
sentenza di assoluzione e non anche la sentenza di primo grado che
pure risulta acquisita dagli Organi di P.G. (Carabinieri) di Potenza
(alleg.8-b);
In conseguenza
dell’avvenuta archiviazione, pertanto, il P.M. Dott. Paolo
SEVERINI ha chiesto al G.I.P. il rinvio a giudizio del
"denunciante" per il reato di cui all’art. 368 c.p., processo
auspicato e formalmente richiesto dal sottoscritto in sede di
udienza preliminare. Si producono copie della richiesta di
archiviazione e del relativo Decreto a firma del G.I.P. Pasquale
MATERI, di Rinvio a Giudizio e del successivo Decreto che Dispone il
Giudizio" emesso dal G.I.P. d.ssa Cinzia APICELLA nell’udienza del
20.05.1997 (Alleg. 8-c).
TRIBUNALE DI
ROMA
Dott. Piero DE
CRESCENZO e, con riserva, il G.I.P. dott. Francesco
MONASTERO, in relazione al Procedimento N.R.P.M. 3852/94R (N.
GIP 3629/95) a carico del Provveditore agli Studi di Bari dott.
Giuseppe BRIENZA (in attesa di autorizzazione all’estrazione di
copie dai Fascicoli <1+3 voluminosi Faldoni> si inseriscono
copie delle richieste avanzate alla Procura di Roma, delle
motivazioni addotte dal G.I.P. in relazione alle richieste stesse,
nonché le sole copie autorizzate ed estratte dal Fascicolo
(richiesta di archiviazione del P.M. e Decreto di Archiviazione del
G.I.P.) <Alleg. 9-b>.
INTRODUZIONE
Premesso che con gli
esposti-denunce di cui sopra si era anche rappresentata l’esigenza a
che il Ministro di Grazia e Giustizia (destinatario anch’esso delle
citate denunce) disponesse opportune ispezioni ministeriali presso
i Tribunali di Bari e Potenza e che tale espressa esigenza non sembra
sia stata ritenuta meritevole di alcuna considerazione, il
sottoscritto, pur con le notevoli difficoltà incontrate
nell’acquisizione di documentazione riguardante Procedimenti già
archiviati, si sforzerà di rendere quanto più possibile chiara ed
inequivocabile, la preesistente, precaria situazione
dell’Amministrazione Giudiziaria in terra di Puglia dove, "l’emergenza
giustizia", richiede ora un forte richiamo da parte degli Organi
Vigilanti per mettere fine a situazione scandalose, a sempre maggiori
e temerarie complicità tra difensori di personaggi "potenti" e
magistrati disponibili a vendere sentenze, alla conseguente
proliferazione dovuta "al passa parola", tutto ciò a favore e in
ossequio alle diverse lobbies legate al passato
consociativismo.
Contrariamente a quanto
avvenuto nella Procura della Repubblica di Roma, nulla risulta essere
stato fatto alle Procure della Repubblica di Bari e di Potenza per
impedire che magistrati compiacenti siano ancora in" servizio
permanente effettivo" a disposizione di vecchi e nuovi potenti. E si
tenga ben presente che la cosiddetta definita "emergenza giustizia" è
nata in Italia dopo che personaggi di grosso calibro del mondo
politico, economico e giudiziario sono stati presi con le mani nel
sacco da giudici che, per la loro assoluta probità (e tra questi
non posso non citare i componenti della III° Sezione Penale del
Tribunale di Bari Dott. Michele CRISTIANO, Presidente, Dott.ssa
Francesca LA MALFA e Dott. Stefano SERNIA) si sono resi
insensibili ad ogni allettante proposta e quindi
assolutamente "non comprabili".
Prima di esporre e
documentare la vicenda riguardante alcuni alti magistrati in servizio
presso il Tribunale di Bari, indescrivibilmente indegni della toga che
indossano, e di altri che, per motivi che non sta al sottoscritto
accertare, dimostrano di avere in scarsa considerazione i sacrosanti
diritti di giustizia che vengono impunemente calpestati in contrasto
con i doveri propri del magistrato (si vedrà che questi
appartengono non solo ai Tribunali di Bari e Potenza ma, anche al
cosiddetto "porto delle nebbie" della capitale) cercherò di
riassumere nella seguente, breve introduzione quello che, in assenza
di urgenti provvedimenti da parte di codesto C.S.M. e del Sig.
Ministro di Grazia e Giustizia, porterà il Tribunale di Bari ad essere
"servo" assoluto al servizio di alcuni luminari del Foro che, per la
loro ottima introduzione nell’ambiente dei magistrati corrotti,
corruttibili e/o comunque condizionabili, riescono quasi sempre, nei
procedimenti di Appello, a far assolvere con formula piena tutti
coloro che potendo permettersi di pagare laute parcelle (soprattutto
politici e amministratori che hanno depauperato beni della
collettività per i propri tornaconti personali) si sono affidati e si
affidano al loro patrocinio.
Per quanto personalmente
consta allo scrivente e che in minima parte è stato già rappresentato
nel citato dossier "Giustizia in Puglia" si può in tutta tranquillità
affermare che l’amministrazione della giustizia in Puglia e Basilicata
viene ancora "gestita" alla vecchia maniera, con ricorso frequente ai
soliti agganci tra giudici "ben disposti" che, ove occorra, chiudono
entrambi gli occhi pur di rendere non gratuito ossequio a personaggi
in vista del mondo economico, politico e finanziario. Molte, troppe
sono le iniquità commesse da magistrati infedeli al giuramento
prestato! Tantissimi procedimenti, civili e penali, dovrebbero essere
quanto prima esaminati e chiariti dagli Organi Giurisdizionali
competenti.
Oltre a quelli che sono
oggetto della presente memoria, infatti, potrebbero risultare
interessanti molti fascicoli del Tribunale Fallimentare,
particolarmente quelli della Quinta Sezione: intrighi vergognosi tra
giudici, avvocati, curatori, periti (tipo il pluri inquisito
Geom. Madaro <già ex Presidente della U.S.L. BA/14 ed ex Sindaco
del Comune di Sammichele - quest’ultima carica risulta però tuttora
esercitata ancorché in modo occulto> scampato all’arresto nel 1988
grazie alla "benevolenza" del G.I. dott. Giovanni LEONARDI e
successivamente "graziato" nel 1990 dalla IV° Sezione Penale della
Corte di Appello; condannato per concussione a danno del sottoscritto
il 21 Dicembre 1994 e, a novembre 1995, in riforma di una
"inattaccabile, esemplare sentenza" di ben 69 pagine, nuovamente
assolto dalla III° Sezione della Corte di Appello presieduta dal dott.
Aldo D’INNELLA <Presidente e relatore> e ciò grazie all’ottima
introduzione del Prof. Avv. Gaetano CONTENTO nell’ambiente dei
magistrati corrotti e/o corruttibili) che fanno da prodromo, solo
ed esclusivamente per chi "può pagare", a sentenze preconfezionate e
ciò in barba ad ogni codice (penale, civile, morale, etico ecc.).
Altra opportuna verifica potrebbe essere quella presso la Sezione
del Lavoro della Pretura Circondariale dove, pur avendo torto, si
poteva facilmente avere ragione attraverso "l’intercessione" di buoni
amici del magistrato dott. DE PEPPO, responsabile di tale
Sezione.
Verificare per credere: Le
procedure fallimentari "appetitosamente" interessanti sono appannaggio
quasi sempre degli stessi curatori, di noti Principi del Foro barese
nonché baroni dell’Università. Le aste giudiziarie sono quasi sempre
riservate ad un ristrettissimo circolo al quale corrisponde un
altrettanto ristretto giro di prestanome. Alla Sezione del Lavoro
moltissimi lavoratori si sono visti denegare ogni giustizia sol perché
gli imprenditori, controparte, sono "entrati" direttamente o
indirettamente, nelle grazie del suddetto Dott. DE PEPPO. Viceversa,
imprenditori onesti, non raccomandati, si sono trovati perdenti
in ogni sacrosanta rivendicazione che li vedeva danneggiati per gravi
inadempimenti da parte di dipendenti che, ricorsi al sindacato
notoriamente ben "introdotto" nella Sezione del Lavoro, hanno
ottenuto, in aperta violazione ad obblighi e norme di legge, il
riconoscimento di diritti inesistenti!
Quanto sopra è ben noto
nell’ambiente giudiziario barese ma, per evidenti interessi di
bottega, si preferisce glissare; si mormora, nello stesso ambiente,
che alcuni avvocati sarebbero imparentati con giudici dello stesso
distretto e questo non sembra possa essere di giovamento ad una sana
ed onesta amministrazione della giustizia. Si constata che molti
magistrati inquirenti e giudicanti sono "locali" e, in regioni come la
Puglia e la Basilicata dove il potere politico, economico e
giudiziario ha fatto del clientelismo e della corruzione il suo
cavallo di battaglia, è impossibile, per il magistrato barese,
foggiano o potentino, operare al di fuori di tutti quei
condizionamenti riconducibili a raccomandazioni, reciproci scambi di
"cortesie", favori più o meno leciti, ricatti ecc.ecc.
Sintetizzato il quadro che
emerge dalla conoscenza indiretta di fatti certamente in contrasto con
molte norme dei codici penale e civile ma per i quali non ho
possibilità, per tutti, di fornire riscontri testimoniali e
documentali, ritengo utile e doveroso esporre in maniera più
dettagliata fatti e circostanze caduti sotto la personale conoscenza
del sottoscritto che, pur trattate nel citato dossier "Giustizia in
Puglia", abbisognano di elementi concreti di supporto alla
consequenzialità logica e cronologica dei fatti esposti e, ovviamente,
anche di conferme e riscontri di natura documentale.
Tutto ciò premesso, la
sentita esigenza di rappresentare e rendere quanto più agevole la
comprensione dei fatti oggetto dei citati esposti-denunce del 7 e 15
Marzo 1996, mi impone di suddividere questo mio contributo alla lotta
contro magistrati indegni della toga che indossano, iniziando dai
fatti più gravi oggetto di Procedimenti al Tribunale Penale di Bari,
alla scarsa "attenzione" dedicata dalla Procura della Repubblica di
Potenza competente a indagare sulle denunciate "connivenze" di
magistrati baresi per finire al Tribunale Penale di Roma dove
un’inchiesta promossa dal sottoscritto, malgrado i gravi indizi e
riscontri certamente acquisiti, è stata chiusa con un Decreto di
Archiviazione.
- 1.0
- TRIBUNALE DI BARI
A seguito di Promemoria
datato 25 Maggio 1992 ("D" 1) la Procura della Repubblica apriva il
Procedimento n. 2945/94/21 affidato al P.M. dott. Giovanni COLANGELO.
Il G.I.P. con decreto emesso in data 21 Febbraio 1994 dispose il
rinvio a giudizio per concussione dei sigg. MADARO Nicola e VAVALLE
Saverio all’epoca rispettivamente Presidente e Consigliere della
U.S.L. BA/14. Il processo, dibattuto alle udienze del 27 Ottobre e 21
Dicembre 1994 si concludeva, pur in assenza di costituzione di parte
civile e quindi senza un avvocato che mi rappresentasse, con la
sentenza N. 962 (alleg. "D" 6) depositata al limite dei 45 giorni
previsti e cioè il successivo 4 Febbraio 1995.
Avverso tale Sentenza che
aveva condannato gli imputati alla pena di anni uno e mesi undici di
reclusione per il reato p. e p. dall’art. 317 c.p., gli imputati
proponevano appello con l’assistenza per il MADARO degli Avv.ti Prof.
Gaetano CONTENTO, Paolo LATERZA, e Prof. Giuseppe RUGGIERO e, per il
VAVALLE, degli Avv.ti Gaetano SCAMARCIO (ex senatore del P.S.I.
condannato, salvo omonimia, per concussione), Michele DE PASCALE e
Vito SAVINO.
In data 20 Novembre 1995,
la III Sezione Penale della Corte di Appello di Bari, composta dai
magistrati dott. Aldo D’INNELLA, Presidente relatore, dott. Aldo
NAPOLEONE e Giuseppe SANNONER, Consiglieri, in riforma dell’appellata
Sentenza del 21.12.1994, assolveva gli imputati "dal reato loro
ascritto per non aver commesso il fatto" ("D"
7).
In merito a questo
Processo si ritiene importante che codesto Consiglio Superiore della
Magistratura valuti attentamente il contenuto dei seguenti, "molto
significativi" documenti, facenti parte del Fascicolo del
P.M.:
a) - Promemoria
a firma del sottoscritto datato 4 Dicembre 1993 e depositato il
successivo 6 Dicembre 1993 alla Segreteria del P.M. dott. Giovanni
COLANGELO ("D" 5 - b);
b) -
Raccomandata datata 28 Ottobre 1994 (con allegato Promemoria del
20 Novembre 1993) indirizzata al Sostituto Procuratore della
Repubblica d.ssa Anna Maria TOSTO (N.d.R. - in sostituzione del P.M.
COLANGELO) da parte di tale Francesco BUSTO di Sammichele di Bari
("D" 5 - c);
c) -
Comunicazione datata 15 Marzo 1994, a firma del sopra citato BUSTO
Francesco, indirizzata all’allora Prefetto di Bari dott. Corrado
CATENACCI e, per conoscenza, al Signor Ministro degli Interni
dell’epoca Nicola MANCINO (questo documento, che non fa parte del
Fascicolo processuale, trovasi inserito sotto l’alleg. <"D" 5
- e>)
d) -
Appello-Denuncia datato 25 Dicembre 1995 inviato a tutte le
Istituzioni della Repubblica ( "D" 14) nonché trasmesso a mezzo Fax
alle ore 09,45 del giorno 27 Dicembre 1995 al Signor Procuratore
Generale della Repubblica di Bari, unico legittimato a proporre
impugnazione prima della scadenza dei termini. In assenza di ciò,
infatti, la Sentenza di Appello è stata dichiarata irrevocabile il
successivo 5 Gennaio 1996;
e) -
Esposto-Denuncia/Autodenuncia datato 7 Marzo 1996 nei confronti dei
componenti della III° Sezione Penale della Corte di Appello di Bari,
del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario CICCARELLI e
dell’Avv. Gaetano CONTENTO difensore del Madaro. Tale esposto,
indirizzato anche al Procuratore della Repubblica di Potenza e
iscritto al N. 258/96/45, risulta trasmesso alla Procura della
Repubblica di Salerno in data 24 Settembre 1996 ("D" 13 -
a);
Orbene, considerato che la
Procura della Repubblica di Potenza, chiamata più volte ad indagare su
presunte coperture accordate dai magistrati di Bari agli imputati
MADARO e VAVALLE (Sentenza 972/95 R.G. N. e pregressa 208/A/86 RG G.I
Bari), SPEDICATI Vittorio, Concessionario Olivetti di Putignano e
Giuseppe BRIENZA, Provveditore agli Studi di Bari (Fascicolo N.
8808/93/21 R.G. Bari confluito, per competenza, nel
Procedimento N. 438/94/21 R.G. <P.M. dott. Erminio
RINALDI>) non ha potuto (per mie carenti rappresentazioni
dei fatti costituenti reato) o voluto (per non aver esaminato i
procedimenti richiamati <il 208/A/86 P.M. dott. MAGRONE per il
cosiddetto processo MADARO ed il Fascicolo N. 1469/89-569/90/21 P.M.
dott. Vincenzo Maria BISCEGLIA>) fare "chiarezza" , ho ritenuto
di farmi carico, solo ed unicamente per onore della verità e per i
superiori interessi di giustizia, di dimostrare come i gravi
comportamenti dei sopra citati magistrati abbiano influito sulla
reiterazione dei reati e sulla temerarietà dei soggetti indiziati e,
come la perdurante preoccupante condizione della giustizia, minacci
quel minimo di fiducia che la società civile pensava di aver ritrovato
e, soprattutto, accentui lo sconforto di tutto coloro che nei vari
organi di polizia giudiziaria (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato,
Guardia di Finanza), con molto entusiasmo, si erano impegnati con
serietà e spirito di servizio all’inderogabile necessità di combattere
ogni tipo di illegalità e ripristinare un minimo di giustizia in
questa Italia considerata, immeritatamente, "culla del
diritto".
1.1 - ANTEFATTO
- Fasc. 208/A/86 Reg. G. gen. G.I. - N.
1057/A/87 Reg. gen. P.R. - P.M. dott. MAGRONE
- Procedimento Penale contro
MADARO Nicola, VAVALLE Saverio più altri 8, tutti
- componenti del Comitato di
Gestione della U.S.L. BA/14 di Acquaviva delle Fonti.
Con Esposto datato 26
Marzo 1985, alcuni componenti
del gruppo comunista in seno all’Assemblea della Unità Sanitaria
Locale BA/14, denunciarono alla Procura della Repubblica di Bari,
gravissime violazioni a Leggi vigenti, da parte dei componenti del
Comitato di Gestione della stessa U.S.L. e, in particolare modo, del
suo Presidente MADARO Nicola (alleg. 1-a);
In data 24 Settembre
1985, il Presidente MADARO invia
alla Procura della Repubblica ed alle altre istituzioni destinatarie
dell’esposto del gruppo comunista, le sue giustificazioni, terminando
il documento con la testuale affermazione (alleg. 1-b);
"Sulle presunte
illegittimità, la parola agli atti, dato che sono stati adottati con
adamantina coerenza alla normativa e nel rispetto delle diverse
competenze".
I denuncianti, venuti a
conoscenza dei chiarimenti forniti dal Presidente MADARO, rimettono al
Sostituto Procuratore dott. Carlo CURIONE (in data successiva a me
imprecisata ma, da quanto risulta dal documento da me reperito,
risulta protocollata al N. 3803 della Procura) una circostanziata
memoria per contestare ogni assunto difensivo del MADARO (allegato
1-c);
L’Ufficio Istruzione
Penale del Tribunale di Bari, in data I° Febbraio 1988, (alleg.
2-a) trasmette al Procuratore della Repubblica in sede gli atti del
rapporto datato 28 Gennaio 1988 con preghiera di voler "eventualmente
provvedere a formulare i nuovi capi di imputazione". Segue, a quattro
giorni di distanza, il seguente documento (che per comodità si
trascrive) con firma illeggibile ma che (come segnalato nel
Promemoria al P.M. dott. COLANGELO del 4.12.1993 * Pag. 3-2°
Paragr.* ("D" 5b) si ritiene possa essere quella dell’allora
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari
dott. Nicola MAGRONE (alleg. 2-b)
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BARI
B A R I
Al Cons.
Istruttore
Bari
Le ritrasmetto (?) gli
atti (v. Sua Nota 1/2/88) pregandoLa di procedere formalmente nei
confronti dell’imputato n. 1 (N.d.R. - MADARO Nicola) anche per
i reati di cui ai capi C-D-E nonché nei confronti dell’imputato n. 11
(N.d.R. - ZEMA Elio) per il reato di cui al capo F).
A mio parere, la gravità
dei fatti, la spregiudicatezza dell’ "operazione", la dimostrata
attitudine dell’imputato ad inquinare e addirittura a sottrarre
elementi di prova, l’entità del "favore" concesso allo ZEMA, impongono
la contestazione dei reati:
all’imputato n. 1 con
mandato di cattura.
Mi riservo di esprimermi
sulle modalità di contestazione del reato allo ZEMA.
F.to illeggibile
5/2/88
RISPOSTA (alleg.
2-c)
- TRIBUNALE CIVILE PENALE BARI
- UFFICIO ISTRUZIONE
- N. 208/A/86 RGGI -
- N/1057/87/A RGPM
- IL GIUDICE ISTRUTTORE
- LETTA la richiesta del P.M. di
contestazione con mandato di cattura dei reati ascritti a MADARO
Nicola;
- RITENUTO che, pur in presenza di una
sostanziale gravità delle imputazioni contestate, non sembrano
sussistere gli elementi richiesti dalla legge per l’emissione del
grave provvedimento richiesto;
-
- CHE in particolare non sembra
sussistere, ne un concreto pericolo di fuga, ne l’esigenza di tutela
della collettività essendo l’imputato privo di qualsiasi precedente
penale ed inserito stabilmente in una attività lavorativa.
-
-
RITENUTO, d’altra parte, che, di fronte
agli elementi già acquisiti, non sembra prospettabile neppure un
effettivo pericolo di inquinamento probatorio.
-
- P. Q. M.
- ORDINA che la contestazione dei reati
ascritti al MADARO avvenga con mandato di comparizione.
-
- Si notifichi al P.M.
- Bari, 17/11/1988
-
- f.to - Il Giudice Istruttore -
- (Dott. Giovanni LEONARDI)
-
Valuti dunque codesto
Consiglio Superiore della Magistratura e/o comunque l’Organo
giurisdizionale competente, la grave circostanza che, ad una richiesta
di emissione di mandato di cattura formulata dal P.M. in data 5 Febbraio
1988 e motivata dalla "gravità dei fatti, la spregiudicatezza dell’
"operazione" la dimostrata attitudine dell’imputato ad inquinare e
addirittura a sottrarre elementi di prova" ecc.,
il Signor Giudice
Istruttore dia riscontro dopo oltre 9 mesi
(per l’esattezza
285 giorni!)
ordinando "che la contestazione dei reati
ascritti al MADARO avvenga con mandato di comparizione".
Al Giudice Istruttore presso
il Tribunale di Bari dott. Giovanni LEONARDI saranno poi necessari
ulteriori 18 mesi (18 Maggio 1990) per dichiarare "chiusa la
formale istruzione e, su difformi richieste del P.M."
pronunciare, IN NOME DEL POPOLO ITALIANO,
la sentenza nei confronti del Presidente MADARO Nicola e dei componenti
tutti del Comitato di Gestione della U.S.L. BA/14 e dell’imputato n. 11.
(Copia di questa Sentenza viene inserita sotto l’Allegato "alleg. 2-d);
Questa "benevolissima"
sentenza che ha derubricato diverse imputazioni a carico del MADARO
estinguendole per intervenuta amnistia, non soddisfa l’onesto
Presidente della U.S.L. Nicola MADARO che, in ossequio alla sua
"adamantina coerenza", ricorre fiducioso ai suoi "onestissimi"
protettori politico-legali-giudiziari proponendo appello per un
proscioglimento maggiormente liberatorio che lo rendano, nell’ipotesi di
qualche altro "incidente giudiziario", limpidamente esente da precedenti
penali.
Ed è la IV° Sezione Penale
della Corte di Appello di Bari, composta dai Signori Bartolomeo DE RISI,
Presidente, Giacomo ANTONUCCI Consigliere e Crescenzo AMBROSIO relatore,
ad assolvere l’appellante Nicola MADARO per insussistenza dei fatti o
per non aver commesso il fatto! Sentenza più che tempestiva se si
considera che il pronunciamento della Corte di Appello è giunto a meno
di 5 mesi dalla Sentenza del Giudice Istruttore (alleg. 2-e);
L’esposizione della sopra
riportata vicenda che non riguarda assolutamente lo scrivente ma che,
come si vedrà in appresso ha in comune con la vicenda del sottoscritto
elementi di reato e ben 3 dei 10 componenti del Comitato di Gestione
della USL BA/14 (oltre al MADARO e VAVALLE il Sen. Silvio CIRIELLI,
nel frattempo deceduto) conferma pienamente le "intuizioni" che il
P.M. dott. Nicola MAGRONE espresse al G.I. il 5.02.1988. Ciò premesso,
si ritiene utile e opportuno, per una serena valutazione dei fatti,
analizzare le Sentenze che mi riguardano personalmente e cioè quella di
primo grado del 21 Dicembre 1994 (condanna degli imputati MADARO e
VAVALLE ad anni uno e mesi undici di reclusione) e quella di Appello del
20 Novembre 1995 che ha assolto con formula piena gli stessi
imputati.
- 1.2
- SENTENZA del 21 Dicembre 1994 - N.
395/94 Reg.Gen. - ( "D" 6)
L’unica inesattezza rilevata
nelle 69 pagine della Sentenza è quella nella quale mi viene attribuita
la precisazione "di non aver fatto nomi nell’esposto presentato al
giudice delegato alla procedura fallimentare, in quanto ciò gli era
stato sconsigliato dall’avvocato Marangelli e da altre persone" (che gli
avevano suggerito che i nomi avrebbe potuti sempre farli nel momento in
cui lo avessero chiamato a dare chiarimenti. cfr folio 30) <Sentenza:
Pag. 30 da riga 5 a riga 13>.
In effetti dalla lettura del
verbale d’udienza del 27 Ottobre 1994, pagina 29 riga n. 24 e segg.,
risulta che alla domanda dell’avvocato SCAMARCIO (difensore del
VAVALLE) ...."Lui dice di aver dato il 20 per cento nelle mani del
consigliere socialista, senza fare il nome in questo promemoria. Si
ricorda che il consigliere socialista si chiamava Vavalle il 21 Giugno
quando venne sentito dai carabinieri. Perché questa dimenticanza per
iscritto"? il sottoscritto abbia risposto citando l’avvocato Marangelli
e il signor Michele Lucente e anche l’avvocato di quest’ultimo. Se ciò è
realmente quello che risulta dal verbale stenotipico devo chiedere venia
al mio ex avvocato ed ex amico Nino Marangelli per questo lapsus. La
verità, infatti, è che i nomi dal promemoria originario vennero da me
eliminati su consiglio dell’ex amico Michele Lucente, confortato in ciò
dal suo legale avv. Modesto Garofano di Bari. Per il resto, non posso
non confermare l’assunto riportato a pagina 16 della relazione
introduttiva al dossier "Giustizia in Puglia" - Punto 5.3 lettera "e"
;
- 1.3
SENTENZA di APPELLO del 20.11.1995 - (
"D" 7)
All’analisi già esplicitata
con il dossier "Giustizia in Puglia" è necessario ch’io aggiunga e
precisi, in modo quanto più chiaro possibile, importanti elementi di
riscontro. Ritengo ciò necessario anche a difesa del collegio giudicante
di prima istanza e soprattutto dell’estensore dott. Stefano SERNIA dopo
aver letto le prime 2 pagine delle 56 totali che il "galantuomo"
avvocato ed ex senatore socialista (condannato per concussione) ha
scritto nei motivi di appello a favore del suo assistito Saverio Vavalle
(socialista anch’esso) e che non posso esimermi dal
trascrivere:
-
- AVV. GAETANO SCAMARCIO
- PATROCINANTE IN CASSAZIONE
MOTIVI DI APPELLO omissis
per
omissis
avverso
sentenza emessa dalla
Terza sezione del Tribunale di Bari in data 21 Dicembre 1994 - 4
Febbraio 1995, con la quale si condannava l’odierno appellante alla
pena di anni uno e mesi undici di reclusione per il reato di cui
all’art. 317 del Codice penale, previo accredito dell’attenuante di
cui all’art. 323 bis C.P., nonché delle attenuanti
generiche.-
=========================================
"Il Dott. Saverio Vavalle è INNOCENTE
come COLUI che patì le
sofferenze
chiodate ad opera di un collegio
di giudici sacerdoti che
inviarono
a morte CHI in nulla aveva operato
per meritarsela.-
IUSTITIA OMNIUM EST DOMINA ET
REGINA
VIRTUTUM (Cicerone)
e se la Giustizia è per davvero la
migliore e la più sublime di tutte le verità,
ESSA
non può essere amministrata
col cipiglio autoritario da "signore della prova" senza il travaglio del
dubbio; etichettando come mentitore un teste chiamato a tale incombenza
dallo stesso Collegio; rovistando nelle carte processuali alla ricerca
solo ed esclusivamente di elementi di rilevanza accusatoria
sistematicamente obliando solidi ed inconfutabili argomenti difensivi;
bacchettando anche "le difese costituitesi nel giudizio" colpevoli di
non si sa ancora di che; gestendo, infine, in maniera impropria il
materiale probatorio con una doviziosità di riferimenti dottrinari la
cui scienza non può che rendere onore al giovane Giudice che della
sentenza è l’Estensore, ma che in nulla si appartengono in
fattispecie.-
"Amministrare giustizia è
più facile che fare GIUSTIZIA" (è ancora l’Arpinate a scriverlo), e di
certo non si può "fare giustizia" occupando per più della metà del
proprio impegno professionale in una disquisizione dottrinaria, a
binario di sola andata, nell’intento di demolire e sopprimere le ragioni
difensive dando il brevetto di bugiardi a due testi, a due galantuomini
(Marangelli e Palmisano), colpevoli di essersi contrapposti - loro,
davvero, scevri da qualsiasi interesse in posta - alla solitaria voce
accusatoria della parte lesa (?), costituitasi anche parte civile, anzi,
NON costituitasi parte civile per meglio offrire .... prova di
equidistanza dal risultato del processo penale, offrendo .... visiva
estraneità agli esiti conclusionali di esso e dare, nel contempo, la
possibilità di scrivere" come la deposizione
"sia stata resa da persona
realmente terza rispetto "alle parti" (pag. 20 della sentenza
appellata).-
Di certo non vi è "uno
strumento taumaturgico od una ricetta miracolosa per la scoperta della
verità" (De Luca), ma la "verità processuale" - le molte volte
differente o contrapposta a quella "fattuale" - è frutto di un rovello
interiore, di un travaglio di coscienza, di oscillazione del dubbio,
della paura di un errore, di passi felpati nei meandri probatori della
carte processuali, di una passeggiata tra cespugli di rovi di
contrapposti interessi, a volte delimitanti ed invadenti sfere di
libertà e dignità umana.-
La "umiltà della decisione"
è, del tutto, estranea ad alcuni Giudicanti, che all’umiltà
sostituiscono la "superbia" della decisione:-
ANZI,
proprio dall’espressione
usata al sesto rigo della facciata sesta del dictum di primo grado
("questo Giudicante") si coglie l’orgogliosa solitudine di CHI decide
con la certezza intellettuale che la Sua e solo la Sua è la parola di
giustizia: SOLIPSISMO.-
omissis fino a pagina
55
ILLUSTRI GIUDICI DI
APPELLO
Forse siamo andati oltre il
nostro compito professionale - certo abbiamo errato nel tediare le loro
Signorie, ma a ciò siamo stati indotti solo dal timore di non essere in
grado di difendere
UN INNOCENTE
La sentenza della terza
Sezione penale del Tribunale di Bari non può che essere cancellata in
ogni sua espressione accusatoria perché supportata da interpretazioni
errate in termini di diritto, da richiami giurisprudenziali inesistenti,
da una valutazione testimoniale e di tutto il materiale probatorio
acquisito traducentesi in veri e propri travisamenti di fatto, nonché
processuali.-
La "valenza autoritaria"
nella valutazione della prova si porta quasi ai confini della "prova
libera" che intrecciandosi con il rivendicato "libero convincimento",
ha prodotto una sentenza di condanna immotivata, ingiusta che non ha
tenuto in alcun conto i motivi a difesa addotti dall’odierno
appellante.-
Ne abbiamo potuto leggere
l’enunciazione delle ragioni per le quali i Giudici di primo grado non
hanno ritenuto attendibili le prove offerte dagli imputati (art. 546,
primo comma lettera E).-
Pertanto
si conclude
voglia, l’Ecc.ma Corte di
Appello di Bari, in accoglimento dei presenti motivi di gravame, in
riforma della sentenza adottata dalla terza Sezione del Tribunale di
Bari del 21 dicembre 1994 - 4 febbraio 1995, mandare assolto il Dott.
Saverio Vavalle dal reato di concussione per non averlo
commesso.-
In via subordinata si chiede la
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale (art. 603 primo comma
C.P.P.) per sentire il Dott. Franco Maselli sulle tre posizioni
articolate a pag. 49 (1) e sulle altre due posizioni articolate a
pag. 52.- (2)
Salvezze illimitate. Bari 7 marzo 1995
f.to Avv. Gaetano Scamarcio
(1) - Rendere attendibile il
documento prodotto nell’udienza del 27.10.1994 dall’avv. Scamarcio.
Trattasi dell’attestato rilasciato in data 25 Ottobre 1994 dal Capo
Ripartizione Personale dell’Ospedale di Casamassima dott. Michele NARDI
che "certifica" l’orario di servizio dei giorni 24 e 27 Dicembre 1982
(cioè 12 anni prima) da parte dell’imputato Saverio Vavalle che, in
quegli stessi giorni, "... non risulta che nel corso del suddetto
servizio il Dr. Vavalle abbia richiesto ed ottenuto dei permessi brevi
per assentarsi dall’ufficio". (alleg. 3-a)
(2) - Contraddizione tra
quanto deposto alla P.G. a pag. 3 del verbale del 21.6.1992 <....una busta contenente la somma di lire 3.800.000> e
quanto invece riferito a pag. 25 del verbale di causa
<....dovevano essere sui duemilioni e mezzo> Il difensore però
ha trascurato quanto riportato in calce al verbale del successivo
23.06.1992 (pag. 91 del Fascicolo P.M.) laddove si legge: (alleg.
3-b)
"L’UFFICIO DA’ ATTO CHE ALLE
ORE 10,45 DEL 23.06.1992 RIAPRE IL PRESENTE VERBALE PERCHÉ’ IL SIG.
BROGLIO MONTANI MARIO, SOPRA GENERALIZZATO, INTENDE PRECISARE QUANTO
APPRESSO: "Per quanto concerne la tangente versate, l’ammontare di essa
è stata pari al 20% della somma indicata nella copia della fattura del
20.12.1982 che vi ho consegnato, e non di lire 3.800.000 circa come
erroneamente vi ho riferito il giorno 21.06.1992. Non ho
altro.
L.C.S.
- f.to - Mario Broglio Montani
- f.to - Brig. Berardo Toscano
-
Dalla dichiarazione e
contestuali motivi di appello dell’Avv. Vito SAVINO, difensore di
fiducia dell’imputato VAVALLE Saverio rilevo:
- a pagina 4 - rigo 10 - si
afferma che la domanda di iscrizione all’albo dei fornitori della U.S.L.
prevedeva l’inserimento del nominativo tra le ditte di arredi ed
attrezzature. Come risulta dalla domanda datata 22 Luglio 1981 spedita
con la raccomandata A.R. in pari data (Fascicolo P.M. pagina 92)
l’istanza riguardava la fornitura di prodotti e/o servizi come sotto
specificati (alleg. 3-c):
- Macchine per scrivere
manuali, elettriche ed elettroniche; calcolatrici elettroniche scriventi e video-scriventi;
copiatrici a carta comune, duplicatori ed incisori elettronici; mobili
e arredamenti completi per uffici; accessori per ufficio ((nastri
dattilografici, rotoli per calcolatrici, carta comune ed
elettrostatica, toner ecc.).
- Servizio tecnico
assistenza, nell’ambito della
Regione, per manutenzioni e riparazioni di macchine per ufficio di
qualsiasi genere tipo.
La contraddizione circa la
pregressa affermata iscrizione (pag. 37 verbale di udienza) è
pertinente ma l’errore è che si trattava dell’Ospedale Regionale
"Miulli" e non della U.S.L. BA/14 (non ancora istituita) sempre con
sede in Acquaviva delle Fonti.
Tutto ciò premesso, occorre
ora approfondire alcuni aspetti che riguardano il processo di
appello.
- 1.4
- VERBALE DI DIBATTIMENTO IN GRADO DI
APPELLO (alleg. 4-a)
Si evidenzia, da questo documento datato
20 Novembre 1995, che alle ore 11,30, davanti alla Corte di
Appello di Bari - Sez. 3° - composta dai Magistrati
- 1) Dott. Aldo D’INNELLA - rel.
Presidente
- 2) Aldo Napoleone - Consigliere
- 3) Giuseppe Sannoner -
Consigliere
si apre la trattazione del processo n.
972/95 a seguito dell’appello proposto dagli imputati.
Sono presenti:
1) - Il Pubblico Ministero Dott. Mario
Ciccarelli
2) - Gli imputati Madaro
Nicola assistito dagli avvocati di fiducia Prof. Gaetano Contento e
Giuseppe Ruggiero (presente il dr. Gioacchino GHIRO dello studio
Ruggiero) e Vavalle Saverio assistito di fiducia dagli avvocati
Michele De Pascale e Vito Savino.
I difensori insistono
nella rinnovazione parziale del dibattimento per produrre i
documenti già allegati ai motivi di appello.
Su questa richiesta il
P.G. non si oppone
La Corte
ne dispone la
acquisizione agli atti del processo.
Si dà atto che il Dott.
D’INNELLA (Presidente delegato) fa la relazione ai sensi dell’art.
602 c.p.p.
Gli imputati dichiarano
di volersi riportare entrambi alle dichiarazioni già
rilasciate.-
Il Pubblico Ministero
conclude e chiede, ritenuto il reato di corruzione, dichiararsi il
reato estinto per avvenuta prescrizione.-
I difensori degli
imputati richiedono la assoluzione - Si da atto che l’avv. Ruggiero
ha anche depositato memoria che viene allegata al presente verbale
-
Il Presidente esaurita
la discussione, dichiara chiuso il dibattimento e la Corte alle ore
....(?) si ritira in Camera di Consiglio per Deliberare
La Corte ritorna
nell’aula d’udienza alle ore .....(?) e il Presidente dà lettura del
dispositivo di sentenza che viene allegato al presente verbale
-
Il presente verbale
viene chiuso alle ore 12,15
Orbene, dal descritto
Verbale di dibattimento in Grado di Appello, si evince che sono stati
sufficienti al collegio giudicante complessivi, soli 45 minuti
per l’espletamento, IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, delle seguenti esigenze
processuali che più propriamente appaiono, all’occhio di chi ben conosce
la verità, come la recita di un copione mal concertato tra l’Avv. Prof.
Gaetano CONTENTO, il Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario
CICCARELLI e, in primis, del Presidente Dott. Aldo D’INNELLA. Ciò che
più sconcerta è la superficialità dimostrata dai suddetti tanto da far
seriamente pensare che costoro si sentano talmente "protetti" da poter
impunemente trasgredire ai propri doveri senza un minimo di
preoccupazione. Prodromo, il tutto, della "vergognosa" sentenza di
assoluzione che, come si dimostrerà più avanti, risulta confezionata e
condita di gravi affermazioni e falsità dal parte del Presidente
relatore:
1 Relazione del Presidente sulla appellata
sentenza (N.d.R. - costituita da ben 69 pagine!) giunta al
termine di due udienze che hanno impegnato le intere
giornate;
1 Intervento del Pubblico Ministero (Dott.
Mario Ciccarelli) che, ignorando le motivazioni della sentenza di I°
grado, ha temerariamente sostenuto l’inesistenza del reato di
concussione in quanto il sottoscritto, non essendo più all’epoca
Concessionario Olivetti, non aveva diritto a partecipare a quella
gara che, avendo per oggetto l’acquisto di prodotti Olivetti, era da
considerarsi aperta ai soli concessionari Olivetti. Tutto ciò per
giungere alla derubricazione del reato di "concussione" a quello di
"corruzione" per dichiararlo non più perseguibile per avvenuta
prescrizione;
In proposito, Il P.M.
dott. Ciccarelli ed il Collegio Giudicante,
dovrebbero spiegare come
sia conciliabile che la rete dei "Concessionari Esclusivisti
Olivetti", unici da loro "legittimati" alla partecipazione alla gara
potessero, se non in presenza di preventiva concertazione delle
offerte per poco leciti scambi non solo di cortesia, presentare
preventivi ad Enti e Istituzioni non rientranti nel territorio di
loro pertinenza.
Un minimo di acume e perspicacia ma, forse, più
propriamente di onestà e osservanza al giuramento prestato, avrebbe
evidenziato alcune "eclatanti anomalie" in quelle stesse offerte
che, per la Corte di Appello, erano le sole da riconoscersi come
aventi diritto alla licitazione.
Premesso che la stessa
sentenza di I° grado ha accertato che i tre Concessionari Olivetti
risultavano peraltro soci tutti della società SYSTEM s.r.l. di Bari,
occorre precisare come, nella vicenda oggetto del processo (ma
anche in tutte le altre gare "concertate" dai medesimi presso altri
Enti) si possono rilevare imperdonabili leggerezze che, nella
fattispecie, non possono non considerarsi significativi, obiettivi
riscontri.
Il Concessionario competente per il territorio ove ha
sede la Unità Sanitaria Locale (N.d.R. - la ditta Carlo CRIACCI
di Gioia del Colle è infatti competente anche per la zona di
Acquaviva delle Fonti, sede della U.S.L. BA/14) infatti,
formalizza la sua offerta facendo preciso riferimento a
data e numero di protocollo della richiesta da parte della
U.S.L. Analizzando tale documento si rileva ("D"
6-c):
w - Nel corpo dell’offerta (composta da 3
intere pagine) dattiloscritta con una macchina elettrica
Olivetti Editor 4 carattere "Baltea", ogni prodotto viene
dettagliatamente descritto per caratteristiche e prestazioni e
completato del relativo prezzo unitario e
complessivo;
w -
Vengono allegati i depliants illustrativi e le schede tecniche dei
prodotti offerti;
w - Vengono infine precisati i termini di
consegna, di validità dell’offerta,
di garanzia e di
pagamento;
Viceversa, le offerte
formulate dalle Concessionarie Esclusiviste Olivetti per la zona di
Monopoli e di Putignano risultano, inspiegabilmente, composte
da una sola pagina (copie prodotte dall’avv. Contento
nell’udienza del 27.10.1994 <"D" 6-a/b>) ed
evidenziano:
à
Nessun riferimento riconduce al N.° di Protocollo ed alla data della
richiesta inviata dalla U.S.L. BA/14;
à Vengono indicate le solo sigle dei prodotti con
prezzi unitari e complessivi. Nulla sulle caratteristiche e
prestazioni dei prodotti offerti;
à Nessun depliants illustrativo attinente ai
prodotti offerti, risulta allegato all’offerta e ciò malgrado la
espressa indicazione che le stesse, "pena la nullità,
dovevano essere accompagnate da depliants con scheda tecnica
relativa anche alle funzioni della macchina";
à Non risultano precisati (ed è assurdo che
nessuno se ne sia accorto!) i termini di consegna, di
garanzia, di pagamento e, limitatamente all’offerta della
Olivetti di Monopoli ("D" 6-a) si è precisata solamente la validità
dell’offerta. Ne risulta si sia ottemperato a quanto, pena la
nullità, doveva essere espressamente dichiarato nel corpo
della stessa offerta e più precisamente:
a) - di accettare ed
approvare espressamente ed integralmente tutte le clausole e
condizioni stabilite nella lettera di richiesta del preventivo
offerta;
b) - che il preventivo -
offerta è irrevocabile ed ha una validità non inferiore a 120 giorni
dalla data di scadenza per la sua presentazione;
c) - che si offre
esplicita garanzia di buon funzionamento delle macchine da calcolo e
da scrivere, con la esatta indicazione dei termini e condizioni
di garanzia.
d) - che il materiale
deve intendersi reso franco magazzino della U.S.L. BA/14, montato e
collaudato negli appositi locali che indicherà l’Ente, da personale
della ditta fornitrice medesima.
Si osserva, in proposito,
che le offerte di cui alle lettere a e b dell’allegato "D" 6 (in
ambiente Olivetti normalmente definite di "appoggio")
risultano
scritte entrambe con una macchina per scrivere elettronica (Olivetti ET
121) e con lo stesso carattere (eletto) il che non esclude che si tratti
della stessa macchina ET 121 in uso presso la Concessionaria Olivetti di
Gioia del Colle che, a tal uopo, ha utilizzato le scorte di carta
intestata scambiate con gli allora soci della System s.r.l. DEL GIUDICE
e SPEDICATI rispettivamente concessionari Olivetti di Monopoli e
Putignano;
1 Intervento dei
difensori che insistono e confidano che l’Ecc.ma Corte di Appello,
"previa rinnovazione parziale del dibattimento, per acquisire i nuovi
documenti ecc.ecc." (carte, tante inutili carte per contestare
inesistenti contraddizioni - verificare per credere!) vorrà
assolvere gli imputati per insussistenza dei fatti o, gradatamente,
per non aver commesso i fatti. E non meraviglia che sia proprio il
difensore del MADARO Prof. CONTENTO a disquisire sulla regolarità o
meno della mia partecipazione alla gara affermando (3° Paragr. foglio
44 motivi di Appello):
"Si aggiunge, infine,
che, anche a voler tutto concedere, neppure in punto di diritto la
sentenza (N.d.R. - di condanna) appare correttamente motivata,
poiché, come è chiaro, ipotizzando che sia stato promesso al
Broglio il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio
(fargli vincere la gara a qualunque prezzo) si sarebbe trattato di
corruzione, e non di concussione: tanto più che il preteso
"diritto" del Broglio a partecipare alla gara era del tutto
insussistente, in realtà, ne egli poteva dolersi del mancato
invito."
1
Chiusura del dibattimento e ritiro in camera di
consiglio per deliberare e redigere il dispositivo della
sentenza;
1
Rientro della Corte nell’aula d’udienza per la
lettura del dispositivo;
1 Ore 12,15: Chiusura del
verbale.
La Ecc.ma Corte di
Appello di Bari, dunque, in soli 45 minuti di orologio ha liquidato
e riformato, perché iniqua, una esemplare sentenza di I°
grado di ben 69 pagine
(ben motivata in fatto e in diritto) giunta dopo
oltre 25 mesi di indagini. E mi è assai difficile pensare che gli
stessi componenti il collegio giudicante non fossero a conoscenza
dei precedenti e della pericolosità sociale soprattutto del MADARO.
I fatti e le circostanze ricostruite nel presente documento non
possono considerarsi come "semplici errori di valutazione delle
prove da parte di magistrati" ma vanno inquadrati in quel contesto
di conniventi complicità che, inevitabilmente, trasferiscono il
tutto nel mercato della contrattazione dove i "potenti" possono
acquistare, in spregio ad ogni norma del vivere civile, iniqui
ribaltamenti di Sentenze di condanna emesse da giudici onesti e ciò
anche con grave nocumento per il prestigio e l’onore dell’Ordine
Giudiziario.
Lo scrivente, pur
penalizzato da una scarsa dimestichezza con problemi giudiziari, da
qualità intellettive ben lontane da quelle dell’illustre docente di
diritto penale Prof. Avv. Gaetano Contento e degli illustri magistrati
componenti la III Sezione Penale della Corte di Appello,
dall’impossibilità di avvalersi anche solo di un avvocato di fiducia,
dalle tante difficoltà a reperire documenti utili all’accertamento della
verità (compito, questo, delegato all’Ufficio del P.M. che può
avvalersi dei poteri propri degli organi di Polizia Giudiziaria) non
può - per quanto più sopra esposto e per tutto quello, ben più grave,
che verrà rappresentato e documentato in seguito - non confermare
appieno la premessa al dossier "Giustizia in Puglia" laddove,
testualmente, afferma di essere "rimasto raccapricciato per
l’estrema superficialità con la quale le indagini sono state dirette ed
esperite, tanto da non far escludere che ufficiali di P.G., magistrati
inquirenti e alti magistrati della Corte di Appello di Bari che hanno
trattato tali vicende, potessero essere stati colpiti da grave patologia
agli organi visivi".
Quanto sopra obbliga il
medesimo a richiamare quanto riportato a pag. 15 - punto 5.2 - del
dossier "Giustizia in Puglia" e ad allegare al presente esposto-denuncia
integrativo i seguenti documenti cronologicamente raccolti sotto
l’allegato "4":
b) - Copia Raccomandata
datata 21 Luglio 1977 indirizzata alla Ing. C.Olivetti;
c) - Copia della
comunicazione datata 30 Ottobre 1977 inviata a tutta la propria
clientela e riproducente la copia del telegramma trasmesso
dall’Ufficio Postale di Putignano ai soli Enti Locali, Istituzioni e
grandi aziende del territorio;
d) - Copia della lettera
datata 25/06/1982 (ndr - precede di alcuni mesi le iniziative dal
sottoscritte attuate presso la U.S.L. BA/14 sita in Acquaviva delle
Fonti <feudo del concessionario, sig. Carlo CRIACCI> e la cui
vicenda ha portato alla condanna per concussione del Presidente MADARO
e del Consigliere VAVALLE) inviata dal Concessionario Esclusivista
Olivetti per la zona di Gioia del Colle al Presidente della U.S.L.
BA/17 Avv. Giuseppe NOCCO con allegata copia della comunicazione
Olivetti datata 21 Maggio 1980;
e) - Copia della
comunicazione datata 9 Giugno 1980 indirizzata dal sottoscritto alla
Direzione Amministrativa della Soc. Olivetti in riscontro della sopra
citata "diffida" del 21 Maggio 1980;
f) - Copia della
comunicazione datata 21 Luglio 1982 inviata dal sottoscritto al
Presidente della U.S.L. BA/17, Avv. NOCCO, in relazione ai contenuti
del punto precedente;
g) - Copia "volantino"
stampato dalla Tipografia JANNONE di Gioia del Colle per conto della
ditta Carlo CRIACCI e diffuso in quel periodo e in gran quantità nel
territorio della sua concessionaria Olivetti per contrastare la
legittima, corretta ed onesta attività promozionale da parte della
ditta del sottoscritto. E’ significativo che l’ "oggetto" del
volantino sia il medesimo ripreso nei motivi di appello dell’Avv.
Contento e sviluppato, per "suo ordine e conto" dal P.M. Dott. Mario
CICCARELLI;
h) - Documento attestante
le norme di garanzia riconosciute dalla STILE UFFICIO di Mario BROGLIO
MONTANI a tutte le macchine di produzione Olivetti.
i) - Copia del comunicato
diffuso più volte a mezzo stampa nel periodo 1979-1982 per rispondere
alle campagne diffamatorie e calunniose degli ex colleghi
concessionari Olivetti che diffondevano, ciascuno nella propria zona,
la notizia che i prodotti commercializzati dalla mia ditta erano di
"dubbia provenienza", oppure usati rimessi a nuovo e/o comunque
diversi da quelli da loro commercializzati che erano "accompagnati
dalla garanzia rilasciata direttamente dalla Ing. C. Olivetti & C.
S.p.A. di Ivrea" (ndr - in violazione di legge, limitata a soli sei
mesi e con tutte le restrizioni rilevabili dal documento di cui alla
lettera "h");
1.5
Sentenza di Appello del 20
Novembre 1995 ( "D" 7)
Seri motivi di salute e
raccomandazioni mediche (si veda documentazione del Reparto di
Cardiologia dell’Ospedale G.B. Grassi del 30 Agosto 1997 che si allega
sotto il N. 5) impongono lo scrivente a ridurre l’analisi di detta
sentenza ai fatti e alle circostanze più gravi e significative che
possono senz’altro già risultare sufficienti all’invalidazione della
sentenza stessa.
Il Presidente relatore dopo
la necessaria premessa così afferma nella citata sentenza (da pag. 1
rigo 28 a pag. 2 rigo 10):
"La lettura di questa
sentenza desta non poca meraviglia, sol che si consideri che, per
una vicenda risalente ad oltre dieci anni fa e che,
indipendentemente dal titolo di reato, è sicuramente di entità
modesta rispetto a situazioni molto più pesanti verificatesi nello
stesso periodo e successivamente, sia stato profuso un tale impegno
intellettivo con decine di pagine iniziali spese a richiamare meri
stereotipi concettuali sul significato e valore della prova
testimoniale offerta dalla parte offesa. Quanto poi alle valutazioni
del materiale probatorio acquisito al processo, tutto quell’impegno
risulta scarsamente apprezzabile in quanto inquinato da una
considerazione iniziale suggestivamente preconcetta dell’intera
vicenda".
ed ancora ( pag. 3 rigo
26 a pag. 4 rigo 3):
"Ed allora, restando
ancorati alla realtà processuale, è opportuno riesaminare il
materiale probatorio acquisito, che, per la sua ritenuta
esauriente valenza ai fini decisionali, ha comportato la esclusione
di ulteriori acquisizioni probatorie, richieste dalle parti con la
rinnovazione parziale del
dibattimento".
Il Presidente relatore Dott.
Aldo D’INNELLA, dunque, ha ritenuto sufficiente il materiale probatorio
acquisito agli atti per firmare, IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, l’iniqua
sentenza di assoluzione. Richiamando quanto già in proposito
rappresentato nell’esposto-denuncia datato 7 Marzo 1996 (Alleg. 13-a del
dossier "Giustizia in Puglia) nonché quanto già espresso alle pagine 14
e segg. della relazione del dossier datato 20 Dicembre 1996 limito
questo mio modesto contributo nell’interesse e per il prestigio dello
stesso Ordine Giudiziario, alle incontestabili verità che invece
emergono dalla lettura e dall’analisi della documentazione in
atti.
A pagina 7 e segg. (dal rigo
7 pag. 7 a rigo 15 di pag. 8) il Presidente relatore così
prosegue:
"Ed allora, l’unico
elemento di riscontro veramente significativo per cercare di stabilire
l’atten-dibilità della parte offesa rimane la circostanza - risultata
vera - della riapertura dei termini per l’ammissione a quella gara per
la fornitura di macchine da scrivere, aggiudicatasi dal Broglio. Su
questo punto - tralasciando le valutazioni fideistiche e ripristinando
le regole processuali, che impongono soprattutto la valutazione del
materiale probatorio acquisito - è opportuno partire dalla deposizione
di Palmisano Giuseppe - teste estraneo alla vicenda ed amico del
Broglio -, il quale ha riferito che, verso la fine di ottobre 1982 o
inizi di novembre, si recò da lui il Broglio, il quale, lamentandosi
per non essere stato invitato a quella gara, lo informò che la
posizione delle tre Ditte ammesse non era regolare, in quanto tutte e
tre facevano capo a Bari ad una società in comune (erano state
invitate quale Ditte concessionarie di zona), per cui sostanzialmente
risultava come se fosse stata ammessa una sola ditta; egli
immediatamente riportò la notizia al Madaro, il quale rimase sorpreso
e, prima di aprire le buste per aggiudicare quella fornitura,
informò il Comitato di questa circostanza, e tutti furono d’accordo
nel riaprire i termini per consentire l’invito di altre 3 - 4 Ditte;
furono fatti gli inviti a tre Ditte:
<ndr - quindi da
aggiungersi alle 3 già pervenute> una non presentò
l’offerta; un’altra la mandò fuori termine; la terza - quella del
Broglio - si aggiudicò la gara perché risultò la migliore offerta
(operò il massimo ribasso).
Alla luce di questa esposizione dei
fatti, appare evidente che nessun abuso è stato commesso dal Madaro
per consentire l’ammissione alla gara del Broglio e successivamente
l’aggiudicazione. Ma questi ha aggiunto di suo l’episodio della
presunta concussione, e quindi dell’imposizione patita nel versare la
tangente.
Su questo punto la domanda che ci si pone è: trattasi di
un episodio che il Broglio si è totalmente inventato, oppure è
vero in parte con successivo arricchimento di particolari che
dovevano servire a conferirgli il crisma dell’attendibilità?
Dall’esame delle risultanze probatorie si è più propensi a ritenere
che l’episodio non sia vero; ma, volendo seguire per un momento la
versione della parte offesa, non poche perplessità si colgono nella
sicura individuazione del Madaro e del Vavalle come compartecipi della
presunta concussione".
Orbene, stando a quanto
afferma il Presidente relatore, nel cosiddetto materiale
probatorio dovrebbero trovarsi cinque distinte offerte: tre
riferite al primo invito alle tre concessionarie Olivetti (con
riferimento alla richiesta della U.S.L. BA/14 datata 13.10.1982 - N°
Prot. 6351) - e precisamente quella del concessionario di
zona ditta Carlo CRIACCI di Gioia del Colle, le altre due
<cosiddette di appoggio, tanto da non precisare termini di
pagamento, di consegna, di garanzia ecc.> dell’allora
"Concessionaria Esclusivista Olivetti" di Monopoli ditta dr. Gaetano Del
Giudice e quella della "Concessionaria Esclusivista Olivetti" di
Putignano ditta Vittorio Spedicati
<ma sa
o no il Presidente estensore, che le figure di "concessionari
esclusivisti" sono quelle che le ditte mandanti attribuiscono alle
aziende concessionarie per impegnarle reciprocamente ad operare
solo ed esclusivamente nel proprio territorio ?> (ndr - anche se
oggi tale tipo di contratto è in contrasto con leggi della Comunità
Europea).
Il Presidente estensore
dott. D’INNELLA, dunque, scrive nella Sentenza di Assoluzione da lui
stesso firmata, che a seguito delle lamentele del sottoscritto, e
prima di aprire le buste per aggiudicare quella fornitura, il
Presidente Madaro "informò il Comitato di questa circostanza, e tutti
furono d’accordo nel riaprire i termini per consentire l’invito di altre
3 - 4 Ditte; ".... furono fatti gli inviti a tre ditte: una non presentò
l’offerta; un’altra la mandò fuori termine; la terza - quella del
Broglio - si aggiudicò la gara perché risultò la migliore offerta (...)"
Stando a questa ricostruzione, il materiale probatorio di cui
parla il Presidente relatore Dott. D’INNELLA, dovrebbe almeno
comprendere, in assenza di altre offerte oltre quelle acquisite
(allegato "D" 6 <sentenza> 6-a, 6-b, 6-c, 6-d <preventivi>)
la documentazione relativa agli inviti spediti dopo la riapertura dei
termini.
Purtroppo, per il non tanto onesto Presidente che ha
sicuramente firmato un documento da altri redatto, così non è! Già
la documentazione inserita nel dossier "Giustizia in Puglia" è
sufficiente a chiarire la realtà dei fatti. Tuttavia, l’incredulità per
siffatte, gravissime affermazioni da parte del Presidente relatore,
hanno portato il sottoscritto, più per scetticismo che per scrupolo, a
visionare tutti i documenti acquisiti agli atti del procedimento per
ricercare traccia di questi tre nuovi inviti o, almeno, la copia
dell’offerta che, stando alla ricostruzione del Presidente relatore,
pur risultando giunta fuori termine,
farebbe o dovrebbe fare
parte del materiale probatorio acquisito.
Non avendo trovato alcun
riscontro documentale alle affermazioni del Presidente relatore, il
sottoscritto si è visto quindi costretto a richiedere copia dei verbali
di interrogatorio redatti in forma stenotipica dove, in merito alla
questione della riapertura dei termini di gara, si legge e si
riporta:
Udienza del 27.10.1994 -
Giudice a latere al teste
Palmisano - (alleg. 6-a pp. 90/93 e 95/100).
DOMANDA:
Riferì (ndr - al
Presidente Madaro) sia lamentele in ordine al mancato invito a lui
personalmente, sia la notizia in ordine al collegamento fra le tre
ditte che avevano già presentato l’offerta. L’avevano già
presentata o no?
RISPOSTA:
Mi pare che arrivano
qualche giorno prima, mi pare nei primi giorni di Novembre
arrivarono le offerte delle tre
ditte.
DOMANDA:
Lei prima ci ha detto
che una di queste non aveva presentato
l’offerta.
RISPOSTA:
No. Quando furono
riaperti i termini delle altre tre ditte, una non la presentò, una
la presentò in ritardo e l’altra, Stile Ufficio, la presentò nei
termini.
DOMANDA:
E quindi a seguito di
questa sua segnalazione, cosa aveva deciso di fare il Madaro? cioè
di estendere oltre ai concessionari, anche ai rivenditori
autorizzati?
RISPOSTA:
Sì.
Esatto.
DOMANDA:
Quanti rivenditori
autorizzati Olivetti c’erano in quella
zona?
RISPOSTA:
Mi sa soltanto a
Putignano la Stile
Ufficio.
DOMANDA:
C’era un solo
rivenditore
autorizzato?
RISPOSTA:
Sì, altrimenti
bisognava allargarsi o a Bari o andare in altre
zone.
DOMANDA:
Quindi oltre alle tre
concessionarie che avevano già
partecipato?
RISPOSTA:
Sì, che erano state
già invitate.
DOMANDA:
Perché dovevano
presentare una nuova
offerta?
RISPOSTA:
No. Le prime tre ditte
concessionarie invitate fecero pervenire le loro offerte. Dal
momento della trattativa al momento in cui le buste dovevano
essere aperte ed era previsto per il 12 Novembre, il 12 Novembre
argomento iscritto all’ordine del giorno per discutere
l’aggiudicazione della trattativa, avevo già anticipato al Madaro
quello che era successo col Broglio, per cui in quella seduta,
visto questo ragionevole dubbio che era insorto si decise di
riaprire i termini. La riapertura dei termini portò ad invitare
altri concessionari e il rivenditore autorizzato Stile
Ufficio.
DOMANDA:
Quindi diventavano
valide le offerte già in precedenza
ricevute?
RISPOSTA:
Sì. quelle rimanevano
sempre valide, erano buste
chiuse.
DOMANDA:
Chi erano gli altri
concessionari oltre i tre che avevano inviato la busta?
diventavano sei, chi sono i
sei?
RISPOSTA:
No sei. I primi tre
erano: un concessionario di Gioia; uno di Putignano e l’altro non
ricordo di dove era
INTERVENTO DELLA DIFESA -
... di Monopoli.
RISPOSTA:
Gli altri
tre
fra i quali c’era Stile
Ufficio come rivenditore
autorizzato.
DOMANDA:
Stiamo parlando di
concessionari, che c’entrano i rivenditori
autorizzati?
RISPOSTA:
Stiamo parlando delle
tre offerte, gli ulteriori tre inviti fatti dopo la riapertura
dei termini.
DOMANDA:
Erano sempre
concessionari
Olivetti.
RISPOSTA:
Mi pare che due erano
concessionari, dopo la riapertura alle
3.
DOMANDA:
Delibera 12
Novembre.
RISPOSTA:
Esatto.
DOMANDA:
Si parla sempre di
concessionari?
RISPOSTA:
Con la riapertura dei
termini furono invitati due altri concessionari e un rivenditore
autorizzato.
DOMANDA:
Si parla di
concessionarie esclusiviste, quali sono oltre le tre che avevano
già inviato le loro
offerte?
RISPOSTA:
Non lo
ricordo.
DOMANDA:
Poiché nella delibera
non si dicono i nomi, si dice soltanto "le concessionarie
esclusiviste" che erano quelle che erano già state invitate con
questo termine, io volevo sapere quali sono le
altre?
RISPOSTA:
Non ricordo. A
distanza di tanti anni ricordare tanti nomi insomma
....
DOMANDA:
Ho visto che ha buona
memoria.
Tra Pubblico Ministero e
imputato (ndr - Madaro) - <da
pag. 95 rigo 20 a pag. 100 rigo 6>
DOMANDA:
Vorrei sapere se delle
riunioni del Comitato di Gestione veniva redatto un processo
verbale della Seduta?
RISPOSTA:
Sì, il processo
verbale consisteva in una prima delibera della Seduta ... o la
prima o l’ultima.
DOMANDA:
In genere, quando si
riuniva il Comitato di Gestione si predisponeva un
verbale?
RISPOSTA:
Sì, il segretario del
Comitato di Gestione faceva l’appello dei presenti, poi siccome si
era 9 inizialmente, poi con la modifica in 7, bastava contarci e
si sapeva ...
DOMANDA:
Si faceva l’appello o
si faceva il verbale?
RISPOSTA:
No, si faceva
l’appello, non si faceva il verbale vero e proprio. Il segretario
del Comitato di
Gestione...
DOMANDA:
Non c’era una
documentazione che raccogliesse le
presenze?
RISPOSTA:
C’era un atto
deliberativo finale che raccoglieva le presenze e quindi si dava
atto se durante la Seduta un componente si fosse allontanato o
meno e si dava atto di tutti gli atti deliberativi assoluti in
quella Seduta.
DOMANDA:
Di chi interveniva in
quella seduta si dava
atto?
RISPOSTA:
No.
DOMANDA:
Si dava atto degli
ordini del giorno?
RISPOSTA:
Sì.
DOMANDA:
Di quali argomenti
erano stati trattati?
RISPOSTA:
Sì, per quanto
riguarda l’ordine del giorno, io come Presidente spedivo ai
componenti del Comitato di Gestione tre giorni prima l’elenco dei
documenti.
DOMANDA:
Nella seduta del 12
Novembre 1982, quando fu deciso di riaprire i termini per questa
benedetta offerta, quale fu la indicazione che lei offrì in
qualità di Presidente in ordine alle ragioni per le quali
soprassedere ... Intanto era prevista l’apertura delle
buste?
RISPOSTA:
Sì.
DOMANDA:
Era all’ordine del
giorno?
RISPOSTA:
Sì.
DOMANDA:
Perché non si è
proceduto?
RISPOSTA:
Perché il dottor
Palmisano mi aveva preavvertito del colloquio testè riferito con
il signor Broglio Montani, il cui cognome l’ho saputo solo l’anno
scorso, durante questo colloquio mi era stato riferito che questi
tre si mettevano d’accordo tra di loro per cui è come se avessimo
fatto una trattativa privata con una sola persona.
Sinceramente
non me la sono bevuta eccessivamente questa storia dei tre, perché
uno è concessionario di Gioia del Colle, l’altro è concessionario
di Putignano e l’altro di Monopoli. Disgraziatamente però tra i
tre c’era il concessionario di Gioia del Colle che era fornitore
della mia macchina da scrivere, di alcuni mobili d’ufficio nel mio
studio in Sammichele di Bari, per cui per non correre rischi dissi
che ero venuto a conoscenza di questa notizia, che ero del parere
di estendere gli inviti ad altre ditte, anche concessionarie.
Ci
fu riferito in quella sede che concessionarie in zona c’era solo
quella Stile Ufficio di Putignano e pretesi che insieme alla Stile
Ufficio, quello mi pare risulterà dal verbale, venissero
invitate almeno altre due ditte e in particolare le U.S.L. più
vicine, perché la serie del 17 e 18 erano Putignano, Monopoli e
Gioia del Colle,
poi le U.S.L. più vicine da quest’altra parte
erano Altamura e Bitonto e furono invitate anche le
concessionarie di Altamura e di
Bitonto.
DOMANDA:
Di questa sua
indicazione vi è traccia nel processo verbale della
Seduta?
RISPOSTA:
No, nella delibera
.... si dà atto certamente nel deliberato finale di estendere gli
inviti a queste altre
tre.
DOMANDA:
Il deliberato
finale...
RISPOSTA:
Del Comitato di
Gestione.
DOMANDA:
La motivazione
conteneva la ragione per la quale il Comitato aveva deciso in
questo senso?
RISPOSTA:
No, perché erano voci
che questi si mettevano d’accordo, nel deliberato non potevamo
andare a dire che corrono voci che questi si mettono d’accordo,
correvamo il rischio pure di prenderci una querela dai tre se non
fosse stato vero.
DOMANDA:
Lei, la motivazione
per la quale ha disposto riaprire i termini, sia pure di una
trattativa privata, implica una ragione, una motivazione sia pure
formale, quale fu la motivazione formale di questa riapertura dei
termini per presentare le
offerte?
RISPOSTA:
La motivazione era nel
fatto che essendo pervenute le tre offerte c’era un errore in
quella occasione, anche se forse non risulta, certamente non
risulterà dal verbale, si seppe che si trattava di circa 10
milioni di fornitura. Quando invece indicemmo la gara, forse
nessuno di noi era pratico, si pensava a qualche milioncino e
quando si trattava di qualche milioncino la gara veniva limitata
perché trattative private a tante persone non ne abbiamo mai
fatto, l’abbiamo fatta almeno a tre persone. Quando si trattava di
qualche milioncino si invitavano almeno tre ditte; avendo saputo
che, tra l’altro, oltre al fatto particolare che correva questa
voce su una delle tre ditte che era mio fornitore, avendo saputo
che trattavasi di una fornitura di un certo importo, di circa 10
milioni circa, dicemmo: "è meglio estenderla ad altre ditte,
perché dobbiamo fare gli interessi della U.S.L., più ditte
partecipano, più probabilità di avere sconti
abbiamo".
Orbene, appare evidente che
nulla del "materiale probatorio" relativo agli inviti ed alle
offerte, citato dal Presidente relatore Dott. Aldo D’INNELLA, trova
riscontro documentale.
La difesa ha prodotto, e fatto acquisire nella
udienza del 27 Ottobre 1994, le tre offerte dei concessionari (soci
tutti della System s.r.l. di Bari) nonché l’unica offerta richiesta
dalla U.S.L. BA/14 con Prot. N. 7215 del 22 Novembre 1982, richiesta
pervenuta solo e unicamente alla ditta del sottoscritto a seguito della
riapertura dei termini.
Come si è rappresentato, dunque, non solo non
c’è traccia nel "materiale probatorio acquisito" dell’offerta che
sarebbe pervenuta "fuori termine" ma neanche dei rispettivi inviti
trasmessi dalla U.S.L. BA/14 alle concessionarie Olivetti di Altamura e
di Bitonto. Anzi, come si è visto più sopra, a domanda del Pubblico
Ministero che chiedeva se della decisione di estendere gli inviti alle
concessionarie Olivetti di Altamura e di Bitonto vi fosse traccia nel
processo verbale della Seduta, l’ex Presidente della U.S.L. Madaro ha
risposto:
"No, nella delibera
... si dà atto certamente nel deliberato finale di estendere gli
inviti a queste altre tre."
...
Precisato quanto attinente
alla questione "offerte" non ci si può esimere dal rilevare la palese
contraddizione del Madaro laddove più sopra parla dell’iniziale,
prevista irrilevanza della fornitura e, per giustificare la riapertura
dei termini, della elevatezza del valore della commessa di cui prima
non si era reso conto. In proposito si riporta testualmente quanto
si legge nella sentenza di primo grado - <da pag. 48 rigo 3 a pag. 49
rigo 15> (alleg. "D" 6):
"A prescindere dalla
assoluta implausibilità di tale ultima argomentazione (ed
invero, dalla motivazione della delibera 517/82, con cui fu bandita
la gara, risulta che l’oggetto della commessa era stato individuato
proprio in base ad una valutazione economica, sicchè appare ben
strano che fosse ignoto il valore approssimativo della fornitura da
assegnarsi), occorre rilevare come una esaustiva motivazione
delle ragioni della riapertura della gara si sarebbe sicuramente
imposta se l’intento fosse stato quello di assicurare la regolarità
della procedura ed evitare l’insorgenza di contestazioni, che
sarebbero state sicuramente legittime da parte delle ditte che
avevano già inviato le loro offerte in una gara i cui termini erano
già scaduti, e che venivano riaperti senza adeguata motivazione,
introducendo ulteriori concorrenti prima non
legittimati".
"Sicchè, è proprio il
rilievo della mancata formulazione di opposizioni di sorta da parte
delle tre ditte originariamente invitate che rafforza la
attendibilità del Broglio Montani in ordine al collegamento tra le
stesse, nel mentre la immotivata riapertura della gara adduce
importanti elementi di riscontro alla deposizione della p.o.,
manifestando con chiarezza la strumentalità della suddetta
riapertura a consentire la partecipazione del Broglio Montani alla
gara, e quindi il pagamento, da parte dello stesso, della somma
pattuita".
"Ed invero, nella
rappresentazione fornita dal Broglio Montani, la riapertura dei
termini, con invio anche a lui dell’invito a partecipare alla gara,
si poneva come tassello logicamente necessario al piano concussivo,
che altrimenti non avrebbe potuto trovare attuazione, essendo la
riapertura dei termini condizione necessaria alla partecipazione
alla gara, alla sua vittoria, e quindi al pagamento della fornitura
ed al conseguente pagamento della "tangente" in mani del
Vavalle".
"Sicchè, la mancanza
di diverse plausibili spiegazioni in ordine ai motivi di tale
riapertura non può fungere da riscontro logico e fattuale alla
deposizione del Broglio Montani, la cui attendibilità - sinora
peraltro intatta - risulta conseguentemente
rafforzata".
Tutto quanto fin qui
rappresentato, consente già agli Organi Giurisdizionali competenti di
poter accertare, in modo inequivocabile, che il comportamento posto in
essere dal Presidente della III Sezione della Corte di Appello dott.
Aldo D’INNELLA, dai magistrati Consiglieri Dott. Aldo NAPOLEONE e
Giuseppe SANNONER nonché del P.M. Dott. Mario CICCARELLI,
ha comportato
la stesura di atti e di provvedimenti giudiziari che non possono
rientrare nell’attività di interpretazione di norme di diritto ne di
valutazione dei fatti e delle prove.
Nella fattispecie emerge
chiaramente che i suddetti magistrati, concordemente e con l’aggravante
della premeditazione, con dolo e colpe gravissime commesse
nell’esercizio delle loro funzioni, hanno negato avventatamente, al
sottoscritto, ogni diritto di giustizia. Ammesso e non concesso che i
comportamenti posti in essere dai medesimi non siano riconducibili a
fatti di corruzione, non può tuttavia negarsi che, nella fattispecie, ci
sono tutti gli elementi per affermare che le gravi violazioni di
legge si siano determinate da negligenze inescusabili:
Non può non
riconoscersi, infatti, che nella Sentenza assolutoria ci si richiama a
"materiale probatorio" agli atti, la cui esistenza è invece
"incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento".
E infine, prima di
rievidenziare più sotto le stranezze procedurali già trattate nella
relazione introduttiva al dossier "Giustizia in Puglia" <Punto 5.3,
5.3 a-b> un richiamo all’ultima pagina della sentenza di assoluzione:
(.....) "Alla stregua di
queste considerazioni, ed in riforma dell’impugnata sentenza, si
ritiene pertanto di assolvere entrambi gli imputati per non aver
commesso il fatto.
Questa conclusione è
assorbente sull’altra, soltanto avanzata in via subordinata dalle
difese, della diversa qualificazione giuridica del fatto come
corruzione (soluzione questa non infondata) con conseguente
estinzione del reato per
prescrizione".
Ringraziato doverosamente
l’estensore della sentenza per l’affermazione "soluzione questa non
infondata" si trascrive integralmente quanto scritto al Punto 5.3 -
dell’introduzione al dossier:
"5.3 - Dall’esame della
Sentenza di assoluzione della III° Sezione Penale della Corte di
Appello di Bari emessa nell’Udienza del 20.11.1995, mi limito ad
evidenziare alcune incongruenze e stranezze procedurali che
contrastano con la consuetudine di codesto Tribunale (redazione
delle sentenze rese quasi sempre al limite del termine - la I°
sentenza, quella di condanna emessa dalla III° sezione Penale il 21
Dicembre 1994, risulta infatti depositata in data 4 Febbraio 1995,
esattamente il 45° giorno dall’udienza);
a) - Ad eccezione della
prima pagina, elaborata da un personal computer e stampata a mezzo
di stampante laser
(ritengo di dotazione del Tribunale) la
sentenza risulta battuta con una obsoleta macchina per scrivere
Olivetti e sarebbe curioso sapere da chi e in quale studio è stata
dattiloscritta;
b) - Strana e sospetta
appare la circostanza che a soli tre giorni dall’udienza, la
Sentenza di Assoluzione (peraltro non elaborata e stampata al
computer se si eccettua la prima copia di copertina)
<ndr - perché solo
la prima copia e non tutte?> sia stata depositata in
cancelleria già nella mattinata del
24.11.1995.
Non può allo stato non
riconoscersi che tutte le circostanze ed il "materiale probatorio" agli
atti provino già, in maniera certa e inconfutabile, tutto il
contrario di quanto scritto dal relatore e comporti, pertanto, la
penale responsabilità dei citati magistrati componenti la III Sezione
Penale della Corte di Appello di Bari. Le "incongruenze e stranezze
procedurali" sopra richiamate che il sottoscritto riteneva a torto
"prova di colpevolezza", rafforzano invece, per il loro logico e
fattuale riscontro, ogni assunto sulla precostituita sentenza,
sulla sua "iniquità" e pertanto della necessità da parte del Presidente
relatore ed estensore di provvedere quanto più sollecitamente al suo
deposito, per renderla altrettanto rapidamente ,
"irrevocabile".
2.0
Vicenda Piano Nazionale per
l’Informatica
Nel Promemoria datato 25
Maggio 1992 (Alleg. "D" 1) trasmesso al Tribunale Fallimentare presso il
Tribunale di Bari e da questi rimesso alla Procura e per essa al P.M.
Dott. COLANGELO si rappresentava, nel primo dei quattro telefax rimessi
alla propria Associazione <tutti allegati al detto promemoria>
quanto integralmente si riporta:
TELEFAX
- DA: STILE UFFICIO di Mario BROGLIO
MONTANI
- A: COMUFFICIO - MILANO - attenzione
sig. Presidente
- Data: 16 Novembre 1991
- Oggetto: Piano Nazionale di
Informatica
"Da informazioni giunteci
in via strettamente confidenziale abbiamo appreso che la ditta
COMPUTER LEVANTE s.a.s. di Bari sta organizzando, a più riprese,
incontri con i Capi di Istituto e Segretari degli istituti Superiori
interessati al Piano Nazionale di Informatica Capi di Istituto e
Segretari degli Istituti Superiori interessati al Piano Nazionale di
Informatica.
Tutto sarebbe regolare se
tali incontri fossero finalizzati alla presentazione
dell’Organizzazione e dei prodotti da essa commercializzati.
Purtroppo, però, in tali incontri si fa chiaramente capire che il
finanziamento da parte del Ministero della Pubblica Istruzione per
l’attuazione del P.N.I. potrà considerarsi certo e sollecito soltanto
per gli Istituti che si affideranno alla COMPUTER LEVANTE.
Tra l’altro, in uno dei
suddetti incontri tenutosi a Castellamare di Stabia nei giorni 12 e 13
Novembre u.s., sarebbe stato presente un funzionario del Ministero
della Pubblica istruzione.
Riteniamo ciò, qualora
tale notizia risultasse vera, estremamente grave e lesivo degli
interessi di quelle aziende che, come la nostra, hanno investito in
questo settore notevoli risorse.
Mentre Vi preghiamo di
voler prendere in esame la questione soprattutto per quanto riguarda
l’eventuale connivenza a livello di Ministero della Pubblica
Istruzione, ci riserviamo di acquisire e trasmetterVi ulteriori
informazioni nei primi giorni della prossima settimana.
Vi ringraziamo per
l’attenzione che vorrete riservare alla presente nostra comunicazione
e porgiamo, con l’occasione, i nostri migliori
saluti.
f.to Mario Broglio Montani
-
- Orbene, il P.M. Dott. Giovanni
COLANGELO, titolare del Procedimento N. 2945/92/21
R.G.N.R.,
- rimette in data 16/6/1992 al
Comandante della Sezione di P.G. - Carabinieri - S e d e
la seguente comunicazione (alleg. 7-a):
"Trasmetto copia dell’esposto
presentato da Mario Broglio Montani il 6/6/92, con preghiera di
convocarlo, ai sensi dell’art. 370 C.P.P., presso i Vostri uffici al
fine di assumere sommarie informazioni sui fatti da egli denunciati ed
acquisire maggiori dettagli e specificazioni che possano confortare
gli assunti accusatori prospettati; in particolare voglia, la S.V.
raccogliere ulteriori elementi, possibilmente documentati, relativi
all’episodio svoltosi presso li studio di un Senatore, in Acquaviva
delle Fonti, nel 1985; nonché ulteriori notizie e dettagli relativi
alla vicenda dei corsi di formazione, svoltosi presso le aziende del
denunciante ed alla vicenda della induzione al proprio fallimento
compiuta da alcuni suoi dipendenti".
Ringrazio.
Bari, 16/6/92
IL S. PROCURATORE DELLA
REPUBBLICA
f.to (dott.
Giovanni Colangelo)
Dunque, in ottemperanza a
quanto richiesto dal P.M., il sottoscritto viene convocato negli Uffici
di P.G. del Tribunale di Bari il giorno 21.06.1992 per rendere sommarie
informazioni (pagg. 84-90 fascicolo P.M.).
L’Ufficiale di P.G. Brig.
TOSCANO Berardo, che redige il verbale, si attiene però alle
disposizioni a lui impartite dal P.M. e, a proposito dei fatti
denunciati nel primo fax <quello sopra riportato> e di
altre circostanze rappresentate nei successivi tre documenti rimessi
sempre alla propria associazione, riferisce che il P.M. procedente non
ritiene "giurisdizionalmente competente" il Tribunale di Bari ed anzi
"suggerisce"
di insistere affinché sia la stessa associazione a
denunciare ogni eventuale illecito che, a suo avviso, sarebbe di
competenza del Tribunale di Roma (Alleg. 7-b)
Il sottoscritto, come il
citato Brig. Berardo TOSCANO potrà confermare, ha più volte insistito
con il medesimo, affinché la Procura di Bari aprisse una opportuna
indagine tantopiù che, come riportato a pag. 2 del successivo fax del
20/11/91 il sottoscritto, testualmente, affermava:
(.....) " Alla luce della
Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione N. 348 del
16.12.1986 inviata ai Provveditori agli Studi e relativa alle norme di
attuazione dell’allora istituendo Piano Nazionale di Informatica
non escludiamo che il Ministero della P.I. possa risultare estraneo
alla vicenda e che pertanto tutto avvenga a livello locale con la
complicità di qualche funzionario del Provveditore agli Studi di
Bari.
La conferma di questa
nostra ipotesi potrebbe aversi verificando se le sopra segnalate
richieste di finanziamento, corredate del parere e delle eventuali
osservazioni da parte del Provveditorato agli Studi (come peraltro
previsto dalla sopracitata circolare ministeriale) sono o no state
trasmesse, come dovuto, alla Direzione generale per l’Istruzione
Tecnica - Divisione VI - del Ministero della Pubblica
Istruzione.
Siamo ben certi che lo
stesso impegno profuso dall’Associazione nella lotta contro il
fenomeno delle estorsioni e della criminalità in generale, sarà da Voi
dedicato a questo altrettanto grave problema.
Mentre ci riserviamo di
inviarVi ogni altra possibile documentazione non appena in nostro
possesso, restiamo a Vostra disposizione e porgiamo, con l’occasione,
i nostri migliori saluti.
f.to Mario Broglio
Montani
2.1
(Comportamenti del P.M. dott.
Gaetano DE BARI)
Il sottoscritto che, come
già detto, era all’epoca completamente a digiuno delle norme previste
dai codici penale e civile vigenti e, in particolare dell’art. 55 C.P.P.
<che, se applicato dal P.M. dott. Colangelo, avrebbe consentito di
evitare "inquinamenti"
e sottrazione di fonti di prova necessari
all’individuazione dei responsabili per l’applicazione della legge
penale> dopo ulteriori personali indagini mirate ad acquisire
ulteriori elementi sulla vicenda afferente i finanziamenti del Piano
Nazionale per l’Informatica, considerato che emergevano pesanti indizi
di colpevolezza del Provveditore agli Studi di Bari Dott. Giuseppe
BRIENZA in concorso con alti funzionari del Ministero della Pubblica
Istruzione, rimetteva, in data 12 Novembre 1992, un documentato
promemoria-esposto all’On. Rosa RUSSO JERVOLINO, all’epoca Ministro
della P.I. (Alleg. "D" 2)
Il successivo 5 Marzo 1993,
dunque, a seguito della missiva suggerita il giorno precedente dal Dott.
Gaetano DE BARI, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Bari, il predetto acquisiva, con verbale redatto
dall’Ufficiale di P.G. Ispettore LUIU, copia integrale dell’esposto e
della documentazione allegata già rimessa al Ministro della P.I. ("D" 2
- Lettera al P.M. DE BARI del 4.03.1993).
La decisione di affidare il
tutto al citato P.M. scaturì dalla notizia pubblicata dalla Gazzetta del
Mezzogiorno nella edizione dello stesso 4 Marzo in relazione ad altre
ipotesi di reato che il predetto P.M. stava conducendo nei confronti del
Provveditore agli Studi Dott. BRIENZA, ma soprattutto fu dettata dalla
consapevolezza che il da me denunciato Provveditore agli Studi era a
piena conoscenza del contenuto del mio esposto. Il sottoscritto espresse
"chiaramente" al P.M. la propria preoccupazione per possibili
inquinamenti e sottrazione di prove. La risposta, rassicurante, fu
che i suoi poteri gli consentivano di agire con tempestività anche a
Roma!
Il successivo 12 Giugno
1993, con esposto indirizzato al Procuratore della Repubblica di Bari
(Alleg. "D" 3) si lamentava che illiceità in passato segnalate non
avevano dato luogo a nessuna indagine e, soprattutto (Pag. 2, I°
Paragr.), che una circostanziata denuncia presentata alla Procura della
Repubblica da due Consiglieri Comunali oltre tre anni prima e che
vedevano coinvolto il Concessionario Olivetti di Putignano in turbative
presso l’Amministrazione Comunale di Castellana Grotte, non aveva avuto
alcun seguito. La verità, amara, può leggersi nella documentazione
inserita nel dossier "Giustizia in Puglia" (Alleg. 11 -
11a,b,c,d,e,f,g).
Va aggiunto che il
Procedimento N. 8808/93/21 aperto a seguito del citato esposto del 12
Giugno ‘93 e affidato al medesimo P.M. Dott. DE BARI è stato del pari
archiviato e gli atti del procedimento, trasmessi alla Procura di
Potenza dopo l’opposizione al G.I.P. del 5 Gennaio 1994 (giustificata
con la "irreperibilità" al R.G. di due istanze inoltrate al Giudice
Delegato della Sezione Fallimentare in data 30 Novembre e 14 Dicembre
1993) hanno originato l’apertura presso quella Procura del
Procedimento N. 438/94/21 parimenti, ingiustamente
archiviato.
In attesa che il
sottoscritto (dopo le richieste inoltrate alla Procure di Potenza e di
Roma) possa prendere finalmente visione di tutti gli atti istruttori
compiuti a Bari e colà trasmessi dopo l’istanza di opposizione
all’archiviazione, si possono però citare alcuni incontestabili fatti e
circostanze:
- Al P.M. dott. DE BARI, in
concomitanza con l’acquisizione <5 Marzo 1993> di copia integrale
dell’esposto inviato all’On. JERVOLINO (Alleg. "D" 2) venne dal
sottoscritto rappresentato che, sicuramente, il Provveditore agli Studi
di Bari aveva goduto e godeva di adeguate "coperture" presso la Procura
ed il medesimo, nell’anticipare a breve una convocazione da parte della
P.G., invitò il sottoscritto a riferire tutto quanto potesse ricondurre
alle presunte, lamentate coperture del Provveditore BRIENZA all’interno
del Tribunale. Ed ecco, in sintesi, quanto accaduto di li a qualche
settimana, nell’ufficio del responsabile di P.G. dott. DE
PAOLA:
All’inizio
dell’interrogatorio il suddetto (dopo avermi avvertito che potevo
incorrere nel grave reato di calunnia), alla presenza
dell’Ispettore LUIU che verbalizzava, chiese subito per quale motivo
il sottoscritto riteneva che i soci della Computer Levante s.a.s.
SCHERILLO Maria Rosaria e ANGIERI Annunziata, entrambe nate a Napoli
rispettivamente nel 1962 e 1966, contitolari dell’azienda costituita a
Bari nel 1987, fossero da me indicate come probabili prestanome del
Provveditore agli Studi di Bari dott. Giuseppe BRIENZA.
Dopo aver
premesso che l’attività imprenditoriale del sottoscritto nel settore
informatico ebbe inizio dopo una esperienza di ben 14 anni trascorsi
in aziende del gruppo Olivetti, replicai all’interrogativo postomi con
un’altra domanda, e cioè se poteva ritenersi "normale" che una società
che prevedeva inizialmente un fatturato di circa dieci miliardi annui,
fosse stata creata da due giovanissime ragazze che, all’epoca della
costituzione della società, avevano da poco raggiunto la maggiore età
(25 e 21 anni).
Seguì, immediatamente
dopo, un acceso scontro allorquando venne al sottoscritto richiesto di
riferire le generalità delle persone che avevano fornito la
documentazione e qualche informazione posta a base dell’esposto,
circostanze tutte peraltro facilmente riscontrabili dalla P.G. perché
verificate e ricondotte a testimonianze che confermavano (senza il
coinvolgimento di persone amiche che avevano operato a soli fini di
giustizia) ogni assunto.
Al termine
dell’interrogatorio tuttavia, alla domanda se c’era qualcos’altro da
riferire, replicai che, relativamente alle presunte coperture,
circolava la voce che la figlia del Procuratore Capo della Repubblica
sarebbe stata favorita, per una assunzione, proprio per
l’interessamento del Provveditore agli Studi dott. BRIENZA e ciò non
senza aver prima premesso che avendo "casualmente" appreso tale
notizia e non essendo in grado di precisarne la fonte, tale
informazione andava opportunamente verificata. Energica e dura la
reazione del dott. DE PAOLA a questa affermazione tanto che, alzatosi
di scatto, ordinò all’ispettore verbalizzante di non chiudere il
verbale ed al sottoscritto di attendere, in quanto avrebbe chiamato il
Procuratore della Repubblica dott. DE MARINIS per verbalizzare la
citata ultima circostanza.
Ritornato da solo nel
proprio ufficio, essendo il Procuratore già andato via, il dott. DE
PAOLA avvertì il sottoscritto di tenersi pronto perché molto
probabilmente l’indomani sarei stato riconvocato per un proseguo di
interrogatorio. Invitò quindi l’ispettore verbalizzante sig. LUIU a
chiudere il verbale con "l’accenno" a presunte malignità riferite dal
sottoscritto sul conto del Procuratore della Repubblica.
Di fatto (e molto
stranamente) non ci furono altre convocazioni e, proprio a seguito di
questa circostanza, il sottoscritto si premurò di chiedere udienza al
P.M. dott. DE BARI per lamentare il coinvolgimento e gli interrogatori
(abbastanza intimidatori) cui i propri amici erano stati sottoposti e
chiedere, nel contempo, se fosse venuto a conoscenza di quanto avvenuto
nell’Ufficio di P.G.. Il P.M. replicò di essere ben a conoscenza delle
resistenze poste alla richiesta di fornire i nomi delle persone amiche
ma, alla replica se fosse stato informato dal dott. DE PAOLA sulla
circostanza riguardante il Procuratore Capo della Repubblica, rispose
negativamente per cui fu giocoforza parlargliene.
Il suo maggiore
interesse fu quello di sapere se era stato specificato il nome del Dott.
DE MARINIS e, alla replica del sottoscritto che precisava che le "voci"
facevano riferimento alla benevola copertura del Provveditore BRIENZA da
parte (come figura) del Procuratore Capo, obiettò che, per quanto a sua
conoscenza, una figlia risultava assunta <se male non ricordo> al
Banco di Napoli ..... - Al P.M., subito interrotto, il sottoscritto
precisò che non aveva alcun interesse a sapere dove e da chi la figlia
del Procuratore fosse stata assunta e che l’informazione venne fornita
proprio per l’invito dal medesimo rivolto, affinché agli Organi di P.G.,
fosse stata partecipata ogni informazione inerente le presunte
coperture.
Non potendo fornire, al
momento, notizie e copie di documenti attinenti al Procedimento N.
6713/93/21 (e/o 7705/93/21) R.G. Bari affidato al P.M. dott. DE BARI e
confluito nel Fascicolo della Procura di Roma N. 3852/94/R <1
Fascicolo più 3 Faldoni> si richiama qui, la grave e significativa
circostanza riportata nell’istanza datata 30 Novembre 1993 - (Alleg. "D"
4 - pag. 2, II° Paragr.):
"- che quanto
personalmente osservato lo scorso 5 Novembre presso il Tribunale di
Bari (in attesa di poter esporre al Dr. CHIECO quanto appreso sui
precedenti del MADARO e C., il magistrato dr. Gaetano DE BARI che
segue l’inchiesta P.N.I., incontrato nel corridoio della Procura
alle ore 11,30, per ben tre volte veniva salutato dal sottoscritto
con un "dottore Buon Giorno" ma, nonostante la distanza ravvicinata,
veniva manifestamente e inspiegabilmente ignorato, mentre riceveva
poco dopo - ore 11,43 - il Provveditore agli Studi di Bari dott.
BRIENZA coinvolto dallo scrivente nell’inchiesta P.N.I. ,
atteso all’ingresso del Tribunale e affettuosamente salutato dal
dott. DE PAOLA della P.G. che, accompagnato da altro collega, si
premurava di accompagnarlo nella stanza del dr. DE BARI dove
entrambi vi rimanevano fino alle ore 12,15, attesi all’esterno dal
terzo accompagnatore) non è compatibile con le aspettative di
giustizia che il sottoscritto si attendeva e si attende dalla
Magistratura di Bari;"
Orbene, non può non
chiedersi all’Organo Giurisdizionale competente di verificare se quanto
riferito trova riscontro in atti e se i comportamenti che in tali atti
possono trovare conferma, configurino precise ipotesi di reato a carico
del P.M.:
- Al suddetto P.M., infatti,
in data molto antecedente al citato incontro con il Provveditore
BRIENZA, era stata indirizzata una missiva su foglio non intestato per
trasmettergli, opportunamente, (ndr - il fascicolo acquisito con il
verbale del 5 Marzo ‘93 non risultava registrato al R.G.) copia
della comunicazione a firma del Ministro della P.I. On. JERVOLINO al
sottoscritto indirizzata, dove lo si informava che copia dell’esposto
datato 12 Novembre 1992 al medesimo inviato, era stata trasmessa alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma fin dal 28 Novembre
1992 e che la stessa Procura, in data 9 Marzo 1993, aveva richiesto al
Ministero della P.I. copia della relazione sulle risultanze della
indagine ispettiva esperita disposta dall’Ufficio Affari Generali ed
Amministrativi del Ministero. Tale comunicazione (inserita Alleg. "D" 4)
concludeva che (...) "Tanto si comunica per doverosa informazione, in
attesa degli ulteriori sviluppi delle iniziative giudiziarie
intraprese".
Dunque, in base a
questa notizia, la Procura della Repubblica di Roma ha in corso indagini
preliminari a carico della stessa persona e per i medesimi fatti in
relazione al quale lo stesso P.M. DE BARI sta procedendo. Ciò premesso,
si chiede:
à Il P.M. DE BARI, come aveva assicurato allo
scrivente in occasione dell’acquisizione dell’esposto, aveva o no
considerato eventuali contrasti negativi quali quelli previsti
dall’Art. 54 C.P.P.?
à In caso negativo, considerato che la
comunicazione del Ministro On. JERVOLINO gli fu recapitata
presumibilmente nella prima decade del mese di Ottobre ‘93, aveva o no
l’obbligo (Art. 54-bis C.P.P.), senza ritardo , di informare il
P.M. della Procura di Roma per richiedergli la trasmissione degli atti
a norma dell’art. 54 comma I° ?
à Avendo convocato
nel suo ufficio, per il 5 Novembre ‘93, il Provveditore BRIENZA
<non poteva trattarsi di casuale visita di cortesia se il
medesimo, come più sopra ricordato, era atteso all’ingresso del
Tribunale dal responsabile dell’Ufficio di P.G. dott. DE PAOLA - e
forse proprio a questa circostanza può ricondursi "l’inspiegabile",
maleducato comportamento del P.M. che evidentemente temeva l’incontro
del sottoscritto proprio in concomitanza dell’arrivo del suo
"protetto" -
doveva o no il
P.M. redigere un regolare verbale, posto che il medesimo, con il Dott.
DE PAOLA, responsabile di P.G. ed il Provveditore agli Studi BRIENZA
sono rimasti nel suo ufficio dalle ore 11,43 alle ore
12,15?
à Perché al
Provveditore BRIENZA, malgrado il suo coinvolgimento nell’inchiesta
P.N.I., è stato consentito di candidarsi al Senato della Repubblica
(dopo l’esclusione da Forza Italia dal collegio di Bari, a seguito
ai contatti avuti dal sottoscritto con il coordinatore regionale del
movimento dr. Piergiorgio FRANCI) per essere poi eletto nel
collegio di Rionero in Vulture (PZ) nella lista "Polo di Destra"
?
à A quali
"incomprensioni" può farsi risalire la circostanza che la Procura di
Bari trasmette per competenza il Fascicolo 6713/93/21 a Roma in data
22.02.1994 e la Procura di Roma, viceversa, invia per competenza alla
Procura di Bari, il successivo 14.12.1994, il fascicolo 8584/94N.
Perché dei suddetti fascicoli non si trovava più traccia nelle Procure
di Bari e di Roma (Il R.G. di Bari riferiva di non avere più nulla,
perché trasferito p.c. a Roma e, del pari, il R.G. di Roma comunicava
di non avere più nulla perché trasferito, p.c. alla Procura di
Bari) e soltanto nella prima decade di agosto ‘97 il tutto di Bari
e Roma <1 Fascicolo + 3 Faldoni> è riesumato, sotto il N.
3852/92R dopo la consegna al Registro Generale del Tribunale di Roma
dell’Attestato rilasciato in data 31.07.1997 dal funzionario
responsabile del Registro Generale di Bari (Alleg. 9-a);
- 2.2
- TRIBUNALE DI ROMA
- P.M. dott. Piero DE CRESCENZO e, con
riserva, il G.I.P. dott. Francesco MONASTERO in relazione
- all’inchiesta P.N.I. e Provveditore
agli Studi di Bari dott. Giuseppe BRIENZA
Il Promemoria-Denuncia dal
sottoscritto inviato il 12 Novembre 1992 all’allora Ministro della P.I.
On. Rosa Russo JERVOLINO, venne trasmesso dal Ministro della P.I. alla
Procura della Repubblica di Roma in data 28 Novembre ‘92 e affidato al
P.M. Piero DE CRESCENZO.
Il giorno 19 Giugno 1993, in
diretta radiofonica con RADIOUNO <Radio Zorro> trasmissione
condotta dal giornalista Oliviero BEHA che si avvaleva della
partecipazione dell’Avv. Nino MARAZZITA e del corrispondente del
Corriere della Sera dott. Carlo VULPIO il sottoscritto, facendo
riferimento all’esposto rimesso alla On. JERVOLINO, lamentava che un
certo Dott. TRAINITO (Capo di Gabinetto del Ministro e geloso custode
della documentazione) si era sempre negato ad ogni richiesta di
colloquio, anche telefonico. Il motivo, appreso successivamente e
documentalmente accertabile, è che il citato Dott. TRAINITO faceva
parte, al pari del Provveditore agli Studi di Bari Dott. BRIENZA, del
"Comitato per l’Automazione" costituito con Decreto del Ministro
della P.I. in data 16 Maggio 1991 e questo spiega il perché il BRIENZA,
attraverso la Computer Levante s.a.s. a lui riconducibile <una
contitolare era notoriamente conosciuta come sua amante e di questo
potrà, forse, trovarsi traccia nei fascicoli processuali> poteva far
convocare, nelle varie riunioni organizzate dalla Computer Levante, i
Presidi degli Istituti Superiori che già avevano inoltrato "Progetti per
le Aule Informatiche" per renderli consapevoli della "esclusiva
opportunità" che il finanziamento afferente
alla realizzazione dei Progetti di Informatizzazione, poteva
"considerarsi certo e sollecito soltanto per gli Istituti che si
affideranno alla Computer Levante" (primo del quattro fax agli
atti, riportato al precedente punto 2.0);
Per quanto attiene presunte
omissioni di atti di ufficio ed eventuale favoreggiamento nei confronti
del BRIENZA, il sottoscritto trascrive, di seguito, copia della missiva
datata 19 Dicembre 1994, rimessa a mezzo Fax al P.M. dott. DE CRESCENZO
e, per conoscenza, al Procuratore della Repubblica di Roma ("D" 8 -
ultimo fg).
-
MARIO BROGLIO MONTANI
c/o
Casa di Riposo
PUTIGNANO (Bari)
- Al Sostituto
Procuratore della Repubblica di Roma
- dr. DE
CRESCENZO - Fax 06/65274990
- Al Procuratore Capo
della Repubblica di Roma
- Fax
06/39736135
- Fascicolo N. 10004/92
Deleghe
- Promemoria del 12/11/1992 a firma del
sottoscritto
- rimesso al Ministro della P.I. Rosa
Russo Jervolino
Leggo su repubblica di oggi
(Pagina 11 dell’inserto Affari e Finanza) sotto il titolo "PIANETA
IMPRESA" - 2° paragrafo dell’ultima colonna - le seguenti gravissime
affermazioni da parte di tal Bruno BARILLA’:
....."
Poi Barillà butta la sua
versione. << Ci sono in Italia 15 mila scuole che compravano
computer e software per un mercato di un migliaio di miliardi
all’anno. Se il Ministero non decideva di gestirle dal Centro,
acquistando Hardware e Software, sarebbero rimaste in balia dei privati
e avrebbero pagato molto di più i prodotti o ne avrebbero comprati di
inutili. Nel 90 il Ministro decise di non farsi più mungere e lo
comunicò ai piccoli imprenditori del settore, che avrebbero avuto il
tempo di riconvertirsi, ma evidentemente non si rassegnano a
farlo>>"
La Computer Levante e per
essa il Dr. Giuseppe BRIENZA Provveditore agli Studi di Bari che hanno
sempre vantato forti appoggi al Ministero della P.I. per la
deliberazione e la rapida erogazione dei finanziamenti afferenti al
P.N.I. ha avuto dalla Procura di Bari (dr. De Paola dirigente della
Polizia di Stato e dal dr. De Bari Sostituto Procuratore della
Repubblica) la massima "benevolenza" tanto che al Provveditore si è
consentito, non emettendo alcun avviso di garanzia, di candidarsi e
farsi eleggere al Senato della Repubblica ed al sottoscritto, invece,
di perdere tre amici carissimi che hanno avuto il solo torto di
fornirmi notizie e documentazione sui vergognosi intrallazzi del
medesimo.
Le suddette circostanze,
portate dal sottoscritto a conoscenza del Prefetto di Bari, sono ora
all’esame del Tribunale di Potenza.
Al sottoscritto però,
interessa avere anche notizie del fascicolo N. 6713/93/21 trasmesso per
competenza alla Procura della Repubblica di Roma in data 22/2/1994. Il
Dr. BRIENZA infatti, oltre che essere entrato a far parte della
Commissione Cultura del Senato, risulta tuttora tra i componenti del
"Comitato per l’Automazione" costituito con Decreto del Ministro della
P.I. in data 16 Maggio 1991.
Poiché il Comitato suddetto
risulta essere quello che ha fissato gli indirizzi generali di politica
informatica, ritengo utile che l’inchiesta da me a suo tempo promossa
venga riunita a quella più recente avviata da questa Procura su denuncia
dell’ex collega Ing. Lucio DIGILIO, al fine di meglio comprendere questa
vicenda che ha, di certo, molti profili di natura penalmente rilevanti e
che meritano concreti, immediati approfondimenti.
In caso di necessaria mia
testimonianza mi si potrà convocare attraverso la locale Stazione dei
Carabinieri che provvederà ad avvisare la casa di riposo dove sono
ospitato.
Con osservanza
Putignano, 19 Dicembre
1994
f.to Mario BROGLIO
MONTANI
Nessuna attenzione il P.M.
dott. DE CRESCENZO dedicò a tale comunicazione se è vero, come è vero,
che il successivo 17 Gennaio 1995, alla mia presenza, pur ricordando
l’avvenuta ricezione del fax, non ne trovò traccia tra le tante carte
che occupavano la sua scrivania. Fu premura del sottoscritto,
nell’occasione, fornirgliene copia e informarlo che quasi certamente
la persona che passò informazioni al BRIENZA sul contenuto
dell’esposto (copia della quale era gelosamente custodita dal Capo di
Gabinetto del Ministro) era proprio il dott. Giovanni TRAINITO che,
insieme al Provveditore agli Studi di Bari dott. Giuseppe BRIENZA,
faceva parte della Commissione che definì gli Indirizzi di Politica
Informatica del Ministero della Pubblica Istruzione.
In attesa che la Procura
della Repubblica di Perugia, alla quale l’esposto del sottoscritto del
15 Marzo 1996 è stato trasmesso per competenza, si pronunci sulle
lamentate omissioni di doveri d’ufficio e sull’eventuale ipotesi di
favoreggiamento nei confronti del Provveditore agli Studi di Bari, il
sottoscritto invita l’organo giurisdizionale competente a prendere
visione del Fascicolo iscritto al 3852/94R del N.R.P.M. <N.3629/95
G.I.P> presso la Procura di Roma (1 Fascicolo + 3 Faldoni) nonché
degli Atti relativi all’inchiesta (Convenzione Ministero P.I. -
FINSIEL - Computer per 854 miliardi) aperta dalla stessa
Procura su denuncia dell’Ing. Lucio DIGILIO nella sua qualità di
amministratore della società SISDATA di Bari.
Quest’ultima vicenda, come
reso noto da tutti gli organi di informazione, portò a suo tempo il
Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma Dott. GIORDANO a
richiedere il rinvio a giudizio per ben 68 persone, tra le quali
figurerebbe anche il già nominato Dott. Giovanni TRAINITO, già Capo di
Gabinetto del Ministro JERVOLINO, sicuramente ben a conoscenza del
nominativo del Funzionario del Ministero che, come riferito nel
citato fax del 16 Novembre 1991, era presente all’incontro
organizzato dalla Computer Levante a Castellamare di Stabia.
Personaggio necessario, quest’ultimo, per conferire al convegno il
crisma dell’ufficialità e ottenere, conseguentemente, il maggior
ritorno possibile da parte dei molti Capi di Istituto
intervenuti.
Si allegano al presente
esposto, in relazione alla suesposte vicende che hanno visto il
sottoscritto perdente in ogni propria iniziativa, copia della "Lettera
al Direttore" pubblicata sul quindicinale pugliese MERIDIANO SUD
nell’edizione del 15 Febbraio 1995 nonché copia dell’interrogazione
parlamentare presentata il mese successivo, in relazione alla sola
vicenda dei "computer d’oro", dalla senatrice MOLTISANTI (Alleg. 9-c).
Non risulta, a tutto il
mese di Luglio 1997, che i destinatari dell’Interrogazione
Parlamentare (I sigg. Ministri della Pubblica Istruzione, di Grazia e
Giustizia e quello, senza portafoglio, per la Funzione Pubblica e gli
Affari Generali) abbiano fornito, in merito, le richieste, doverose
informazioni.
Parimenti senza riscontro
è rimasta la comunicazione che il sottoscritto ha trasmesso al
Ministero di Grazia e Giustizia
(c.a. Capo di Gabinetto del sig. Ministro) in data 6
Maggio 1997 avente per oggetto l’Appello-Denuncia del 25.12.1995
ed il successivo Esposto-Denuncia del 7.03.1996 (Alleg.
10-a).
CONCLUSIONI
Vogliano gli Organi
Istituzionali, giurisdizionalmente competenti per le Procure chiamate in
causa, verificare l’attendibilità o meno delle notizie di reato e,
laddove si ravvisino elementi e comportamenti penalmente perseguibili a
carico dei magistrati chiamati in causa, si provveda, ove possibile,
alle revoche delle sentenze istruttorie di proscioglimento e, per il
caso più grave afferente la Sentenza N. 972/95 emessa dalla III Sezione
Penale della Corte di Appello di Bari, se ne disponga la doverosa
revisione in omaggio al supremo interesse di GIUSTIZIA.
Viceversa, laddove il
competente organo giurisdizionale ravvisi, nei comportamenti dei
magistrati chiamati in causa dal sottoscritto, i requisiti della
assoluta "onestà", regolarità e trasparenza, si persegua giustamente e
severamente il medesimo per il reato punito e previsto dall’art. 368
c.p. e quant’altro configurabile come reato dalla legge penale
vigente.
Se è vero che, come temuto e
più volte rappresentato a chi di competenza, tutte le azioni dal
sottoscritto poste in essere per ottenere il riconoscimento di
responsabilità, in sede penale, del più diretto concorrente del
sottoscritto (il Concessionario esclusivista Olivetti di Putignano
sig. Vittorio Spedicati) e miranti a legittimare una richiesta di
risarcimento danni per gravi violazioni all’art. 2598 - comma 3 -,
sono
state vanificate per diniego di giustizia a causa di negligenze gravi,
comportamenti dolosi o gravemente dolosi da parte di PP.MM., da falsità
materiale e ideologica imputabile ai componenti della III Sezione Penale
della Corte di Appello di Bari e che, nelle more dei diversi
procedimenti promossi, le violazioni riconducibili al citato art. 2598
risultino oggi non più perseguibili per prescrizione dei termini, si
rende necessario valutare se, nella fattispecie, alla luce della Legge
13 Aprile 1988 n. 177 - art. 2 e 7 - sussistano o meno gli estremi per
promuovere e ottenere direttamente dallo Stato, il risarcimento degli
ingentissimi danni subiti.
Dubbi e perplessità sui
comportamenti di alcuni magistrati inquirenti, peraltro, furono
lamentati e segnalati con regolare esposto (Raccomandata del 5 Agosto
1993) alla Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Bari
ed allo stesso Consiglio Superiore della Magistratura che, con Prot.
-P-94-08375 del 12 Maggio 1994, comunicò allo scrivente la deliberata
archiviazione del medesimo "non essendovi provvedimenti di competenza
del Consiglio da adottare" ("D" 3-c).
A tutte le Istituzioni della
Repubblica, inoltre, è stato trasmesso dal sottoscritto "UN APPELLO -
DENUNCIA" datato 25 Dicembre 1995 (Alleg N. 14 Dossier "Giustizia in
Puglia") che, allo stato, ha portato solo ed esclusivamente il
sottoscritto a dover rispondere del reato di calunnia nei confronti dei
più volte citati componenti della III° Sezione Penale della Corte di
Appello di Bari (Alleg. 8-c).
Il sottoscritto chiede, ove
ritenuto utile e/o necessario all’accertamento dei fatti e circostanze
che meglio possono chiarire gli assunti sopra esplicitati, di essere
personalmente ascoltato e, ove possibile, di venire informato sugli
sviluppi della complessa vicenda.
In ogni caso, tuttavia, il
sottoscritto, ai sensi della legge vigente, intende essere
preventivamente informato su ogni nuova ipotesi di
archiviazione.
Roma, 24 Ottobre
1997
f.to Mario Broglio
Montani
segue "Appendice" alla pagina
seguente
Allegati N. 11 - come da indice all’inizio
dell’esposto.
APPENDICE all’Esposto -
Denuncia 24 Ottobre 1997
1.0 - Il sottoscritto chiede
che, nell’ambito dei poteri demandati al Ministro di Grazia e Giustizia
ed al Consiglio Superiore della Magistratura, sia valutata l’opportunità
di partecipare alla Procura Generale presso la Corte dei Conti, sulla
base dei comportamenti ripetutamente denunciati, la quantificazione e la
rivalsa dei danni erariali causati, per dolo e/o colpa grave da alcuni
magistrati chiamati in causa. Vagliare, inoltre, se agli Alti Magistrati
della Corte di Appello di Bari (III° e IV Sezione Penale) che hanno
pronunciato le Sentenze di Assoluzione, possano addebitarsi i non
indifferenti costi sostenuti nelle varie fasi di giudizio
<Istruzione, Dibattimenti in I° e II° grado con tutto quanto ad essi
connesso: consulenze e perizie varie disposte d’ufficio, costo
dell’apparato giudiziario ecc. ecc.>.
Ed ancora se, per le
notitiae criminis rappresentata dal sottoscritto in data 12
Novembre 1992 all’allora Ministro della Pubblica Istruzione On. Rosa
RUSSO-JERVOLINO (Procedimenti N. 6713/93/21 e 7705/93/21 Procura
della Repubblica di Bari e N. 46028/92R Tribunale di Roma - il tutto
inserito nel Fascicolo N. 3852/94R del N.R.P.M. <1+3 Faldoni>
) archiviata dalla Procura della Repubblica di Roma in data
17.06.1995, siano ipotizzabili omissioni gravi di atti di ufficio da
parte del P.M. o del G.I.P., comportamenti, questi, che hanno impedito
di escludere, dai circa 70 avvisi di garanzia emessi dal P.M. di Roma
Andrea GIORDANO in relazione allo scandalo del computer alle scuole, il
Provveditore agli Studi di Bari dott. Giuseppe BRIENZA, ora Senatore
della Repubblica, pienamente coinvolto nella vicenda unitamente al Capo
di Gabinetto del Ministro della P.I. Dott. Giovanni TRAINITO. Si
ricorda, qui, che il solo accordo Ministero P.I. - FINSIEL per
l’iniziale informatizzazione delle Scuole Statali ha comportato costi
per 854 miliardi contro i circa 154 risultanti da perizie tecniche
effettuate. A tutto ciò si aggiungono i danni causati al Ministero della
Pubblica Istruzione dal comportamento "monopolistico" di alcune aziende
(Computer Levante s.a.s., Elettronica Veneta ecc.) che, con il concorso
del Provveditore agli Studi di Bari dott. Brienza, del Capo di Gabinetto
del Ministro Dott. TRAINITO e di altri alti funzionari dello stesso
Ministero, hanno potuto effettuare la quasi totalità delle forniture di
Computer e Software alle Scuole Statali e ciò a costi più che doppi a
quelli di mercato.
1.1 - Alla luce di quanto
previsto dall’Art. 36 C.P.P. si valuti se il comportamento del Sostituto
Procuratore della Repubblica di Bari, Cons. Dott. Gaetano DE BARI, non
sia in contrasto con il comma <c>, posto che il medesimo,
denunciato una prima volta alla Procura della Repubblica di Potenza
<si veda Richiesta e Decreto di Archiviazione di cui all’ Alleg. 8
lettera a) e "ridenunciato" con formale Esposto-Denuncia del 15 Marzo
1996 ("D" 13-b) ha ritenuto di richiedere il rinvio a giudizio del
sottoscritto per il reato di cui all’art. 2, secondo comma, della Legge
516/82 (Alleg. 11-a)
Ritiene infatti il
sottoscritto che, sul fatto specifico, si possa chiaramente evidenziare
sa parte del suddetto P.M. un intento "intimidatorio". Poiché al
suddetto affluiscono buona parte dei procedimenti legati a intervenuti
fallimenti, essendo notoria la sua malleabilità e subalternità al potere
politico ed economico del barese, sarebbe opportuno che, al pari delle
circostanze esposte nella parte introduttiva - Pag. 2 e 3 -, si proceda
ad ogni necessaria verifica.
f.to Mario Broglio
Montani
Allegati N. 11 - come da
indice all’inizio dell’esposto.
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