Al CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Palazzo dei Marescialli - ...................................................R O M A
(seguito dossier 20.12.1996 - Si allega "Integrazione" alla GG.FF. del 26.08.1997)
Alla PROCURA GENERALE presso la CORTE dei CONTI
Via A. Baiamonti, 25 - ................................................... R O M A
(seguito dossier 20.12.1996 - Si allega "Integrazione" alla GG.FF. del 26.08.1997)
Al Sig. MINISTRO di GRAZIA e GIUSTIZIA
Via Arenula, 71 - ................................................................R O M A
Riferimento e seguito: Esposti-Denunce 7 e 15.03.1996 (PM  De Bari) - 15.03.1996 (P.M. De Crescenzo) e missiva del 6 Maggio ‘97
Si allega:
1) - Copia dossier "Giustizia in Puglia" del 20.12.1996
2) - Copia "Esposto-Denuncia - Integrazione al dossier" alla GG.FF. del 26.08.1997
Al COMANDO GENERALE della GUARDIA di FINANZA
Viale XXI Aprile -.................................................................R OM A
Riferimento e seguito: Dossier 20.12.1996 ed Esposto-Denuncia del 26.08.1997
Alla PROCURA della REPUBBLICA
PRESSO il TRIBUNALE di .................................S A L E R N O
Si allega:
1) - Copia dossier "Giustizia in Puglia" del 20.12.1996
2) - Copia "Esposto-Denuncia - Integrazione al Dossier" alla GG.FF. del 26.08.1997

e, per conoscenza:

- Al Presidente del Senato Avv. Nicola MANCINO
ed ai Gruppi Parlamentari - Senato della Repubblica
Si allega:
1) - Copia dossier "Giustizia in Puglia" del 20.12.1996
2) - Copia "Esposto-Denuncia - Integrazione al Dossier" alla GG.FF. del 26.08.1997
- Al Presidente della CAMERA On. Luciano VIOLANTE
ed ai Gruppi Parlamentari - CAMERA dei DEPUTATI
Si allega:
1) - Copia dossier "Giustizia in Puglia" del 20.12.1996
2) - Copia "Esposto-Denuncia - Integrazione al Dossier" alla GG.FF. del 26.08.1997
- Al Procuratore Nazionale Antimafia
Via Giulia ...................................................................R O M A
Si allega:
1) - Copia dossier "Giustizia in Puglia" del 20.12.1996
2) - Copia "Esposto-Denuncia - Integrazione al Dossier" alla GG.FF. del 26.08.1997

 

 

- ALLEGATI -

<1>  a - Esposto 26.03.1985 c/ Presidente C.G. USL BA/14 ed altri;
        b - Memoria difensiva del Presidente alla Procura del 25.09.1985;
        c - Memoria dei denuncianti in risposta al punto "b".
<2>  a - Comunicazione del G.I. alla Procura di Bari del 01.02.1988;
        b - Richiesta "Mandato di Cattura" del P.M. a G.I. del 05.02.1988;
        c - Risposta del G.I. alla richiesta del P.M. del 17.11.1988;
        d - Sentenza del G.I. del 18.005.1990;
        e - Sentenza di Appello del 10.10.1990.
<3>  a - Attestato "Ospedale di Casamassima" imputato VAVALLE;
        b - Verbale "sommarie informazioni" P.G. Bari del 23.06.1992;
        c - Domanda Iscrizione Albo Fornitori USL BA/14 del 22.007.1981.
<4>  a - Verbale Dibattimento in Grado di Appello del 20.11.1995;
        b - Raccomandata alla Olivetti per rinuncia "Concessione";
        c - Comunicazione alla clientela del 20.10.1977;
        d - Missiva Conc. Olivetti 25.06.’82 al Presid. USL BA/17 + allegato;
        e - Missiva del sottoscritto alla Direzione Olivetti del 09.06.1980;
        f - Missiva del sottoscritto al Presidente USL BA/17 del 21.07.1982;
        g - Volantino diffuso dal "Concessionario Esclusivista di Gioia del Colle";
        h - Norme di Garanzia "Stile Ufficio" di M. BROGLIO MONTANI;
        i - Comunicato "Stile Ufficio" diffuso nel periodo 1979-1983;
<5>  a - Referto "Ospedale G.B. Grassi" del 30.08.1997;
<6>  a - pp. 90-100 del Verbale di Udienza del 27.10.1994;
        b - pp. 48-49 della Sentenza del 21.12.1994 ("D" 6);
        c - Esposto al Proc. Generale della Repubblica di Bari del 16.09.1996;
<7>  a -Trasmissione "Promemoria" da P.M. a P.G. del 16.06.’96;
        b - Verbale di P.G. Bari del 21.06.’90 (pp.84-90 del Fascicolo P.M.);
<8>  a - Richiesta e Decr. Arch. Proc. 438/94 Potenza + Istanze per visione ed estr. 
            copie
        b - Richiesta e Decr. Arch. Proc. 268/96/45 Tribunale di Potenza;
        c - Richiesta e Decreto di Rinvio a Giudizio c/ sottoscritto del 20.05.’97;
        d - Convocazione P.G. di Bari del 13.07.95 - Acq. Sentenza di I° Grado del 21  
            12.1994 P.G. di PZ e trasmissione a P.R. <prot. 88/2-2 del 17.07.1995>;
<9>  a - Attestato Archivio generale Procura di Bari del 31.07.1997;
        b - Istanze al R.G. Tribunale di Roma per visione ed estraz. di copie;
        c - "Lettera al Direttore" e interrogazione Parlamentare (Febbr - Marzo ‘95)
<10> a - Missiva al capo di Gabinetto Ministro di GG.GG del 06.05.1997;
        b - Esposto-Integrazione al dossier del 20.12.1996 cons. a GG.FF. il 26.08.97 *
              (*) VEDI ALLEGATO N. 2
<11>a - Richiesta Rinvio a Giudizio del P.M. 0DE BARI;
       b - Copia Ricorso Comm. Tributaria e nomina legale per il "gratuito patrocinio".   

 

Esposto-Denuncia - Integrazione n. 2 al dossier "Giustizia in Puglia" del 20.12.1996

Il sottoscritto Mario BROGLIO MONTANI nato a Roma il 9 Dicembre 1937, con residenza anagrafica in Putignano (Bari) presso la Casa di Riposo "Donna Giulia Romanazzi-Carducci" sita in Contr. Piturno N.C. ma attualmente domiciliato presso la propria sorella Adalgisa BROGLIO MONTANI in Fiumicino (Roma) via Giorgio Giorgis n. 38 (Tel. 06-6522923) espone quanto appresso affinché codesto Consiglio della Magistratura disponga ogni opportuna indagine su fatti e circostanze che integrano quanto già rappresentato con gli esposti-denunce datate 7 e 15 Marzo 1996 <"D" 13 - lettere a-b-c> per verificare ed eventualmente configurare ogni ipotesi di reato penalmente perseguibile a carico dei sotto indicati magistrati:

(N.d.R. - Poiché il contributo che mi accingo a fornire ha come base il più volte citato dossier "Giustizia in Puglia" il rimando a quegli Allegati viene individuato dalla lettera "D" seguito dal Numero ed eventuale lettera).

TRIBUNALE DI BARI:

Dott. Giovanni LEONARDI, Giudice Istruttore, e magistrati componenti la IV Sezione Penale della Corte di Appello di Bari Dott. Bartolomeo DE RISI, Presidente, Giacomo ANTONUCCI, Consigliere e Crescenzo AMBROSIO, relatore, in relazione al Procedimento N. 208/A/86 RGGI (1.1 <Alleg. 1a,b,c e 2a,b,c,d,e>);

Dott. Aldo D’INNELLA, Presidente relatore, Aldo NAPOLEONE e Giuseppe SANNONER, componenti tutti della III° Sezione Penale della Corte di Appello in relazione alla Sentenza N. 972/95 R.G. ("D" 7) perché, con il presunto concorso del Prof. Gaetano CONTENTO, difensore del principale imputato MADARO Nicola, si sono resi responsabili dei reati di falsità materiale <art. 476 C.P.> e falsità ideologica <art.479 C.P.> e di quanto penalmente rilevante potrà emergere dal proseguo delle indagini;

Dott. Giovanni COLANGELO, P.M., in relazione al Procedimento N. 2945/92/21, per violazione dell’art. 55 C.P.P. non avendo disposto indagini su segnalati illeciti nel settore della informatizzazione degli Istituti Statali Superiori e per omissione di atti di ufficio in relazione ai Procedimenti N. 427/94/21 ("D" 4 a,b,c,d,e, e "D" 5) e 6968/94 R.G.N.R. ("D" 8). Importanti aspetti che riguardano ipotesi di omissione gravi di atti di ufficio a carico del predetto Dott. COLANGELO e del Dott. Gaetano DE BARI, più sotto nominato, sono stati già rappresentati al Comando Generale della Guardia di Finanza di Roma con esposto-denuncia datato 26 Agosto 1997 ad integrazione del dossier "Giustizia in Puglia" e viene inserito nel presente esposto, escluso quello di pertinenza del Comando Generale della GG.FF. in indirizzo perché già acquisito lo stesso giorno 26.08.’97. (Alleg. 10-b);

Dott. Gaetano DE BARI, P.M., in relazione ai Procedimenti N. 6713/93/21 e 7705/93/21 (Agli Atti del Proc. N. 3852/94R Procura della Repubblica di Roma) riguardanti il Provveditore agli Studi di Bari, i soci della Computer Levante s.a.s. di Bari, e loro referenti presso il Ministero della Pubblica Istruzione; ed inoltre per il Procedimento N. 8808/93/21 riguardante il Concessionario Olivetti di Putignano Sig. Vittorio SPEDICATI (Agli Atti del Procedimento N. 438/94/21 R.G. Procura della Repubblica di Potenza);

Dott. Vincenzo MARIA BISCEGLIA, P.M. e G.I.P. Dott. Emilio MARZANO, in relazione al pregresso Procedimento N. 1561/89 R.G. P.M. riguardante turbative d’asta da parte del suddetto Vittorio SPEDICATI presso l’Amministrazione Comunale di Castellana Grotte (" D" 11-a,b,c,d,e,f,g); quest’ultima documentazione, con le deduzioni in proposito riportate nella parte introduttiva <pag. 10 - punto 4.0 -a,b,c,d,e,f,g,> e <pag. 14 - punto 4.1> consente, con sufficiente chiarezza, di addebitare al P.M. procedente gravissime negligenze, non escluse diverse e maggiori ipotesi di reato penalmente perseguibili;

S.E. Dott. Giuseppe D’ALOISIO, Procuratore Generale della Repubblica di Bari, per aver disatteso l’Appello-Denuncia datato 25.12.1995 (trasmesso alle ore 09,45 del giorno 27.12.’95 dal Posto Telefonico Pubblico di Putignano ("D" 14) mirante ad ottenere un auspicato ricorso <ndr - per essere, allo stato, l’unico legittimato> avverso la Sentenza di Assoluzione degli imputati MADARO e VAVALLE. Per aver ignorato, inoltre, l’Esposto-Denuncia datato 7 Marzo 1996 ("D13-a) al medesimo indirizzato <depositato in Cancelleria il giorno 8.3.1996> per la parte di sua competenza ed infine per non aver dato seguito all’esposto datato 16 Settembre 1996 con il quale, fra l’altro, si chiedeva di esaminare l’opportunità di disporre eventuali revoche di sentenze istruttorie di proscioglimento e quant’altro che, nell’ambito delle sue competenze, potesse essere deciso a tutela di quelle garanzie di onestà, obiettività e indipendenza della Magistratura. (alleg. 6-c);

TRIBUNALE DI POTENZA

Dott. Erminio RINALDI e G.I.P. d.ssa Anna Maria LOPRETE in relazione al procedimento N. 438/94/21 contro i P.M. Gaetano DE BARI e Vincenzo Maria BISCEGLIA e del Consigliere relatore della IV° Sezione Penale Crescenzo AMBROSIO, magistrati tutti del Tribunale di Bari, prosciolti su richiesta dello stesso P.M. del 28.08.1994 (alleg. 8-a);

Dott. Paolo SEVERINI, P.M., in relazione al procedimento N. 268/96/45 aperto a carico dei già citati componenti della III Sezione Penale della Corte di Appello di Bari sulla base dell’Appello-Denuncia del 25 Dicembre 1995: Per grave negligenza, infatti, ha ritenuto infondata la notizia di reato e ciò esaminando la sola sentenza di assoluzione e non anche la sentenza di primo grado che pure risulta acquisita dagli Organi di P.G. (Carabinieri) di Potenza (alleg.8-b);

In conseguenza dell’avvenuta archiviazione, pertanto, il P.M. Dott. Paolo SEVERINI ha chiesto al G.I.P. il rinvio a giudizio del "denunciante" per il reato di cui all’art. 368 c.p., processo auspicato e formalmente richiesto dal sottoscritto in sede di udienza preliminare. Si producono copie della richiesta di archiviazione e del relativo Decreto a firma del G.I.P. Pasquale MATERI, di Rinvio a Giudizio e del successivo Decreto che Dispone il Giudizio" emesso dal G.I.P. d.ssa Cinzia APICELLA nell’udienza del 20.05.1997 (Alleg. 8-c).

TRIBUNALE DI ROMA

Dott. Piero DE CRESCENZO e, con riserva, il G.I.P. dott. Francesco MONASTERO, in relazione al Procedimento N.R.P.M. 3852/94R (N. GIP 3629/95) a carico del Provveditore agli Studi di Bari dott. Giuseppe BRIENZA (in attesa di autorizzazione all’estrazione di copie dai Fascicoli <1+3 voluminosi Faldoni> si inseriscono copie delle richieste avanzate alla Procura di Roma, delle motivazioni addotte dal G.I.P. in relazione alle richieste stesse, nonché le sole copie autorizzate ed estratte dal Fascicolo (richiesta di archiviazione del P.M. e Decreto di Archiviazione del G.I.P.) <Alleg. 9-b>.

INTRODUZIONE

Premesso che con gli esposti-denunce di cui sopra si era anche rappresentata l’esigenza a che il Ministro di Grazia e Giustizia (destinatario anch’esso delle citate denunce) disponesse opportune ispezioni ministeriali presso i Tribunali di Bari e Potenza e che tale espressa esigenza non sembra sia stata ritenuta meritevole di alcuna considerazione, il sottoscritto, pur con le notevoli difficoltà incontrate nell’acquisizione di documentazione riguardante Procedimenti già archiviati, si sforzerà di rendere quanto più possibile chiara ed inequivocabile, la preesistente, precaria situazione dell’Amministrazione Giudiziaria in terra di Puglia dove, "l’emergenza giustizia", richiede ora un forte richiamo da parte degli Organi Vigilanti per mettere fine a situazione scandalose, a sempre maggiori e temerarie complicità tra difensori di personaggi "potenti" e magistrati disponibili a vendere sentenze, alla conseguente proliferazione dovuta "al passa parola", tutto ciò a favore e in ossequio alle diverse lobbies legate al passato consociativismo.

Contrariamente a quanto avvenuto nella Procura della Repubblica di Roma, nulla risulta essere stato fatto alle Procure della Repubblica di Bari e di Potenza per impedire che magistrati compiacenti siano ancora in" servizio permanente effettivo" a disposizione di vecchi e nuovi potenti. E si tenga ben presente che la cosiddetta definita "emergenza giustizia" è nata in Italia dopo che personaggi di grosso calibro del mondo politico, economico e giudiziario sono stati presi con le mani nel sacco da giudici che, per la loro assoluta probità (e tra questi non posso non citare i componenti della III° Sezione Penale del Tribunale di Bari Dott. Michele CRISTIANO, Presidente, Dott.ssa Francesca LA MALFA e Dott. Stefano SERNIA) si sono resi insensibili ad ogni allettante proposta e quindi assolutamente "non comprabili".

Prima di esporre e documentare la vicenda riguardante alcuni alti magistrati in servizio presso il Tribunale di Bari, indescrivibilmente indegni della toga che indossano, e di altri che, per motivi che non sta al sottoscritto accertare, dimostrano di avere in scarsa considerazione i sacrosanti diritti di giustizia che vengono impunemente calpestati in contrasto con i doveri propri del magistrato (si vedrà che questi appartengono non solo ai Tribunali di Bari e Potenza ma, anche al cosiddetto "porto delle nebbie" della capitale) cercherò di riassumere nella seguente, breve introduzione quello che, in assenza di urgenti provvedimenti da parte di codesto C.S.M. e del Sig. Ministro di Grazia e Giustizia, porterà il Tribunale di Bari ad essere "servo" assoluto al servizio di alcuni luminari del Foro che, per la loro ottima introduzione nell’ambiente dei magistrati corrotti, corruttibili e/o comunque condizionabili, riescono quasi sempre, nei procedimenti di Appello, a far assolvere con formula piena tutti coloro che potendo permettersi di pagare laute parcelle (soprattutto politici e amministratori che hanno depauperato beni della collettività per i propri tornaconti personali) si sono affidati e si affidano al loro patrocinio.

Per quanto personalmente consta allo scrivente e che in minima parte è stato già rappresentato nel citato dossier "Giustizia in Puglia" si può in tutta tranquillità affermare che l’amministrazione della giustizia in Puglia e Basilicata viene ancora "gestita" alla vecchia maniera, con ricorso frequente ai soliti agganci tra giudici "ben disposti" che, ove occorra, chiudono entrambi gli occhi pur di rendere non gratuito ossequio a personaggi in vista del mondo economico, politico e finanziario. Molte, troppe sono le iniquità commesse da magistrati infedeli al giuramento prestato! Tantissimi procedimenti, civili e penali, dovrebbero essere quanto prima esaminati e chiariti dagli Organi Giurisdizionali competenti.

Oltre a quelli che sono oggetto della presente memoria, infatti, potrebbero risultare interessanti molti fascicoli del Tribunale Fallimentare, particolarmente quelli della Quinta Sezione: intrighi vergognosi tra giudici, avvocati, curatori, periti (tipo il pluri inquisito Geom. Madaro <già ex Presidente della U.S.L. BA/14 ed ex Sindaco del Comune di Sammichele - quest’ultima carica risulta però tuttora esercitata ancorché in modo occulto> scampato all’arresto nel 1988 grazie alla "benevolenza" del G.I. dott. Giovanni LEONARDI e successivamente "graziato" nel 1990 dalla IV° Sezione Penale della Corte di Appello; condannato per concussione a danno del sottoscritto il 21 Dicembre 1994 e, a novembre 1995, in riforma di una "inattaccabile, esemplare sentenza" di ben 69 pagine, nuovamente assolto dalla III° Sezione della Corte di Appello presieduta dal dott. Aldo D’INNELLA <Presidente e relatore> e ciò grazie all’ottima introduzione del Prof. Avv. Gaetano CONTENTO nell’ambiente dei magistrati corrotti e/o corruttibili) che fanno da prodromo, solo ed esclusivamente per chi "può pagare", a sentenze preconfezionate e ciò in barba ad ogni codice (penale, civile, morale, etico ecc.). Altra opportuna verifica potrebbe essere quella presso la Sezione del Lavoro della Pretura Circondariale dove, pur avendo torto, si poteva facilmente avere ragione attraverso "l’intercessione" di buoni amici del magistrato dott. DE PEPPO, responsabile di tale Sezione.

Verificare per credere: Le procedure fallimentari "appetitosamente" interessanti sono appannaggio quasi sempre degli stessi curatori, di noti Principi del Foro barese nonché baroni dell’Università. Le aste giudiziarie sono quasi sempre riservate ad un ristrettissimo circolo al quale corrisponde un altrettanto ristretto giro di prestanome. Alla Sezione del Lavoro moltissimi lavoratori si sono visti denegare ogni giustizia sol perché gli imprenditori, controparte, sono "entrati" direttamente o indirettamente, nelle grazie del suddetto Dott. DE PEPPO. Viceversa, imprenditori onesti, non raccomandati, si sono trovati perdenti in ogni sacrosanta rivendicazione che li vedeva danneggiati per gravi inadempimenti da parte di dipendenti che, ricorsi al sindacato notoriamente ben "introdotto" nella Sezione del Lavoro, hanno ottenuto, in aperta violazione ad obblighi e norme di legge, il riconoscimento di diritti inesistenti!

Quanto sopra è ben noto nell’ambiente giudiziario barese ma, per evidenti interessi di bottega, si preferisce glissare; si mormora, nello stesso ambiente, che alcuni avvocati sarebbero imparentati con giudici dello stesso distretto e questo non sembra possa essere di giovamento ad una sana ed onesta amministrazione della giustizia. Si constata che molti magistrati inquirenti e giudicanti sono "locali" e, in regioni come la Puglia e la Basilicata dove il potere politico, economico e giudiziario ha fatto del clientelismo e della corruzione il suo cavallo di battaglia, è impossibile, per il magistrato barese, foggiano o potentino, operare al di fuori di tutti quei condizionamenti riconducibili a raccomandazioni, reciproci scambi di "cortesie", favori più o meno leciti, ricatti ecc.ecc.

Sintetizzato il quadro che emerge dalla conoscenza indiretta di fatti certamente in contrasto con molte norme dei codici penale e civile ma per i quali non ho possibilità, per tutti, di fornire riscontri testimoniali e documentali, ritengo utile e doveroso esporre in maniera più dettagliata fatti e circostanze caduti sotto la personale conoscenza del sottoscritto che, pur trattate nel citato dossier "Giustizia in Puglia", abbisognano di elementi concreti di supporto alla consequenzialità logica e cronologica dei fatti esposti e, ovviamente, anche di conferme e riscontri di natura documentale.

Tutto ciò premesso, la sentita esigenza di rappresentare e rendere quanto più agevole la comprensione dei fatti oggetto dei citati esposti-denunce del 7 e 15 Marzo 1996, mi impone di suddividere questo mio contributo alla lotta contro magistrati indegni della toga che indossano, iniziando dai fatti più gravi oggetto di Procedimenti al Tribunale Penale di Bari, alla scarsa "attenzione" dedicata dalla Procura della Repubblica di Potenza competente a indagare sulle denunciate "connivenze" di magistrati baresi per finire al Tribunale Penale di Roma dove un’inchiesta promossa dal sottoscritto, malgrado i gravi indizi e riscontri certamente acquisiti, è stata chiusa con un Decreto di Archiviazione.

1.0
TRIBUNALE DI BARI

A seguito di Promemoria datato 25 Maggio 1992 ("D" 1) la Procura della Repubblica apriva il Procedimento n. 2945/94/21 affidato al P.M. dott. Giovanni COLANGELO. Il G.I.P. con decreto emesso in data 21 Febbraio 1994 dispose il rinvio a giudizio per concussione dei sigg. MADARO Nicola e VAVALLE Saverio all’epoca rispettivamente Presidente e Consigliere della U.S.L. BA/14. Il processo, dibattuto alle udienze del 27 Ottobre e 21 Dicembre 1994 si concludeva, pur in assenza di costituzione di parte civile e quindi senza un avvocato che mi rappresentasse, con la sentenza N. 962 (alleg. "D" 6) depositata al limite dei 45 giorni previsti e cioè il successivo 4 Febbraio 1995.

Avverso tale Sentenza che aveva condannato gli imputati alla pena di anni uno e mesi undici di reclusione per il reato p. e p. dall’art. 317 c.p., gli imputati proponevano appello con l’assistenza per il MADARO degli Avv.ti Prof. Gaetano CONTENTO, Paolo LATERZA, e Prof. Giuseppe RUGGIERO e, per il VAVALLE, degli Avv.ti Gaetano SCAMARCIO (ex senatore del P.S.I. condannato, salvo omonimia, per concussione), Michele DE PASCALE e Vito SAVINO.

In data 20 Novembre 1995, la III Sezione Penale della Corte di Appello di Bari, composta dai magistrati dott. Aldo D’INNELLA, Presidente relatore, dott. Aldo NAPOLEONE e Giuseppe SANNONER, Consiglieri, in riforma dell’appellata Sentenza del 21.12.1994, assolveva gli imputati "dal reato loro ascritto per non aver commesso il fatto" ("D" 7).

In merito a questo Processo si ritiene importante che codesto Consiglio Superiore della Magistratura valuti attentamente il contenuto dei seguenti, "molto significativi" documenti, facenti parte del Fascicolo del P.M.:

a) - Promemoria a firma del sottoscritto datato 4 Dicembre 1993 e depositato il successivo 6 Dicembre 1993 alla Segreteria del P.M. dott. Giovanni COLANGELO ("D" 5 - b);

b) - Raccomandata datata 28 Ottobre 1994 (con allegato Promemoria del 20 Novembre 1993) indirizzata al Sostituto Procuratore della Repubblica d.ssa Anna Maria TOSTO (N.d.R. - in sostituzione del P.M. COLANGELO) da parte di tale Francesco BUSTO di Sammichele di Bari ("D" 5 - c);

c) - Comunicazione datata 15 Marzo 1994, a firma del sopra citato BUSTO Francesco, indirizzata all’allora Prefetto di Bari dott. Corrado CATENACCI e, per conoscenza, al Signor Ministro degli Interni dell’epoca Nicola MANCINO (questo documento, che non fa parte del Fascicolo processuale, trovasi inserito sotto l’alleg. <"D" 5 - e>)

d) - Appello-Denuncia datato 25 Dicembre 1995 inviato a tutte le Istituzioni della Repubblica ( "D" 14) nonché trasmesso a mezzo Fax alle ore 09,45 del giorno 27 Dicembre 1995 al Signor Procuratore Generale della Repubblica di Bari, unico legittimato a proporre impugnazione prima della scadenza dei termini. In assenza di ciò, infatti, la Sentenza di Appello è stata dichiarata irrevocabile il successivo 5 Gennaio 1996;

e) - Esposto-Denuncia/Autodenuncia datato 7 Marzo 1996 nei confronti dei componenti della III° Sezione Penale della Corte di Appello di Bari, del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario CICCARELLI e dell’Avv. Gaetano CONTENTO difensore del Madaro. Tale esposto, indirizzato anche al Procuratore della Repubblica di Potenza e iscritto al N. 258/96/45, risulta trasmesso alla Procura della Repubblica di Salerno in data 24 Settembre 1996 ("D" 13 - a);

Orbene, considerato che la Procura della Repubblica di Potenza, chiamata più volte ad indagare su presunte coperture accordate dai magistrati di Bari agli imputati MADARO e VAVALLE (Sentenza 972/95 R.G. N. e pregressa 208/A/86 RG G.I Bari), SPEDICATI Vittorio, Concessionario Olivetti di Putignano e Giuseppe BRIENZA, Provveditore agli Studi di Bari (Fascicolo N. 8808/93/21 R.G. Bari confluito, per competenza, nel Procedimento N. 438/94/21 R.G. <P.M. dott. Erminio RINALDI>) non ha potuto (per mie carenti rappresentazioni dei fatti costituenti reato) o voluto (per non aver esaminato i procedimenti richiamati <il 208/A/86 P.M. dott. MAGRONE per il cosiddetto processo MADARO ed il Fascicolo N. 1469/89-569/90/21 P.M. dott. Vincenzo Maria BISCEGLIA>) fare "chiarezza" , ho ritenuto di farmi carico, solo ed unicamente per onore della verità e per i superiori interessi di giustizia, di dimostrare come i gravi comportamenti dei sopra citati magistrati abbiano influito sulla reiterazione dei reati e sulla temerarietà dei soggetti indiziati e, come la perdurante preoccupante condizione della giustizia, minacci quel minimo di fiducia che la società civile pensava di aver ritrovato e, soprattutto, accentui lo sconforto di tutto coloro che nei vari organi di polizia giudiziaria (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza), con molto entusiasmo, si erano impegnati con serietà e spirito di servizio all’inderogabile necessità di combattere ogni tipo di illegalità e ripristinare un minimo di giustizia in questa Italia considerata, immeritatamente, "culla del diritto".

1.1 - ANTEFATTO

Fasc. 208/A/86 Reg. G. gen. G.I. - N. 1057/A/87 Reg. gen. P.R. - P.M. dott. MAGRONE
Procedimento Penale contro MADARO Nicola, VAVALLE Saverio più altri 8, tutti
componenti del Comitato di Gestione della U.S.L. BA/14 di Acquaviva delle Fonti.

Con Esposto datato 26 Marzo 1985, alcuni componenti del gruppo comunista in seno all’Assemblea della Unità Sanitaria Locale BA/14, denunciarono alla Procura della Repubblica di Bari, gravissime violazioni a Leggi vigenti, da parte dei componenti del Comitato di Gestione della stessa U.S.L. e, in particolare modo, del suo Presidente MADARO Nicola (alleg. 1-a);

In data 24 Settembre 1985, il Presidente MADARO invia alla Procura della Repubblica ed alle altre istituzioni destinatarie dell’esposto del gruppo comunista, le sue giustificazioni, terminando il documento con la testuale affermazione (alleg. 1-b);

"Sulle presunte illegittimità, la parola agli atti, dato che sono stati adottati con adamantina coerenza alla normativa e nel rispetto delle diverse competenze".

I denuncianti, venuti a conoscenza dei chiarimenti forniti dal Presidente MADARO, rimettono al Sostituto Procuratore dott. Carlo CURIONE (in data successiva a me imprecisata ma, da quanto risulta dal documento da me reperito, risulta protocollata al N. 3803 della Procura) una circostanziata memoria per contestare ogni assunto difensivo del MADARO (allegato 1-c);

L’Ufficio Istruzione Penale del Tribunale di Bari, in data I° Febbraio 1988, (alleg. 2-a) trasmette al Procuratore della Repubblica in sede gli atti del rapporto datato 28 Gennaio 1988 con preghiera di voler "eventualmente provvedere a formulare i nuovi capi di imputazione". Segue, a quattro giorni di distanza, il seguente documento (che per comodità si trascrive) con firma illeggibile ma che (come segnalato nel Promemoria al P.M. dott. COLANGELO del 4.12.1993 * Pag. 3-2° Paragr.* ("D" 5b) si ritiene possa essere quella dell’allora Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari dott. Nicola MAGRONE (alleg. 2-b)

 


PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI

B A R I

Al Cons. Istruttore

Bari

Le ritrasmetto (?) gli atti (v. Sua Nota 1/2/88) pregandoLa di procedere formalmente nei confronti dell’imputato n. 1 (N.d.R. - MADARO Nicola) anche per i reati di cui ai capi C-D-E nonché nei confronti dell’imputato n. 11 (N.d.R. - ZEMA Elio) per il reato di cui al capo F).

A mio parere, la gravità dei fatti, la spregiudicatezza dell’ "operazione", la dimostrata attitudine dell’imputato ad inquinare e addirittura a sottrarre elementi di prova, l’entità del "favore" concesso allo ZEMA, impongono la contestazione dei reati:

 

all’imputato n. 1 con mandato di cattura.

Mi riservo di esprimermi sulle modalità di contestazione del reato allo ZEMA.

F.to illeggibile

 

5/2/88

 


RISPOSTA (alleg. 2-c)

TRIBUNALE CIVILE PENALE BARI
UFFICIO ISTRUZIONE
N. 208/A/86 RGGI -
N/1057/87/A RGPM
IL GIUDICE ISTRUTTORE
LETTA la richiesta del P.M. di contestazione con mandato di cattura dei reati ascritti a MADARO Nicola;
RITENUTO che, pur in presenza di una sostanziale gravità delle imputazioni contestate, non sembrano sussistere gli elementi richiesti dalla legge per l’emissione del grave provvedimento richiesto;
 
CHE in particolare non sembra sussistere, ne un concreto pericolo di fuga, ne l’esigenza di tutela della collettività essendo l’imputato privo di qualsiasi precedente penale ed inserito stabilmente in una attività lavorativa.
 
RITENUTO, d’altra parte, che, di fronte agli elementi già acquisiti, non sembra prospettabile neppure un effettivo pericolo di inquinamento probatorio.
 
P. Q. M.

ORDINA che la contestazione dei reati ascritti al MADARO avvenga con mandato di comparizione.
 
Si notifichi al P.M.
Bari, 17/11/1988
 
f.to - Il Giudice Istruttore -
(Dott. Giovanni LEONARDI)

Valuti dunque codesto Consiglio Superiore della Magistratura e/o comunque l’Organo giurisdizionale competente, la grave circostanza che, ad una richiesta di emissione di mandato di cattura formulata dal P.M. in data 5 Febbraio 1988 e motivata dalla "gravità dei fatti, la spregiudicatezza dell’ "operazione" la dimostrata attitudine dell’imputato ad inquinare e addirittura a sottrarre elementi di prova" ecc., il Signor Giudice Istruttore dia riscontro dopo oltre 9 mesi (per l’esattezza 285 giorni!) ordinando "che la contestazione dei reati ascritti al MADARO avvenga con mandato di comparizione".

Al Giudice Istruttore presso il Tribunale di Bari dott. Giovanni LEONARDI saranno poi necessari ulteriori 18 mesi (18 Maggio 1990) per dichiarare "chiusa la formale istruzione e, su difformi richieste del P.M." pronunciare, IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, la sentenza nei confronti del Presidente MADARO Nicola e dei componenti tutti del Comitato di Gestione della U.S.L. BA/14 e dell’imputato n. 11. (Copia di questa Sentenza viene inserita sotto l’Allegato "alleg. 2-d);

Questa "benevolissima" sentenza che ha derubricato diverse imputazioni a carico del MADARO estinguendole per intervenuta amnistia, non soddisfa l’onesto Presidente della U.S.L. Nicola MADARO che, in ossequio alla sua "adamantina coerenza", ricorre fiducioso ai suoi "onestissimi" protettori politico-legali-giudiziari proponendo appello per un proscioglimento maggiormente liberatorio che lo rendano, nell’ipotesi di qualche altro "incidente giudiziario", limpidamente esente da precedenti penali.

Ed è la IV° Sezione Penale della Corte di Appello di Bari, composta dai Signori Bartolomeo DE RISI, Presidente, Giacomo ANTONUCCI Consigliere e Crescenzo AMBROSIO relatore, ad assolvere l’appellante Nicola MADARO per insussistenza dei fatti o per non aver commesso il fatto! Sentenza più che tempestiva se si considera che il pronunciamento della Corte di Appello è giunto a meno di 5 mesi dalla Sentenza del Giudice Istruttore (alleg. 2-e);

L’esposizione della sopra riportata vicenda che non riguarda assolutamente lo scrivente ma che, come si vedrà in appresso ha in comune con la vicenda del sottoscritto elementi di reato e ben 3 dei 10 componenti del Comitato di Gestione della USL BA/14 (oltre al MADARO e VAVALLE il Sen. Silvio CIRIELLI, nel frattempo deceduto) conferma pienamente le "intuizioni" che il P.M. dott. Nicola MAGRONE espresse al G.I. il 5.02.1988. Ciò premesso, si ritiene utile e opportuno, per una serena valutazione dei fatti, analizzare le Sentenze che mi riguardano personalmente e cioè quella di primo grado del 21 Dicembre 1994 (condanna degli imputati MADARO e VAVALLE ad anni uno e mesi undici di reclusione) e quella di Appello del 20 Novembre 1995 che ha assolto con formula piena gli stessi imputati.

1.2
SENTENZA del 21 Dicembre 1994 - N. 395/94 Reg.Gen. - ( "D" 6)

L’unica inesattezza rilevata nelle 69 pagine della Sentenza è quella nella quale mi viene attribuita la precisazione "di non aver fatto nomi nell’esposto presentato al giudice delegato alla procedura fallimentare, in quanto ciò gli era stato sconsigliato dall’avvocato Marangelli e da altre persone" (che gli avevano suggerito che i nomi avrebbe potuti sempre farli nel momento in cui lo avessero chiamato a dare chiarimenti. cfr folio 30) <Sentenza: Pag. 30 da riga 5 a riga 13>.

In effetti dalla lettura del verbale d’udienza del 27 Ottobre 1994, pagina 29 riga n. 24 e segg., risulta che alla domanda dell’avvocato SCAMARCIO (difensore del VAVALLE) ...."Lui dice di aver dato il 20 per cento nelle mani del consigliere socialista, senza fare il nome in questo promemoria. Si ricorda che il consigliere socialista si chiamava Vavalle il 21 Giugno quando venne sentito dai carabinieri. Perché questa dimenticanza per iscritto"? il sottoscritto abbia risposto citando l’avvocato Marangelli e il signor Michele Lucente e anche l’avvocato di quest’ultimo. Se ciò è realmente quello che risulta dal verbale stenotipico devo chiedere venia al mio ex avvocato ed ex amico Nino Marangelli per questo lapsus. La verità, infatti, è che i nomi dal promemoria originario vennero da me eliminati su consiglio dell’ex amico Michele Lucente, confortato in ciò dal suo legale avv. Modesto Garofano di Bari. Per il resto, non posso non confermare l’assunto riportato a pagina 16 della relazione introduttiva al dossier "Giustizia in Puglia" - Punto 5.3 lettera "e" ;

1.3
SENTENZA di APPELLO del 20.11.1995 - ( "D" 7)

All’analisi già esplicitata con il dossier "Giustizia in Puglia" è necessario ch’io aggiunga e precisi, in modo quanto più chiaro possibile, importanti elementi di riscontro. Ritengo ciò necessario anche a difesa del collegio giudicante di prima istanza e soprattutto dell’estensore dott. Stefano SERNIA dopo aver letto le prime 2 pagine delle 56 totali che il "galantuomo" avvocato ed ex senatore socialista (condannato per concussione) ha scritto nei motivi di appello a favore del suo assistito Saverio Vavalle (socialista anch’esso) e che non posso esimermi dal trascrivere:

 


 
AVV. GAETANO SCAMARCIO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

 

 

MOTIVI DI APPELLO omissis

per

omissis

 

avverso

sentenza emessa dalla Terza sezione del Tribunale di Bari in data 21 Dicembre 1994 - 4 Febbraio 1995, con la quale si condannava l’odierno appellante alla pena di anni uno e mesi undici di reclusione per il reato di cui all’art. 317 del Codice penale, previo accredito dell’attenuante di cui all’art. 323 bis C.P., nonché delle attenuanti generiche.-

=========================================

"Il Dott. Saverio Vavalle è INNOCENTE
come COLUI che patì le sofferenze
chiodate ad opera di un collegio
di giudici sacerdoti che inviarono
a morte CHI in nulla aveva operato
per meritarsela.-

IUSTITIA OMNIUM EST DOMINA ET REGINA

VIRTUTUM (Cicerone)

e se la Giustizia è per davvero la migliore e la più sublime di tutte le verità,

ESSA

non può essere amministrata col cipiglio autoritario da "signore della prova" senza il travaglio del dubbio; etichettando come mentitore un teste chiamato a tale incombenza dallo stesso Collegio; rovistando nelle carte processuali alla ricerca solo ed esclusivamente di elementi di rilevanza accusatoria sistematicamente obliando solidi ed inconfutabili argomenti difensivi; bacchettando anche "le difese costituitesi nel giudizio" colpevoli di non si sa ancora di che; gestendo, infine, in maniera impropria il materiale probatorio con una doviziosità di riferimenti dottrinari la cui scienza non può che rendere onore al giovane Giudice che della sentenza è l’Estensore, ma che in nulla si appartengono in fattispecie.-

"Amministrare giustizia è più facile che fare GIUSTIZIA" (è ancora l’Arpinate a scriverlo), e di certo non si può "fare giustizia" occupando per più della metà del proprio impegno professionale in una disquisizione dottrinaria, a binario di sola andata, nell’intento di demolire e sopprimere le ragioni difensive dando il brevetto di bugiardi a due testi, a due galantuomini (Marangelli e Palmisano), colpevoli di essersi contrapposti - loro, davvero, scevri da qualsiasi interesse in posta - alla solitaria voce accusatoria della parte lesa (?), costituitasi anche parte civile, anzi, NON costituitasi parte civile per meglio offrire .... prova di equidistanza dal risultato del processo penale, offrendo .... visiva estraneità agli esiti conclusionali di esso e dare, nel contempo, la possibilità di scrivere" come la deposizione

"sia stata resa da persona realmente terza rispetto "alle parti" (pag. 20 della sentenza appellata).-

Di certo non vi è "uno strumento taumaturgico od una ricetta miracolosa per la scoperta della verità" (De Luca), ma la "verità processuale" - le molte volte differente o contrapposta a quella "fattuale" - è frutto di un rovello interiore, di un travaglio di coscienza, di oscillazione del dubbio, della paura di un errore, di passi felpati nei meandri probatori della carte processuali, di una passeggiata tra cespugli di rovi di contrapposti interessi, a volte delimitanti ed invadenti sfere di libertà e dignità umana.-

La "umiltà della decisione" è, del tutto, estranea ad alcuni Giudicanti, che all’umiltà sostituiscono la "superbia" della decisione:-

ANZI,

proprio dall’espressione usata al sesto rigo della facciata sesta del dictum di primo grado ("questo Giudicante") si coglie l’orgogliosa solitudine di CHI decide con la certezza intellettuale che la Sua e solo la Sua è la parola di giustizia: SOLIPSISMO.-

omissis fino a pagina 55

ILLUSTRI GIUDICI DI APPELLO

Forse siamo andati oltre il nostro compito professionale - certo abbiamo errato nel tediare le loro Signorie, ma a ciò siamo stati indotti solo dal timore di non essere in grado di difendere

UN INNOCENTE

La sentenza della terza Sezione penale del Tribunale di Bari non può che essere cancellata in ogni sua espressione accusatoria perché supportata da interpretazioni errate in termini di diritto, da richiami giurisprudenziali inesistenti, da una valutazione testimoniale e di tutto il materiale probatorio acquisito traducentesi in veri e propri travisamenti di fatto, nonché processuali.-

La "valenza autoritaria" nella valutazione della prova si porta quasi ai confini della "prova libera" che intrecciandosi con il rivendicato "libero convincimento", ha prodotto una sentenza di condanna immotivata, ingiusta che non ha tenuto in alcun conto i motivi a difesa addotti dall’odierno appellante.-

Ne abbiamo potuto leggere l’enunciazione delle ragioni per le quali i Giudici di primo grado non hanno ritenuto attendibili le prove offerte dagli imputati (art. 546, primo comma lettera E).-

Pertanto

si conclude

voglia, l’Ecc.ma Corte di Appello di Bari, in accoglimento dei presenti motivi di gravame, in riforma della sentenza adottata dalla terza Sezione del Tribunale di Bari del 21 dicembre 1994 - 4 febbraio 1995, mandare assolto il Dott. Saverio Vavalle dal reato di concussione per non averlo commesso.-

In via subordinata si chiede la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale (art. 603 primo comma C.P.P.) per sentire il Dott. Franco Maselli sulle tre posizioni articolate a pag. 49 (1) e sulle altre due posizioni articolate a pag. 52.- (2)

Salvezze illimitate. Bari 7 marzo 1995 f.to Avv. Gaetano Scamarcio

(1) - Rendere attendibile il documento prodotto nell’udienza del 27.10.1994 dall’avv. Scamarcio. Trattasi dell’attestato rilasciato in data 25 Ottobre 1994 dal Capo Ripartizione Personale dell’Ospedale di Casamassima dott. Michele NARDI che "certifica" l’orario di servizio dei giorni 24 e 27 Dicembre 1982 (cioè 12 anni prima) da parte dell’imputato Saverio Vavalle che, in quegli stessi giorni, "... non risulta che nel corso del suddetto servizio il Dr. Vavalle abbia richiesto ed ottenuto dei permessi brevi per assentarsi dall’ufficio". (alleg. 3-a)

(2) - Contraddizione tra quanto deposto alla P.G. a pag. 3 del verbale del 21.6.1992 <....una busta contenente la somma di lire 3.800.000> e quanto invece riferito a pag. 25 del verbale di causa <....dovevano essere sui duemilioni e mezzo> Il difensore però ha trascurato quanto riportato in calce al verbale del successivo 23.06.1992 (pag. 91 del Fascicolo P.M.) laddove si legge: (alleg. 3-b)

"L’UFFICIO DA’ ATTO CHE ALLE ORE 10,45 DEL 23.06.1992 RIAPRE IL PRESENTE VERBALE PERCHÉ’ IL SIG. BROGLIO MONTANI MARIO, SOPRA GENERALIZZATO, INTENDE PRECISARE QUANTO APPRESSO: "Per quanto concerne la tangente versate, l’ammontare di essa è stata pari al 20% della somma indicata nella copia della fattura del 20.12.1982 che vi ho consegnato, e non di lire 3.800.000 circa come erroneamente vi ho riferito il giorno 21.06.1992. Non ho altro.

L.C.S.

f.to - Mario Broglio Montani
f.to - Brig. Berardo Toscano

Dalla dichiarazione e contestuali motivi di appello dell’Avv. Vito SAVINO, difensore di fiducia dell’imputato VAVALLE Saverio rilevo:

- a pagina 4 - rigo 10 - si afferma che la domanda di iscrizione all’albo dei fornitori della U.S.L. prevedeva l’inserimento del nominativo tra le ditte di arredi ed attrezzature. Come risulta dalla domanda datata 22 Luglio 1981 spedita con la raccomandata A.R. in pari data (Fascicolo P.M. pagina 92) l’istanza riguardava la fornitura di prodotti e/o servizi come sotto specificati (alleg. 3-c):

- Macchine per scrivere manuali, elettriche ed elettroniche; calcolatrici elettroniche scriventi e video-scriventi; copiatrici a carta comune, duplicatori ed incisori elettronici; mobili e arredamenti completi per uffici; accessori per ufficio ((nastri dattilografici, rotoli per calcolatrici, carta comune ed elettrostatica, toner ecc.).

- Servizio tecnico assistenza, nell’ambito della Regione, per manutenzioni e riparazioni di macchine per ufficio di qualsiasi genere tipo.

La contraddizione circa la pregressa affermata iscrizione (pag. 37 verbale di udienza) è pertinente ma l’errore è che si trattava dell’Ospedale Regionale "Miulli" e non della U.S.L. BA/14 (non ancora istituita) sempre con sede in Acquaviva delle Fonti.

Tutto ciò premesso, occorre ora approfondire alcuni aspetti che riguardano il processo di appello.

 

1.4
VERBALE DI DIBATTIMENTO IN GRADO DI APPELLO (alleg. 4-a)

Si evidenzia, da questo documento datato 20 Novembre 1995, che alle ore 11,30, davanti alla Corte di Appello di Bari - Sez. 3° - composta dai Magistrati

1) Dott. Aldo D’INNELLA - rel. Presidente
2) Aldo Napoleone - Consigliere
3) Giuseppe Sannoner - Consigliere

si apre la trattazione del processo n. 972/95 a seguito dell’appello proposto dagli imputati.

Sono presenti:

1) - Il Pubblico Ministero Dott. Mario Ciccarelli

2) - Gli imputati Madaro Nicola assistito dagli avvocati di fiducia Prof. Gaetano Contento e Giuseppe Ruggiero (presente il dr. Gioacchino GHIRO dello studio Ruggiero) e Vavalle Saverio assistito di fiducia dagli avvocati Michele De Pascale e Vito Savino.

I difensori insistono nella rinnovazione parziale del dibattimento per produrre i documenti già allegati ai motivi di appello.

Su questa richiesta il P.G. non si oppone

La Corte

ne dispone la acquisizione agli atti del processo.

Si dà atto che il Dott. D’INNELLA (Presidente delegato) fa la relazione ai sensi dell’art. 602 c.p.p.

Gli imputati dichiarano di volersi riportare entrambi alle dichiarazioni già rilasciate.-

Il Pubblico Ministero conclude e chiede, ritenuto il reato di corruzione, dichiararsi il reato estinto per avvenuta prescrizione.-

I difensori degli imputati richiedono la assoluzione - Si da atto che l’avv. Ruggiero ha anche depositato memoria che viene allegata al presente verbale -

Il Presidente esaurita la discussione, dichiara chiuso il dibattimento e la Corte alle ore ....(?) si ritira in Camera di Consiglio per Deliberare

La Corte ritorna nell’aula d’udienza alle ore .....(?) e il Presidente dà lettura del dispositivo di sentenza che viene allegato al presente verbale -

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12,15

Orbene, dal descritto Verbale di dibattimento in Grado di Appello, si evince che sono stati sufficienti al collegio giudicante complessivi, soli 45 minuti per l’espletamento, IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, delle seguenti esigenze processuali che più propriamente appaiono, all’occhio di chi ben conosce la verità, come la recita di un copione mal concertato tra l’Avv. Prof. Gaetano CONTENTO, il Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario CICCARELLI e, in primis, del Presidente Dott. Aldo D’INNELLA. Ciò che più sconcerta è la superficialità dimostrata dai suddetti tanto da far seriamente pensare che costoro si sentano talmente "protetti" da poter impunemente trasgredire ai propri doveri senza un minimo di preoccupazione. Prodromo, il tutto, della "vergognosa" sentenza di assoluzione che, come si dimostrerà più avanti, risulta confezionata e condita di gravi affermazioni e falsità dal parte del Presidente relatore:

1 Relazione del Presidente sulla appellata sentenza (N.d.R. - costituita da ben 69 pagine!) giunta al termine di due udienze che hanno impegnato le intere giornate;

1 Intervento del Pubblico Ministero (Dott. Mario Ciccarelli) che, ignorando le motivazioni della sentenza di I° grado, ha temerariamente sostenuto l’inesistenza del reato di concussione in quanto il sottoscritto, non essendo più all’epoca Concessionario Olivetti, non aveva diritto a partecipare a quella gara che, avendo per oggetto l’acquisto di prodotti Olivetti, era da considerarsi aperta ai soli concessionari Olivetti. Tutto ciò per giungere alla derubricazione del reato di "concussione" a quello di "corruzione" per dichiararlo non più perseguibile per avvenuta prescrizione;

In proposito, Il P.M. dott. Ciccarelli ed il Collegio Giudicante, dovrebbero spiegare come sia conciliabile che la rete dei "Concessionari Esclusivisti Olivetti", unici da loro "legittimati" alla partecipazione alla gara potessero, se non in presenza di preventiva concertazione delle offerte per poco leciti scambi non solo di cortesia, presentare preventivi ad Enti e Istituzioni non rientranti nel territorio di loro pertinenza. Un minimo di acume e perspicacia ma, forse, più propriamente di onestà e osservanza al giuramento prestato, avrebbe evidenziato alcune "eclatanti anomalie" in quelle stesse offerte che, per la Corte di Appello, erano le sole da riconoscersi come aventi diritto alla licitazione.

Premesso che la stessa sentenza di I° grado ha accertato che i tre Concessionari Olivetti risultavano peraltro soci tutti della società SYSTEM s.r.l. di Bari, occorre precisare come, nella vicenda oggetto del processo (ma anche in tutte le altre gare "concertate" dai medesimi presso altri Enti) si possono rilevare imperdonabili leggerezze che, nella fattispecie, non possono non considerarsi significativi, obiettivi riscontri.

Il Concessionario competente per il territorio ove ha sede la Unità Sanitaria Locale (N.d.R. - la ditta Carlo CRIACCI di Gioia del Colle è infatti competente anche per la zona di Acquaviva delle Fonti, sede della U.S.L. BA/14) infatti, formalizza la sua offerta facendo preciso riferimento a data e numero di protocollo della richiesta da parte della U.S.L. Analizzando tale documento si rileva ("D" 6-c):

w - Nel corpo dell’offerta (composta da 3 intere pagine) dattiloscritta con una macchina elettrica Olivetti Editor 4 carattere "Baltea", ogni prodotto viene dettagliatamente descritto per caratteristiche e prestazioni e completato del relativo prezzo unitario e complessivo;

w - Vengono allegati i depliants illustrativi e le schede tecniche dei prodotti offerti;

w - Vengono infine precisati i termini di consegna, di validità dell’offerta, di garanzia e di pagamento;

Viceversa, le offerte formulate dalle Concessionarie Esclusiviste Olivetti per la zona di Monopoli e di Putignano risultano, inspiegabilmente, composte da una sola pagina (copie prodotte dall’avv. Contento nell’udienza del 27.10.1994 <"D" 6-a/b>) ed evidenziano:

à Nessun riferimento riconduce al N.° di Protocollo ed alla data della richiesta inviata dalla U.S.L. BA/14;

à Vengono indicate le solo sigle dei prodotti con prezzi unitari e complessivi. Nulla sulle caratteristiche e prestazioni dei prodotti offerti;

à Nessun depliants illustrativo attinente ai prodotti offerti, risulta allegato all’offerta e ciò malgrado la espressa indicazione che le stesse, "pena la nullità, dovevano essere accompagnate da depliants con scheda tecnica relativa anche alle funzioni della macchina";

à Non risultano precisati (ed è assurdo che nessuno se ne sia accorto!) i termini di consegna, di garanzia, di pagamento e, limitatamente all’offerta della Olivetti di Monopoli ("D" 6-a) si è precisata solamente la validità dell’offerta. Ne risulta si sia ottemperato a quanto, pena la nullità, doveva essere espressamente dichiarato nel corpo della stessa offerta e più precisamente:

a) - di accettare ed approvare espressamente ed integralmente tutte le clausole e condizioni stabilite nella lettera di richiesta del preventivo offerta;

b) - che il preventivo - offerta è irrevocabile ed ha una validità non inferiore a 120 giorni dalla data di scadenza per la sua presentazione;

c) - che si offre esplicita garanzia di buon funzionamento delle macchine da calcolo e da scrivere, con la esatta indicazione dei termini e condizioni di garanzia.

d) - che il materiale deve intendersi reso franco magazzino della U.S.L. BA/14, montato e collaudato negli appositi locali che indicherà l’Ente, da personale della ditta fornitrice medesima.

Si osserva, in proposito, che le offerte di cui alle lettere a e b dell’allegato "D" 6 (in ambiente Olivetti normalmente definite di "appoggio") risultano scritte entrambe con una macchina per scrivere elettronica (Olivetti ET 121) e con lo stesso carattere (eletto) il che non esclude che si tratti della stessa macchina ET 121 in uso presso la Concessionaria Olivetti di Gioia del Colle che, a tal uopo, ha utilizzato le scorte di carta intestata scambiate con gli allora soci della System s.r.l. DEL GIUDICE e SPEDICATI rispettivamente concessionari Olivetti di Monopoli e Putignano;

1 Intervento dei difensori che insistono e confidano che l’Ecc.ma Corte di Appello, "previa rinnovazione parziale del dibattimento, per acquisire i nuovi documenti ecc.ecc." (carte, tante inutili carte per contestare inesistenti contraddizioni - verificare per credere!) vorrà assolvere gli imputati per insussistenza dei fatti o, gradatamente, per non aver commesso i fatti. E non meraviglia che sia proprio il difensore del MADARO Prof. CONTENTO a disquisire sulla regolarità o meno della mia partecipazione alla gara affermando (3° Paragr. foglio 44 motivi di Appello):

"Si aggiunge, infine, che, anche a voler tutto concedere, neppure in punto di diritto la sentenza (N.d.R. - di condanna) appare correttamente motivata, poiché, come è chiaro, ipotizzando che sia stato promesso al Broglio il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio (fargli vincere la gara a qualunque prezzo) si sarebbe trattato di corruzione, e non di concussione: tanto più che il preteso "diritto" del Broglio a partecipare alla gara era del tutto insussistente, in realtà, ne egli poteva dolersi del mancato invito."

1 Chiusura del dibattimento e ritiro in camera di consiglio per deliberare e redigere il dispositivo della sentenza;

1 Rientro della Corte nell’aula d’udienza per la lettura del dispositivo;

1 Ore 12,15: Chiusura del verbale.

La Ecc.ma Corte di Appello di Bari, dunque, in soli 45 minuti di orologio ha liquidato e riformato, perché iniqua, una esemplare sentenza di I° grado di ben 69 pagine (ben motivata in fatto e in diritto) giunta dopo oltre 25 mesi di indagini. E mi è assai difficile pensare che gli stessi componenti il collegio giudicante non fossero a conoscenza dei precedenti e della pericolosità sociale soprattutto del MADARO. I fatti e le circostanze ricostruite nel presente documento non possono considerarsi come "semplici errori di valutazione delle prove da parte di magistrati" ma vanno inquadrati in quel contesto di conniventi complicità che, inevitabilmente, trasferiscono il tutto nel mercato della contrattazione dove i "potenti" possono acquistare, in spregio ad ogni norma del vivere civile, iniqui ribaltamenti di Sentenze di condanna emesse da giudici onesti e ciò anche con grave nocumento per il prestigio e l’onore dell’Ordine Giudiziario.

Lo scrivente, pur penalizzato da una scarsa dimestichezza con problemi giudiziari, da qualità intellettive ben lontane da quelle dell’illustre docente di diritto penale Prof. Avv. Gaetano Contento e degli illustri magistrati componenti la III Sezione Penale della Corte di Appello, dall’impossibilità di avvalersi anche solo di un avvocato di fiducia, dalle tante difficoltà a reperire documenti utili all’accertamento della verità (compito, questo, delegato all’Ufficio del P.M. che può avvalersi dei poteri propri degli organi di Polizia Giudiziaria) non può - per quanto più sopra esposto e per tutto quello, ben più grave, che verrà rappresentato e documentato in seguito - non confermare appieno la premessa al dossier "Giustizia in Puglia" laddove, testualmente, afferma di essere "rimasto raccapricciato per l’estrema superficialità con la quale le indagini sono state dirette ed esperite, tanto da non far escludere che ufficiali di P.G., magistrati inquirenti e alti magistrati della Corte di Appello di Bari che hanno trattato tali vicende, potessero essere stati colpiti da grave patologia agli organi visivi".

Quanto sopra obbliga il medesimo a richiamare quanto riportato a pag. 15 - punto 5.2 - del dossier "Giustizia in Puglia" e ad allegare al presente esposto-denuncia integrativo i seguenti documenti cronologicamente raccolti sotto l’allegato "4":

b) - Copia Raccomandata datata 21 Luglio 1977 indirizzata alla Ing. C.Olivetti;

c) - Copia della comunicazione datata 30 Ottobre 1977 inviata a tutta la propria clientela e riproducente la copia del telegramma trasmesso dall’Ufficio Postale di Putignano ai soli Enti Locali, Istituzioni e grandi aziende del territorio;

d) - Copia della lettera datata 25/06/1982 (ndr - precede di alcuni mesi le iniziative dal sottoscritte attuate presso la U.S.L. BA/14 sita in Acquaviva delle Fonti <feudo del concessionario, sig. Carlo CRIACCI> e la cui vicenda ha portato alla condanna per concussione del Presidente MADARO e del Consigliere VAVALLE) inviata dal Concessionario Esclusivista Olivetti per la zona di Gioia del Colle al Presidente della U.S.L. BA/17 Avv. Giuseppe NOCCO con allegata copia della comunicazione Olivetti datata 21 Maggio 1980;

e) - Copia della comunicazione datata 9 Giugno 1980 indirizzata dal sottoscritto alla Direzione Amministrativa della Soc. Olivetti in riscontro della sopra citata "diffida" del 21 Maggio 1980;

f) - Copia della comunicazione datata 21 Luglio 1982 inviata dal sottoscritto al Presidente della U.S.L. BA/17, Avv. NOCCO, in relazione ai contenuti del punto precedente;

g) - Copia "volantino" stampato dalla Tipografia JANNONE di Gioia del Colle per conto della ditta Carlo CRIACCI e diffuso in quel periodo e in gran quantità nel territorio della sua concessionaria Olivetti per contrastare la legittima, corretta ed onesta attività promozionale da parte della ditta del sottoscritto. E’ significativo che l’ "oggetto" del volantino sia il medesimo ripreso nei motivi di appello dell’Avv. Contento e sviluppato, per "suo ordine e conto" dal P.M. Dott. Mario CICCARELLI;

h) - Documento attestante le norme di garanzia riconosciute dalla STILE UFFICIO di Mario BROGLIO MONTANI a tutte le macchine di produzione Olivetti.

i) - Copia del comunicato diffuso più volte a mezzo stampa nel periodo 1979-1982 per rispondere alle campagne diffamatorie e calunniose degli ex colleghi concessionari Olivetti che diffondevano, ciascuno nella propria zona, la notizia che i prodotti commercializzati dalla mia ditta erano di "dubbia provenienza", oppure usati rimessi a nuovo e/o comunque diversi da quelli da loro commercializzati che erano "accompagnati dalla garanzia rilasciata direttamente dalla Ing. C. Olivetti & C. S.p.A. di Ivrea" (ndr - in violazione di legge, limitata a soli sei mesi e con tutte le restrizioni rilevabili dal documento di cui alla lettera "h");

1.5

Sentenza di Appello del 20 Novembre 1995 ( "D" 7)

Seri motivi di salute e raccomandazioni mediche (si veda documentazione del Reparto di Cardiologia dell’Ospedale G.B. Grassi del 30 Agosto 1997 che si allega sotto il N. 5) impongono lo scrivente a ridurre l’analisi di detta sentenza ai fatti e alle circostanze più gravi e significative che possono senz’altro già risultare sufficienti all’invalidazione della sentenza stessa.

Il Presidente relatore dopo la necessaria premessa così afferma nella citata sentenza (da pag. 1 rigo 28 a pag. 2 rigo 10):

"La lettura di questa sentenza desta non poca meraviglia, sol che si consideri che, per una vicenda risalente ad oltre dieci anni fa e che, indipendentemente dal titolo di reato, è sicuramente di entità modesta rispetto a situazioni molto più pesanti verificatesi nello stesso periodo e successivamente, sia stato profuso un tale impegno intellettivo con decine di pagine iniziali spese a richiamare meri stereotipi concettuali sul significato e valore della prova testimoniale offerta dalla parte offesa. Quanto poi alle valutazioni del materiale probatorio acquisito al processo, tutto quell’impegno risulta scarsamente apprezzabile in quanto inquinato da una considerazione iniziale suggestivamente preconcetta dell’intera vicenda".

ed ancora ( pag. 3 rigo 26 a pag. 4 rigo 3):

"Ed allora, restando ancorati alla realtà processuale, è opportuno riesaminare il materiale probatorio acquisito, che, per la sua ritenuta esauriente valenza ai fini decisionali, ha comportato la esclusione di ulteriori acquisizioni probatorie, richieste dalle parti con la rinnovazione parziale del dibattimento".

Il Presidente relatore Dott. Aldo D’INNELLA, dunque, ha ritenuto sufficiente il materiale probatorio acquisito agli atti per firmare, IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, l’iniqua sentenza di assoluzione. Richiamando quanto già in proposito rappresentato nell’esposto-denuncia datato 7 Marzo 1996 (Alleg. 13-a del dossier "Giustizia in Puglia) nonché quanto già espresso alle pagine 14 e segg. della relazione del dossier datato 20 Dicembre 1996 limito questo mio modesto contributo nell’interesse e per il prestigio dello stesso Ordine Giudiziario, alle incontestabili verità che invece emergono dalla lettura e dall’analisi della documentazione in atti.

A pagina 7 e segg. (dal rigo 7 pag. 7 a rigo 15 di pag. 8) il Presidente relatore così prosegue:

"Ed allora, l’unico elemento di riscontro veramente significativo per cercare di stabilire l’atten-dibilità della parte offesa rimane la circostanza - risultata vera - della riapertura dei termini per l’ammissione a quella gara per la fornitura di macchine da scrivere, aggiudicatasi dal Broglio. Su questo punto - tralasciando le valutazioni fideistiche e ripristinando le regole processuali, che impongono soprattutto la valutazione del materiale probatorio acquisito - è opportuno partire dalla deposizione di Palmisano Giuseppe - teste estraneo alla vicenda ed amico del Broglio -, il quale ha riferito che, verso la fine di ottobre 1982 o inizi di novembre, si recò da lui il Broglio, il quale, lamentandosi per non essere stato invitato a quella gara, lo informò che la posizione delle tre Ditte ammesse non era regolare, in quanto tutte e tre facevano capo a Bari ad una società in comune (erano state invitate quale Ditte concessionarie di zona), per cui sostanzialmente risultava come se fosse stata ammessa una sola ditta; egli immediatamente riportò la notizia al Madaro, il quale rimase sorpreso e, prima di aprire le buste per aggiudicare quella fornitura, informò il Comitato di questa circostanza, e tutti furono d’accordo nel riaprire i termini per consentire l’invito di altre 3 - 4 Ditte; furono fatti gli inviti a tre Ditte: <ndr - quindi da aggiungersi alle 3 già pervenute> una non presentò l’offerta; un’altra la mandò fuori termine; la terza - quella del Broglio - si aggiudicò la gara perché risultò la migliore offerta (operò il massimo ribasso).

Alla luce di questa esposizione dei fatti, appare evidente che nessun abuso è stato commesso dal Madaro per consentire l’ammissione alla gara del Broglio e successivamente l’aggiudicazione. Ma questi ha aggiunto di suo l’episodio della presunta concussione, e quindi dell’imposizione patita nel versare la tangente.

Su questo punto la domanda che ci si pone è: trattasi di un episodio che il Broglio si è totalmente inventato, oppure è vero in parte con successivo arricchimento di particolari che dovevano servire a conferirgli il crisma dell’attendibilità? Dall’esame delle risultanze probatorie si è più propensi a ritenere che l’episodio non sia vero; ma, volendo seguire per un momento la versione della parte offesa, non poche perplessità si colgono nella sicura individuazione del Madaro e del Vavalle come compartecipi della presunta concussione".

Orbene, stando a quanto afferma il Presidente relatore, nel cosiddetto materiale probatorio dovrebbero trovarsi cinque distinte offerte: tre riferite al primo invito alle tre concessionarie Olivetti (con riferimento alla richiesta della U.S.L. BA/14 datata 13.10.1982 - N° Prot. 6351) - e precisamente quella del concessionario di zona ditta Carlo CRIACCI di Gioia del Colle, le altre due <cosiddette di appoggio, tanto da non precisare termini di pagamento, di consegna, di garanzia ecc.> dell’allora "Concessionaria Esclusivista Olivetti" di Monopoli ditta dr. Gaetano Del Giudice e quella della "Concessionaria Esclusivista Olivetti" di Putignano ditta Vittorio Spedicati <ma sa o no il Presidente estensore, che le figure di "concessionari esclusivisti" sono quelle che le ditte mandanti attribuiscono alle aziende concessionarie per impegnarle reciprocamente ad operare solo ed esclusivamente nel proprio territorio ?> (ndr - anche se oggi tale tipo di contratto è in contrasto con leggi della Comunità Europea).

Il Presidente estensore dott. D’INNELLA, dunque, scrive nella Sentenza di Assoluzione da lui stesso firmata, che a seguito delle lamentele del sottoscritto, e prima di aprire le buste per aggiudicare quella fornitura, il Presidente Madaro "informò il Comitato di questa circostanza, e tutti furono d’accordo nel riaprire i termini per consentire l’invito di altre 3 - 4 Ditte; ".... furono fatti gli inviti a tre ditte: una non presentò l’offerta; un’altra la mandò fuori termine; la terza - quella del Broglio - si aggiudicò la gara perché risultò la migliore offerta (...)" Stando a questa ricostruzione, il materiale probatorio di cui parla il Presidente relatore Dott. D’INNELLA, dovrebbe almeno comprendere, in assenza di altre offerte oltre quelle acquisite (allegato "D" 6 <sentenza> 6-a, 6-b, 6-c, 6-d <preventivi>) la documentazione relativa agli inviti spediti dopo la riapertura dei termini.

Purtroppo, per il non tanto onesto Presidente che ha sicuramente firmato un documento da altri redatto, così non è! Già la documentazione inserita nel dossier "Giustizia in Puglia" è sufficiente a chiarire la realtà dei fatti. Tuttavia, l’incredulità per siffatte, gravissime affermazioni da parte del Presidente relatore, hanno portato il sottoscritto, più per scetticismo che per scrupolo, a visionare tutti i documenti acquisiti agli atti del procedimento per ricercare traccia di questi tre nuovi inviti o, almeno, la copia dell’offerta che, stando alla ricostruzione del Presidente relatore, pur risultando giunta fuori termine, farebbe o dovrebbe fare parte del materiale probatorio acquisito.

Non avendo trovato alcun riscontro documentale alle affermazioni del Presidente relatore, il sottoscritto si è visto quindi costretto a richiedere copia dei verbali di interrogatorio redatti in forma stenotipica dove, in merito alla questione della riapertura dei termini di gara, si legge e si riporta:

 

Udienza del 27.10.1994 - Giudice a latere al teste Palmisano - (alleg. 6-a pp. 90/93 e 95/100).

DOMANDA:

Riferì (ndr - al Presidente Madaro) sia lamentele in ordine al mancato invito a lui personalmente, sia la notizia in ordine al collegamento fra le tre ditte che avevano già presentato l’offerta. L’avevano già presentata o no?

RISPOSTA:

Mi pare che arrivano qualche giorno prima, mi pare nei primi giorni di Novembre arrivarono le offerte delle tre ditte.

DOMANDA:

Lei prima ci ha detto che una di queste non aveva presentato l’offerta.

RISPOSTA:

No. Quando furono riaperti i termini delle altre tre ditte, una non la presentò, una la presentò in ritardo e l’altra, Stile Ufficio, la presentò nei termini.

DOMANDA:

E quindi a seguito di questa sua segnalazione, cosa aveva deciso di fare il Madaro? cioè di estendere oltre ai concessionari, anche ai rivenditori autorizzati?

RISPOSTA:

Sì. Esatto.

DOMANDA:

Quanti rivenditori autorizzati Olivetti c’erano in quella zona?

RISPOSTA:

Mi sa soltanto a Putignano la Stile Ufficio.

DOMANDA:

C’era un solo rivenditore autorizzato?

RISPOSTA:

Sì, altrimenti bisognava allargarsi o a Bari o andare in altre zone.

DOMANDA:

Quindi oltre alle tre concessionarie che avevano già partecipato?

RISPOSTA:

Sì, che erano state già invitate.

DOMANDA:

Perché dovevano presentare una nuova offerta?

RISPOSTA:

No. Le prime tre ditte concessionarie invitate fecero pervenire le loro offerte. Dal momento della trattativa al momento in cui le buste dovevano essere aperte ed era previsto per il 12 Novembre, il 12 Novembre argomento iscritto all’ordine del giorno per discutere l’aggiudicazione della trattativa, avevo già anticipato al Madaro quello che era successo col Broglio, per cui in quella seduta, visto questo ragionevole dubbio che era insorto si decise di riaprire i termini. La riapertura dei termini portò ad invitare altri concessionari e il rivenditore autorizzato Stile Ufficio.

DOMANDA:

Quindi diventavano valide le offerte già in precedenza ricevute?

RISPOSTA:

Sì. quelle rimanevano sempre valide, erano buste chiuse.

DOMANDA:

Chi erano gli altri concessionari oltre i tre che avevano inviato la busta? diventavano sei, chi sono i sei?

RISPOSTA:

No sei. I primi tre erano: un concessionario di Gioia; uno di Putignano e l’altro non ricordo di dove era

INTERVENTO DELLA DIFESA - ... di Monopoli.

RISPOSTA:

Gli altri tre fra i quali c’era Stile Ufficio come rivenditore autorizzato.

DOMANDA:

Stiamo parlando di concessionari, che c’entrano i rivenditori autorizzati?

RISPOSTA:

Stiamo parlando delle tre offerte, gli ulteriori tre inviti fatti dopo la riapertura dei termini.

DOMANDA:

Erano sempre concessionari Olivetti.

RISPOSTA:

Mi pare che due erano concessionari, dopo la riapertura alle 3.

DOMANDA:

Delibera 12 Novembre.

RISPOSTA:

Esatto.

DOMANDA:

Si parla sempre di concessionari?

RISPOSTA:

Con la riapertura dei termini furono invitati due altri concessionari e un rivenditore autorizzato.

DOMANDA:

Si parla di concessionarie esclusiviste, quali sono oltre le tre che avevano già inviato le loro offerte?

RISPOSTA:

Non lo ricordo.

DOMANDA:

Poiché nella delibera non si dicono i nomi, si dice soltanto "le concessionarie esclusiviste" che erano quelle che erano già state invitate con questo termine, io volevo sapere quali sono le altre?

RISPOSTA:

Non ricordo. A distanza di tanti anni ricordare tanti nomi insomma ....

DOMANDA:

Ho visto che ha buona memoria.

Tra Pubblico Ministero e imputato (ndr - Madaro) - <da pag. 95 rigo 20 a pag. 100 rigo 6>

DOMANDA:

Vorrei sapere se delle riunioni del Comitato di Gestione veniva redatto un processo verbale della Seduta?

RISPOSTA:

Sì, il processo verbale consisteva in una prima delibera della Seduta ... o la prima o l’ultima.

DOMANDA:

In genere, quando si riuniva il Comitato di Gestione si predisponeva un verbale?

RISPOSTA:

Sì, il segretario del Comitato di Gestione faceva l’appello dei presenti, poi siccome si era 9 inizialmente, poi con la modifica in 7, bastava contarci e si sapeva ...

DOMANDA:

Si faceva l’appello o si faceva il verbale?

RISPOSTA:

No, si faceva l’appello, non si faceva il verbale vero e proprio. Il segretario del Comitato di Gestione...

DOMANDA:

Non c’era una documentazione che raccogliesse le presenze?

RISPOSTA:

C’era un atto deliberativo finale che raccoglieva le presenze e quindi si dava atto se durante la Seduta un componente si fosse allontanato o meno e si dava atto di tutti gli atti deliberativi assoluti in quella Seduta.

DOMANDA:

Di chi interveniva in quella seduta si dava atto?

RISPOSTA:

No.

DOMANDA:

Si dava atto degli ordini del giorno?

RISPOSTA:

Sì.

DOMANDA:

Di quali argomenti erano stati trattati?

RISPOSTA:

Sì, per quanto riguarda l’ordine del giorno, io come Presidente spedivo ai componenti del Comitato di Gestione tre giorni prima l’elenco dei documenti.

DOMANDA:

Nella seduta del 12 Novembre 1982, quando fu deciso di riaprire i termini per questa benedetta offerta, quale fu la indicazione che lei offrì in qualità di Presidente in ordine alle ragioni per le quali soprassedere ... Intanto era prevista l’apertura delle buste?

RISPOSTA:

Sì.

DOMANDA:

Era all’ordine del giorno?

RISPOSTA:

Sì.

DOMANDA:

Perché non si è proceduto?

RISPOSTA:

Perché il dottor Palmisano mi aveva preavvertito del colloquio testè riferito con il signor Broglio Montani, il cui cognome l’ho saputo solo l’anno scorso, durante questo colloquio mi era stato riferito che questi tre si mettevano d’accordo tra di loro per cui è come se avessimo fatto una trattativa privata con una sola persona. Sinceramente non me la sono bevuta eccessivamente questa storia dei tre, perché uno è concessionario di Gioia del Colle, l’altro è concessionario di Putignano e l’altro di Monopoli. Disgraziatamente però tra i tre c’era il concessionario di Gioia del Colle che era fornitore della mia macchina da scrivere, di alcuni mobili d’ufficio nel mio studio in Sammichele di Bari, per cui per non correre rischi dissi che ero venuto a conoscenza di questa notizia, che ero del parere di estendere gli inviti ad altre ditte, anche concessionarie. Ci fu riferito in quella sede che concessionarie in zona c’era solo quella Stile Ufficio di Putignano e pretesi che insieme alla Stile Ufficio, quello mi pare risulterà dal verbale, venissero invitate almeno altre due ditte e in particolare le U.S.L. più vicine, perché la serie del 17 e 18 erano Putignano, Monopoli e Gioia del Colle, poi le U.S.L. più vicine da quest’altra parte erano Altamura e Bitonto e furono invitate anche le concessionarie di Altamura e di Bitonto.

DOMANDA:

Di questa sua indicazione vi è traccia nel processo verbale della Seduta?

RISPOSTA:

No, nella delibera .... si dà atto certamente nel deliberato finale di estendere gli inviti a queste altre tre.

DOMANDA:

Il deliberato finale...

RISPOSTA:

Del Comitato di Gestione.

DOMANDA:

La motivazione conteneva la ragione per la quale il Comitato aveva deciso in questo senso?

RISPOSTA:

No, perché erano voci che questi si mettevano d’accordo, nel deliberato non potevamo andare a dire che corrono voci che questi si mettono d’accordo, correvamo il rischio pure di prenderci una querela dai tre se non fosse stato vero.

DOMANDA:

Lei, la motivazione per la quale ha disposto riaprire i termini, sia pure di una trattativa privata, implica una ragione, una motivazione sia pure formale, quale fu la motivazione formale di questa riapertura dei termini per presentare le offerte?

RISPOSTA:

La motivazione era nel fatto che essendo pervenute le tre offerte c’era un errore in quella occasione, anche se forse non risulta, certamente non risulterà dal verbale, si seppe che si trattava di circa 10 milioni di fornitura. Quando invece indicemmo la gara, forse nessuno di noi era pratico, si pensava a qualche milioncino e quando si trattava di qualche milioncino la gara veniva limitata perché trattative private a tante persone non ne abbiamo mai fatto, l’abbiamo fatta almeno a tre persone. Quando si trattava di qualche milioncino si invitavano almeno tre ditte; avendo saputo che, tra l’altro, oltre al fatto particolare che correva questa voce su una delle tre ditte che era mio fornitore, avendo saputo che trattavasi di una fornitura di un certo importo, di circa 10 milioni circa, dicemmo: "è meglio estenderla ad altre ditte, perché dobbiamo fare gli interessi della U.S.L., più ditte partecipano, più probabilità di avere sconti abbiamo".

Orbene, appare evidente che nulla del "materiale probatorio" relativo agli inviti ed alle offerte, citato dal Presidente relatore Dott. Aldo D’INNELLA, trova riscontro documentale. La difesa ha prodotto, e fatto acquisire nella udienza del 27 Ottobre 1994, le tre offerte dei concessionari (soci tutti della System s.r.l. di Bari) nonché l’unica offerta richiesta dalla U.S.L. BA/14 con Prot. N. 7215 del 22 Novembre 1982, richiesta pervenuta solo e unicamente alla ditta del sottoscritto a seguito della riapertura dei termini. Come si è rappresentato, dunque, non solo non c’è traccia nel "materiale probatorio acquisito" dell’offerta che sarebbe pervenuta "fuori termine" ma neanche dei rispettivi inviti trasmessi dalla U.S.L. BA/14 alle concessionarie Olivetti di Altamura e di Bitonto. Anzi, come si è visto più sopra, a domanda del Pubblico Ministero che chiedeva se della decisione di estendere gli inviti alle concessionarie Olivetti di Altamura e di Bitonto vi fosse traccia nel processo verbale della Seduta, l’ex Presidente della U.S.L. Madaro ha risposto:

"No, nella delibera ... si dà atto certamente nel deliberato finale di estendere gli inviti a queste altre tre." ...

Precisato quanto attinente alla questione "offerte" non ci si può esimere dal rilevare la palese contraddizione del Madaro laddove più sopra parla dell’iniziale, prevista irrilevanza della fornitura e, per giustificare la riapertura dei termini, della elevatezza del valore della commessa di cui prima non si era reso conto. In proposito si riporta testualmente quanto si legge nella sentenza di primo grado - <da pag. 48 rigo 3 a pag. 49 rigo 15> (alleg. "D" 6):

"A prescindere dalla assoluta implausibilità di tale ultima argomentazione (ed invero, dalla motivazione della delibera 517/82, con cui fu bandita la gara, risulta che l’oggetto della commessa era stato individuato proprio in base ad una valutazione economica, sicchè appare ben strano che fosse ignoto il valore approssimativo della fornitura da assegnarsi), occorre rilevare come una esaustiva motivazione delle ragioni della riapertura della gara si sarebbe sicuramente imposta se l’intento fosse stato quello di assicurare la regolarità della procedura ed evitare l’insorgenza di contestazioni, che sarebbero state sicuramente legittime da parte delle ditte che avevano già inviato le loro offerte in una gara i cui termini erano già scaduti, e che venivano riaperti senza adeguata motivazione, introducendo ulteriori concorrenti prima non legittimati".

"Sicchè, è proprio il rilievo della mancata formulazione di opposizioni di sorta da parte delle tre ditte originariamente invitate che rafforza la attendibilità del Broglio Montani in ordine al collegamento tra le stesse, nel mentre la immotivata riapertura della gara adduce importanti elementi di riscontro alla deposizione della p.o., manifestando con chiarezza la strumentalità della suddetta riapertura a consentire la partecipazione del Broglio Montani alla gara, e quindi il pagamento, da parte dello stesso, della somma pattuita".

"Ed invero, nella rappresentazione fornita dal Broglio Montani, la riapertura dei termini, con invio anche a lui dell’invito a partecipare alla gara, si poneva come tassello logicamente necessario al piano concussivo, che altrimenti non avrebbe potuto trovare attuazione, essendo la riapertura dei termini condizione necessaria alla partecipazione alla gara, alla sua vittoria, e quindi al pagamento della fornitura ed al conseguente pagamento della "tangente" in mani del Vavalle".

"Sicchè, la mancanza di diverse plausibili spiegazioni in ordine ai motivi di tale riapertura non può fungere da riscontro logico e fattuale alla deposizione del Broglio Montani, la cui attendibilità - sinora peraltro intatta - risulta conseguentemente rafforzata".

Tutto quanto fin qui rappresentato, consente già agli Organi Giurisdizionali competenti di poter accertare, in modo inequivocabile, che il comportamento posto in essere dal Presidente della III Sezione della Corte di Appello dott. Aldo D’INNELLA, dai magistrati Consiglieri Dott. Aldo NAPOLEONE e Giuseppe SANNONER nonché del P.M. Dott. Mario CICCARELLI, ha comportato la stesura di atti e di provvedimenti giudiziari che non possono rientrare nell’attività di interpretazione di norme di diritto ne di valutazione dei fatti e delle prove.

Nella fattispecie emerge chiaramente che i suddetti magistrati, concordemente e con l’aggravante della premeditazione, con dolo e colpe gravissime commesse nell’esercizio delle loro funzioni, hanno negato avventatamente, al sottoscritto, ogni diritto di giustizia. Ammesso e non concesso che i comportamenti posti in essere dai medesimi non siano riconducibili a fatti di corruzione, non può tuttavia negarsi che, nella fattispecie, ci sono tutti gli elementi per affermare che le gravi violazioni di legge si siano determinate da negligenze inescusabili: Non può non riconoscersi, infatti, che nella Sentenza assolutoria ci si richiama a "materiale probatorio" agli atti, la cui esistenza è invece "incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento".

E infine, prima di rievidenziare più sotto le stranezze procedurali già trattate nella relazione introduttiva al dossier "Giustizia in Puglia" <Punto 5.3, 5.3 a-b> un richiamo all’ultima pagina della sentenza di assoluzione:

(.....) "Alla stregua di queste considerazioni, ed in riforma dell’impugnata sentenza, si ritiene pertanto di assolvere entrambi gli imputati per non aver commesso il fatto.

Questa conclusione è assorbente sull’altra, soltanto avanzata in via subordinata dalle difese, della diversa qualificazione giuridica del fatto come corruzione (soluzione questa non infondata) con conseguente estinzione del reato per prescrizione".

Ringraziato doverosamente l’estensore della sentenza per l’affermazione "soluzione questa non infondata" si trascrive integralmente quanto scritto al Punto 5.3 - dell’introduzione al dossier:

"5.3 - Dall’esame della Sentenza di assoluzione della III° Sezione Penale della Corte di Appello di Bari emessa nell’Udienza del 20.11.1995, mi limito ad evidenziare alcune incongruenze e stranezze procedurali che contrastano con la consuetudine di codesto Tribunale (redazione delle sentenze rese quasi sempre al limite del termine - la I° sentenza, quella di condanna emessa dalla III° sezione Penale il 21 Dicembre 1994, risulta infatti depositata in data 4 Febbraio 1995, esattamente il 45° giorno dall’udienza);

a) - Ad eccezione della prima pagina, elaborata da un personal computer e stampata a mezzo di stampante laser (ritengo di dotazione del Tribunale) la sentenza risulta battuta con una obsoleta macchina per scrivere Olivetti e sarebbe curioso sapere da chi e in quale studio è stata dattiloscritta;

b) - Strana e sospetta appare la circostanza che a soli tre giorni dall’udienza, la Sentenza di Assoluzione (peraltro non elaborata e stampata al computer se si eccettua la prima copia di copertina) <ndr - perché solo la prima copia e non tutte?> sia stata depositata in cancelleria già nella mattinata del 24.11.1995.

Non può allo stato non riconoscersi che tutte le circostanze ed il "materiale probatorio" agli atti provino già, in maniera certa e inconfutabile, tutto il contrario di quanto scritto dal relatore e comporti, pertanto, la penale responsabilità dei citati magistrati componenti la III Sezione Penale della Corte di Appello di Bari. Le "incongruenze e stranezze procedurali" sopra richiamate che il sottoscritto riteneva a torto "prova di colpevolezza", rafforzano invece, per il loro logico e fattuale riscontro, ogni assunto sulla precostituita sentenza, sulla sua "iniquità" e pertanto della necessità da parte del Presidente relatore ed estensore di provvedere quanto più sollecitamente al suo deposito, per renderla altrettanto rapidamente , "irrevocabile".

2.0

Vicenda Piano Nazionale per l’Informatica

Nel Promemoria datato 25 Maggio 1992 (Alleg. "D" 1) trasmesso al Tribunale Fallimentare presso il Tribunale di Bari e da questi rimesso alla Procura e per essa al P.M. Dott. COLANGELO si rappresentava, nel primo dei quattro telefax rimessi alla propria Associazione <tutti allegati al detto promemoria> quanto integralmente si riporta:

 


TELEFAX

DA: STILE UFFICIO di Mario BROGLIO MONTANI
A: COMUFFICIO - MILANO - attenzione sig. Presidente
Data: 16 Novembre 1991
Oggetto: Piano Nazionale di Informatica

"Da informazioni giunteci in via strettamente confidenziale abbiamo appreso che la ditta COMPUTER LEVANTE s.a.s. di Bari sta organizzando, a più riprese, incontri con i Capi di Istituto e Segretari degli istituti Superiori interessati al Piano Nazionale di Informatica Capi di Istituto e Segretari degli Istituti Superiori interessati al Piano Nazionale di Informatica.

Tutto sarebbe regolare se tali incontri fossero finalizzati alla presentazione dell’Organizzazione e dei prodotti da essa commercializzati. Purtroppo, però, in tali incontri si fa chiaramente capire che il finanziamento da parte del Ministero della Pubblica Istruzione per l’attuazione del P.N.I. potrà considerarsi certo e sollecito soltanto per gli Istituti che si affideranno alla COMPUTER LEVANTE.

Tra l’altro, in uno dei suddetti incontri tenutosi a Castellamare di Stabia nei giorni 12 e 13 Novembre u.s., sarebbe stato presente un funzionario del Ministero della Pubblica istruzione.

Riteniamo ciò, qualora tale notizia risultasse vera, estremamente grave e lesivo degli interessi di quelle aziende che, come la nostra, hanno investito in questo settore notevoli risorse.

Mentre Vi preghiamo di voler prendere in esame la questione soprattutto per quanto riguarda l’eventuale connivenza a livello di Ministero della Pubblica Istruzione, ci riserviamo di acquisire e trasmetterVi ulteriori informazioni nei primi giorni della prossima settimana.

Vi ringraziamo per l’attenzione che vorrete riservare alla presente nostra comunicazione e porgiamo, con l’occasione, i nostri migliori saluti.

f.to Mario Broglio Montani

 
Orbene, il P.M. Dott. Giovanni COLANGELO, titolare del Procedimento N. 2945/92/21 R.G.N.R.,
rimette in data 16/6/1992 al Comandante della Sezione di P.G. - Carabinieri - S e d e  la seguente comunicazione (alleg. 7-a):

"Trasmetto copia dell’esposto presentato da Mario Broglio Montani il 6/6/92, con preghiera di convocarlo, ai sensi dell’art. 370 C.P.P., presso i Vostri uffici al fine di assumere sommarie informazioni sui fatti da egli denunciati ed acquisire maggiori dettagli e specificazioni che possano confortare gli assunti accusatori prospettati; in particolare voglia, la S.V. raccogliere ulteriori elementi, possibilmente documentati, relativi all’episodio svoltosi presso li studio di un Senatore, in Acquaviva delle Fonti, nel 1985; nonché ulteriori notizie e dettagli relativi alla vicenda dei corsi di formazione, svoltosi presso le aziende del denunciante ed alla vicenda della induzione al proprio fallimento compiuta da alcuni suoi dipendenti".

Ringrazio.

Bari, 16/6/92

IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

   f.to (dott. Giovanni Colangelo)


Dunque, in ottemperanza a quanto richiesto dal P.M., il sottoscritto viene convocato negli Uffici di P.G. del Tribunale di Bari il giorno 21.06.1992 per rendere sommarie informazioni (pagg. 84-90 fascicolo P.M.). L’Ufficiale di P.G. Brig. TOSCANO Berardo, che redige il verbale, si attiene però alle disposizioni a lui impartite dal P.M. e, a proposito dei fatti denunciati nel primo fax <quello sopra riportato> e di altre circostanze rappresentate nei successivi tre documenti rimessi sempre alla propria associazione, riferisce che il P.M. procedente non ritiene "giurisdizionalmente competente" il Tribunale di Bari ed anzi "suggerisce" di insistere affinché sia la stessa associazione a denunciare ogni eventuale illecito che, a suo avviso, sarebbe di competenza del Tribunale di Roma (Alleg. 7-b)

Il sottoscritto, come il citato Brig. Berardo TOSCANO potrà confermare, ha più volte insistito con il medesimo, affinché la Procura di Bari aprisse una opportuna indagine tantopiù che, come riportato a pag. 2 del successivo fax del 20/11/91 il sottoscritto, testualmente, affermava:

(.....) " Alla luce della Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione N. 348 del 16.12.1986 inviata ai Provveditori agli Studi e relativa alle norme di attuazione dell’allora istituendo Piano Nazionale di Informatica non escludiamo che il Ministero della P.I. possa risultare estraneo alla vicenda e che pertanto tutto avvenga a livello locale con la complicità di qualche funzionario del Provveditore agli Studi di Bari.

La conferma di questa nostra ipotesi potrebbe aversi verificando se le sopra segnalate richieste di finanziamento, corredate del parere e delle eventuali osservazioni da parte del Provveditorato agli Studi (come peraltro previsto dalla sopracitata circolare ministeriale) sono o no state trasmesse, come dovuto, alla Direzione generale per l’Istruzione Tecnica - Divisione VI - del Ministero della Pubblica Istruzione.

Siamo ben certi che lo stesso impegno profuso dall’Associazione nella lotta contro il fenomeno delle estorsioni e della criminalità in generale, sarà da Voi dedicato a questo altrettanto grave problema.

Mentre ci riserviamo di inviarVi ogni altra possibile documentazione non appena in nostro possesso, restiamo a Vostra disposizione e porgiamo, con l’occasione, i nostri migliori saluti.

f.to Mario Broglio Montani


2.1

(Comportamenti del P.M. dott. Gaetano DE BARI)

Il sottoscritto che, come già detto, era all’epoca completamente a digiuno delle norme previste dai codici penale e civile vigenti e, in particolare dell’art. 55 C.P.P. <che, se applicato dal P.M. dott. Colangelo, avrebbe consentito di evitare "inquinamenti" e sottrazione di fonti di prova necessari all’individuazione dei responsabili per l’applicazione della legge penale> dopo ulteriori personali indagini mirate ad acquisire ulteriori elementi sulla vicenda afferente i finanziamenti del Piano Nazionale per l’Informatica, considerato che emergevano pesanti indizi di colpevolezza del Provveditore agli Studi di Bari Dott. Giuseppe BRIENZA in concorso con alti funzionari del Ministero della Pubblica Istruzione, rimetteva, in data 12 Novembre 1992, un documentato promemoria-esposto all’On. Rosa RUSSO JERVOLINO, all’epoca Ministro della P.I. (Alleg. "D" 2)

Il successivo 5 Marzo 1993, dunque, a seguito della missiva suggerita il giorno precedente dal Dott. Gaetano DE BARI, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, il predetto acquisiva, con verbale redatto dall’Ufficiale di P.G. Ispettore LUIU, copia integrale dell’esposto e della documentazione allegata già rimessa al Ministro della P.I. ("D" 2 - Lettera al P.M. DE BARI del 4.03.1993).

La decisione di affidare il tutto al citato P.M. scaturì dalla notizia pubblicata dalla Gazzetta del Mezzogiorno nella edizione dello stesso 4 Marzo in relazione ad altre ipotesi di reato che il predetto P.M. stava conducendo nei confronti del Provveditore agli Studi Dott. BRIENZA, ma soprattutto fu dettata dalla consapevolezza che il da me denunciato Provveditore agli Studi era a piena conoscenza del contenuto del mio esposto. Il sottoscritto espresse "chiaramente" al P.M. la propria preoccupazione per possibili inquinamenti e sottrazione di prove. La risposta, rassicurante, fu che i suoi poteri gli consentivano di agire con tempestività anche a Roma!

Il successivo 12 Giugno 1993, con esposto indirizzato al Procuratore della Repubblica di Bari (Alleg. "D" 3) si lamentava che illiceità in passato segnalate non avevano dato luogo a nessuna indagine e, soprattutto (Pag. 2, I° Paragr.), che una circostanziata denuncia presentata alla Procura della Repubblica da due Consiglieri Comunali oltre tre anni prima e che vedevano coinvolto il Concessionario Olivetti di Putignano in turbative presso l’Amministrazione Comunale di Castellana Grotte, non aveva avuto alcun seguito. La verità, amara, può leggersi nella documentazione inserita nel dossier "Giustizia in Puglia" (Alleg. 11 - 11a,b,c,d,e,f,g).

Va aggiunto che il Procedimento N. 8808/93/21 aperto a seguito del citato esposto del 12 Giugno ‘93 e affidato al medesimo P.M. Dott. DE BARI è stato del pari archiviato e gli atti del procedimento, trasmessi alla Procura di Potenza dopo l’opposizione al G.I.P. del 5 Gennaio 1994 (giustificata con la "irreperibilità" al R.G. di due istanze inoltrate al Giudice Delegato della Sezione Fallimentare in data 30 Novembre e 14 Dicembre 1993) hanno originato l’apertura presso quella Procura del Procedimento N. 438/94/21 parimenti, ingiustamente archiviato.

In attesa che il sottoscritto (dopo le richieste inoltrate alla Procure di Potenza e di Roma) possa prendere finalmente visione di tutti gli atti istruttori compiuti a Bari e colà trasmessi dopo l’istanza di opposizione all’archiviazione, si possono però citare alcuni incontestabili fatti e circostanze:

- Al P.M. dott. DE BARI, in concomitanza con l’acquisizione <5 Marzo 1993> di copia integrale dell’esposto inviato all’On. JERVOLINO (Alleg. "D" 2) venne dal sottoscritto rappresentato che, sicuramente, il Provveditore agli Studi di Bari aveva goduto e godeva di adeguate "coperture" presso la Procura ed il medesimo, nell’anticipare a breve una convocazione da parte della P.G., invitò il sottoscritto a riferire tutto quanto potesse ricondurre alle presunte, lamentate coperture del Provveditore BRIENZA all’interno del Tribunale. Ed ecco, in sintesi, quanto accaduto di li a qualche settimana, nell’ufficio del responsabile di P.G. dott. DE PAOLA:

All’inizio dell’interrogatorio il suddetto (dopo avermi avvertito che potevo incorrere nel grave reato di calunnia), alla presenza dell’Ispettore LUIU che verbalizzava, chiese subito per quale motivo il sottoscritto riteneva che i soci della Computer Levante s.a.s. SCHERILLO Maria Rosaria e ANGIERI Annunziata, entrambe nate a Napoli rispettivamente nel 1962 e 1966, contitolari dell’azienda costituita a Bari nel 1987, fossero da me indicate come probabili prestanome del Provveditore agli Studi di Bari dott. Giuseppe BRIENZA. Dopo aver premesso che l’attività imprenditoriale del sottoscritto nel settore informatico ebbe inizio dopo una esperienza di ben 14 anni trascorsi in aziende del gruppo Olivetti, replicai all’interrogativo postomi con un’altra domanda, e cioè se poteva ritenersi "normale" che una società che prevedeva inizialmente un fatturato di circa dieci miliardi annui, fosse stata creata da due giovanissime ragazze che, all’epoca della costituzione della società, avevano da poco raggiunto la maggiore età (25 e 21 anni).

Seguì, immediatamente dopo, un acceso scontro allorquando venne al sottoscritto richiesto di riferire le generalità delle persone che avevano fornito la documentazione e qualche informazione posta a base dell’esposto, circostanze tutte peraltro facilmente riscontrabili dalla P.G. perché verificate e ricondotte a testimonianze che confermavano (senza il coinvolgimento di persone amiche che avevano operato a soli fini di giustizia) ogni assunto.

Al termine dell’interrogatorio tuttavia, alla domanda se c’era qualcos’altro da riferire, replicai che, relativamente alle presunte coperture, circolava la voce che la figlia del Procuratore Capo della Repubblica sarebbe stata favorita, per una assunzione, proprio per l’interessamento del Provveditore agli Studi dott. BRIENZA e ciò non senza aver prima premesso che avendo "casualmente" appreso tale notizia e non essendo in grado di precisarne la fonte, tale informazione andava opportunamente verificata. Energica e dura la reazione del dott. DE PAOLA a questa affermazione tanto che, alzatosi di scatto, ordinò all’ispettore verbalizzante di non chiudere il verbale ed al sottoscritto di attendere, in quanto avrebbe chiamato il Procuratore della Repubblica dott. DE MARINIS per verbalizzare la citata ultima circostanza.

Ritornato da solo nel proprio ufficio, essendo il Procuratore già andato via, il dott. DE PAOLA avvertì il sottoscritto di tenersi pronto perché molto probabilmente l’indomani sarei stato riconvocato per un proseguo di interrogatorio. Invitò quindi l’ispettore verbalizzante sig. LUIU a chiudere il verbale con "l’accenno" a presunte malignità riferite dal sottoscritto sul conto del Procuratore della Repubblica.

Di fatto (e molto stranamente) non ci furono altre convocazioni e, proprio a seguito di questa circostanza, il sottoscritto si premurò di chiedere udienza al P.M. dott. DE BARI per lamentare il coinvolgimento e gli interrogatori (abbastanza intimidatori) cui i propri amici erano stati sottoposti e chiedere, nel contempo, se fosse venuto a conoscenza di quanto avvenuto nell’Ufficio di P.G.. Il P.M. replicò di essere ben a conoscenza delle resistenze poste alla richiesta di fornire i nomi delle persone amiche ma, alla replica se fosse stato informato dal dott. DE PAOLA sulla circostanza riguardante il Procuratore Capo della Repubblica, rispose negativamente per cui fu giocoforza parlargliene.

Il suo maggiore interesse fu quello di sapere se era stato specificato il nome del Dott. DE MARINIS e, alla replica del sottoscritto che precisava che le "voci" facevano riferimento alla benevola copertura del Provveditore BRIENZA da parte (come figura) del Procuratore Capo, obiettò che, per quanto a sua conoscenza, una figlia risultava assunta <se male non ricordo> al Banco di Napoli ..... - Al P.M., subito interrotto, il sottoscritto precisò che non aveva alcun interesse a sapere dove e da chi la figlia del Procuratore fosse stata assunta e che l’informazione venne fornita proprio per l’invito dal medesimo rivolto, affinché agli Organi di P.G., fosse stata partecipata ogni informazione inerente le presunte coperture.

Non potendo fornire, al momento, notizie e copie di documenti attinenti al Procedimento N. 6713/93/21 (e/o 7705/93/21) R.G. Bari affidato al P.M. dott. DE BARI e confluito nel Fascicolo della Procura di Roma N. 3852/94/R <1 Fascicolo più 3 Faldoni> si richiama qui, la grave e significativa circostanza riportata nell’istanza datata 30 Novembre 1993 - (Alleg. "D" 4 - pag. 2, II° Paragr.):

"- che quanto personalmente osservato lo scorso 5 Novembre presso il Tribunale di Bari (in attesa di poter esporre al Dr. CHIECO quanto appreso sui precedenti del MADARO e C., il magistrato dr. Gaetano DE BARI che segue l’inchiesta P.N.I., incontrato nel corridoio della Procura alle ore 11,30, per ben tre volte veniva salutato dal sottoscritto con un "dottore Buon Giorno" ma, nonostante la distanza ravvicinata, veniva manifestamente e inspiegabilmente ignorato, mentre riceveva poco dopo - ore 11,43 - il Provveditore agli Studi di Bari dott. BRIENZA coinvolto dallo scrivente nell’inchiesta P.N.I. , atteso all’ingresso del Tribunale e affettuosamente salutato dal dott. DE PAOLA della P.G. che, accompagnato da altro collega, si premurava di accompagnarlo nella stanza del dr. DE BARI dove entrambi vi rimanevano fino alle ore 12,15, attesi all’esterno dal terzo accompagnatore) non è compatibile con le aspettative di giustizia che il sottoscritto si attendeva e si attende dalla Magistratura di Bari;"

Orbene, non può non chiedersi all’Organo Giurisdizionale competente di verificare se quanto riferito trova riscontro in atti e se i comportamenti che in tali atti possono trovare conferma, configurino precise ipotesi di reato a carico del P.M.:

- Al suddetto P.M., infatti, in data molto antecedente al citato incontro con il Provveditore BRIENZA, era stata indirizzata una missiva su foglio non intestato per trasmettergli, opportunamente, (ndr - il fascicolo acquisito con il verbale del 5 Marzo ‘93 non risultava registrato al R.G.) copia della comunicazione a firma del Ministro della P.I. On. JERVOLINO al sottoscritto indirizzata, dove lo si informava che copia dell’esposto datato 12 Novembre 1992 al medesimo inviato, era stata trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma fin dal 28 Novembre 1992 e che la stessa Procura, in data 9 Marzo 1993, aveva richiesto al Ministero della P.I. copia della relazione sulle risultanze della indagine ispettiva esperita disposta dall’Ufficio Affari Generali ed Amministrativi del Ministero. Tale comunicazione (inserita Alleg. "D" 4) concludeva che (...) "Tanto si comunica per doverosa informazione, in attesa degli ulteriori sviluppi delle iniziative giudiziarie intraprese".

Dunque, in base a questa notizia, la Procura della Repubblica di Roma ha in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per i medesimi fatti in relazione al quale lo stesso P.M. DE BARI sta procedendo. Ciò premesso, si chiede:

à Il P.M. DE BARI, come aveva assicurato allo scrivente in occasione dell’acquisizione dell’esposto, aveva o no considerato eventuali contrasti negativi quali quelli previsti dall’Art. 54 C.P.P.?

à In caso negativo, considerato che la comunicazione del Ministro On. JERVOLINO gli fu recapitata presumibilmente nella prima decade del mese di Ottobre ‘93, aveva o no l’obbligo (Art. 54-bis C.P.P.), senza ritardo , di informare il P.M. della Procura di Roma per richiedergli la trasmissione degli atti a norma dell’art. 54 comma I° ?

à Avendo convocato nel suo ufficio, per il 5 Novembre ‘93, il Provveditore BRIENZA <non poteva trattarsi di casuale visita di cortesia se il medesimo, come più sopra ricordato, era atteso all’ingresso del Tribunale dal responsabile dell’Ufficio di P.G. dott. DE PAOLA - e forse proprio a questa circostanza può ricondursi "l’inspiegabile", maleducato comportamento del P.M. che evidentemente temeva l’incontro del sottoscritto proprio in concomitanza dell’arrivo del suo "protetto" - doveva o no il P.M. redigere un regolare verbale, posto che il medesimo, con il Dott. DE PAOLA, responsabile di P.G. ed il Provveditore agli Studi BRIENZA sono rimasti nel suo ufficio dalle ore 11,43 alle ore 12,15?

à Perché al Provveditore BRIENZA, malgrado il suo coinvolgimento nell’inchiesta P.N.I., è stato consentito di candidarsi al Senato della Repubblica (dopo l’esclusione da Forza Italia dal collegio di Bari, a seguito ai contatti avuti dal sottoscritto con il coordinatore regionale del movimento dr. Piergiorgio FRANCI) per essere poi eletto nel collegio di Rionero in Vulture (PZ) nella lista "Polo di Destra" ?

à A quali "incomprensioni" può farsi risalire la circostanza che la Procura di Bari trasmette per competenza il Fascicolo 6713/93/21 a Roma in data 22.02.1994 e la Procura di Roma, viceversa, invia per competenza alla Procura di Bari, il successivo 14.12.1994, il fascicolo 8584/94N.

Perché dei suddetti fascicoli non si trovava più traccia nelle Procure di Bari e di Roma (Il R.G. di Bari riferiva di non avere più nulla, perché trasferito p.c. a Roma e, del pari, il R.G. di Roma comunicava di non avere più nulla perché trasferito, p.c. alla Procura di Bari) e soltanto nella prima decade di agosto ‘97 il tutto di Bari e Roma <1 Fascicolo + 3 Faldoni> è riesumato, sotto il N. 3852/92R dopo la consegna al Registro Generale del Tribunale di Roma dell’Attestato rilasciato in data 31.07.1997 dal funzionario responsabile del Registro Generale di Bari (Alleg. 9-a);

2.2
TRIBUNALE DI ROMA
P.M. dott. Piero DE CRESCENZO e, con riserva, il G.I.P. dott. Francesco MONASTERO in relazione
all’inchiesta P.N.I. e Provveditore agli Studi di Bari dott. Giuseppe BRIENZA

Il Promemoria-Denuncia dal sottoscritto inviato il 12 Novembre 1992 all’allora Ministro della P.I. On. Rosa Russo JERVOLINO, venne trasmesso dal Ministro della P.I. alla Procura della Repubblica di Roma in data 28 Novembre ‘92 e affidato al P.M. Piero DE CRESCENZO.

Il giorno 19 Giugno 1993, in diretta radiofonica con RADIOUNO <Radio Zorro> trasmissione condotta dal giornalista Oliviero BEHA che si avvaleva della partecipazione dell’Avv. Nino MARAZZITA e del corrispondente del Corriere della Sera dott. Carlo VULPIO il sottoscritto, facendo riferimento all’esposto rimesso alla On. JERVOLINO, lamentava che un certo Dott. TRAINITO (Capo di Gabinetto del Ministro e geloso custode della documentazione) si era sempre negato ad ogni richiesta di colloquio, anche telefonico. Il motivo, appreso successivamente e documentalmente accertabile, è che il citato Dott. TRAINITO faceva parte, al pari del Provveditore agli Studi di Bari Dott. BRIENZA, del "Comitato per l’Automazione" costituito con Decreto del Ministro della P.I. in data 16 Maggio 1991 e questo spiega il perché il BRIENZA, attraverso la Computer Levante s.a.s. a lui riconducibile <una contitolare era notoriamente conosciuta come sua amante e di questo potrà, forse, trovarsi traccia nei fascicoli processuali> poteva far convocare, nelle varie riunioni organizzate dalla Computer Levante, i Presidi degli Istituti Superiori che già avevano inoltrato "Progetti per le Aule Informatiche" per renderli consapevoli della "esclusiva opportunità" che il finanziamento afferente alla realizzazione dei Progetti di Informatizzazione, poteva "considerarsi certo e sollecito soltanto per gli Istituti che si affideranno alla Computer Levante" (primo del quattro fax agli atti, riportato al precedente punto 2.0);

Per quanto attiene presunte omissioni di atti di ufficio ed eventuale favoreggiamento nei confronti del BRIENZA, il sottoscritto trascrive, di seguito, copia della missiva datata 19 Dicembre 1994, rimessa a mezzo Fax al P.M. dott. DE CRESCENZO e, per conoscenza, al Procuratore della Repubblica di Roma ("D" 8 - ultimo fg).


 
MARIO BROGLIO MONTANI
     c/o Casa di Riposo
      PUTIGNANO (Bari)
 
Al Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma
dr. DE CRESCENZO - Fax 06/65274990 
Al Procuratore Capo della Repubblica di Roma
Fax  06/39736135
Fascicolo N. 10004/92 Deleghe
Promemoria del 12/11/1992 a firma del sottoscritto
rimesso al Ministro della P.I. Rosa Russo Jervolino

Leggo su repubblica di oggi (Pagina 11 dell’inserto Affari e Finanza) sotto il titolo "PIANETA IMPRESA" - 2° paragrafo dell’ultima colonna - le seguenti gravissime affermazioni da parte di tal Bruno BARILLA’:

....."

Poi Barillà butta la sua versione. << Ci sono in Italia 15 mila scuole che compravano computer e software per un mercato di un migliaio di miliardi all’anno. Se il Ministero non decideva di gestirle dal Centro, acquistando Hardware e Software, sarebbero rimaste in balia dei privati e avrebbero pagato molto di più i prodotti o ne avrebbero comprati di inutili. Nel 90 il Ministro decise di non farsi più mungere e lo comunicò ai piccoli imprenditori del settore, che avrebbero avuto il tempo di riconvertirsi, ma evidentemente non si rassegnano a farlo>>"

La Computer Levante e per essa il Dr. Giuseppe BRIENZA Provveditore agli Studi di Bari che hanno sempre vantato forti appoggi al Ministero della P.I. per la deliberazione e la rapida erogazione dei finanziamenti afferenti al P.N.I. ha avuto dalla Procura di Bari (dr. De Paola dirigente della Polizia di Stato e dal dr. De Bari Sostituto Procuratore della Repubblica) la massima "benevolenza" tanto che al Provveditore si è consentito, non emettendo alcun avviso di garanzia, di candidarsi e farsi eleggere al Senato della Repubblica ed al sottoscritto, invece, di perdere tre amici carissimi che hanno avuto il solo torto di fornirmi notizie e documentazione sui vergognosi intrallazzi del medesimo.

Le suddette circostanze, portate dal sottoscritto a conoscenza del Prefetto di Bari, sono ora all’esame del Tribunale di Potenza.

Al sottoscritto però, interessa avere anche notizie del fascicolo N. 6713/93/21 trasmesso per competenza alla Procura della Repubblica di Roma in data 22/2/1994. Il Dr. BRIENZA infatti, oltre che essere entrato a far parte della Commissione Cultura del Senato, risulta tuttora tra i componenti del "Comitato per l’Automazione" costituito con Decreto del Ministro della P.I. in data 16 Maggio 1991.

Poiché il Comitato suddetto risulta essere quello che ha fissato gli indirizzi generali di politica informatica, ritengo utile che l’inchiesta da me a suo tempo promossa venga riunita a quella più recente avviata da questa Procura su denuncia dell’ex collega Ing. Lucio DIGILIO, al fine di meglio comprendere questa vicenda che ha, di certo, molti profili di natura penalmente rilevanti e che meritano concreti, immediati approfondimenti.

In caso di necessaria mia testimonianza mi si potrà convocare attraverso la locale Stazione dei Carabinieri che provvederà ad avvisare la casa di riposo dove sono ospitato.

Con osservanza

Putignano, 19 Dicembre 1994

f.to Mario BROGLIO MONTANI

 


Nessuna attenzione il P.M. dott. DE CRESCENZO dedicò a tale comunicazione se è vero, come è vero, che il successivo 17 Gennaio 1995, alla mia presenza, pur ricordando l’avvenuta ricezione del fax, non ne trovò traccia tra le tante carte che occupavano la sua scrivania. Fu premura del sottoscritto, nell’occasione, fornirgliene copia e informarlo che quasi certamente la persona che passò informazioni al BRIENZA sul contenuto dell’esposto (copia della quale era gelosamente custodita dal Capo di Gabinetto del Ministro) era proprio il dott. Giovanni TRAINITO che, insieme al Provveditore agli Studi di Bari dott. Giuseppe BRIENZA, faceva parte della Commissione che definì gli Indirizzi di Politica Informatica del Ministero della Pubblica Istruzione.

In attesa che la Procura della Repubblica di Perugia, alla quale l’esposto del sottoscritto del 15 Marzo 1996 è stato trasmesso per competenza, si pronunci sulle lamentate omissioni di doveri d’ufficio e sull’eventuale ipotesi di favoreggiamento nei confronti del Provveditore agli Studi di Bari, il sottoscritto invita l’organo giurisdizionale competente a prendere visione del Fascicolo iscritto al 3852/94R del N.R.P.M. <N.3629/95 G.I.P> presso la Procura di Roma (1 Fascicolo + 3 Faldoni) nonché degli Atti relativi all’inchiesta (Convenzione Ministero P.I. - FINSIEL - Computer per 854 miliardi) aperta dalla stessa Procura su denuncia dell’Ing. Lucio DIGILIO nella sua qualità di amministratore della società SISDATA di Bari.

Quest’ultima vicenda, come reso noto da tutti gli organi di informazione, portò a suo tempo il Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma Dott. GIORDANO a richiedere il rinvio a giudizio per ben 68 persone, tra le quali figurerebbe anche il già nominato Dott. Giovanni TRAINITO, già Capo di Gabinetto del Ministro JERVOLINO, sicuramente ben a conoscenza del nominativo del Funzionario del Ministero che, come riferito nel citato fax del 16 Novembre 1991, era presente all’incontro organizzato dalla Computer Levante a Castellamare di Stabia. Personaggio necessario, quest’ultimo, per conferire al convegno il crisma dell’ufficialità e ottenere, conseguentemente, il maggior ritorno possibile da parte dei molti Capi di Istituto intervenuti.

Si allegano al presente esposto, in relazione alla suesposte vicende che hanno visto il sottoscritto perdente in ogni propria iniziativa, copia della "Lettera al Direttore" pubblicata sul quindicinale pugliese MERIDIANO SUD nell’edizione del 15 Febbraio 1995 nonché copia dell’interrogazione parlamentare presentata il mese successivo, in relazione alla sola vicenda dei "computer d’oro", dalla senatrice MOLTISANTI (Alleg. 9-c).

Non risulta, a tutto il mese di Luglio 1997, che i destinatari dell’Interrogazione Parlamentare (I sigg. Ministri della Pubblica Istruzione, di Grazia e Giustizia e quello, senza portafoglio, per la Funzione Pubblica e gli Affari Generali) abbiano fornito, in merito, le richieste, doverose informazioni.

Parimenti senza riscontro è rimasta la comunicazione che il sottoscritto ha trasmesso al Ministero di Grazia e Giustizia (c.a. Capo di Gabinetto del sig. Ministro) in data 6 Maggio 1997 avente per oggetto l’Appello-Denuncia del 25.12.1995 ed il successivo Esposto-Denuncia del 7.03.1996 (Alleg. 10-a).

CONCLUSIONI

Vogliano gli Organi Istituzionali, giurisdizionalmente competenti per le Procure chiamate in causa, verificare l’attendibilità o meno delle notizie di reato e, laddove si ravvisino elementi e comportamenti penalmente perseguibili a carico dei magistrati chiamati in causa, si provveda, ove possibile, alle revoche delle sentenze istruttorie di proscioglimento e, per il caso più grave afferente la Sentenza N. 972/95 emessa dalla III Sezione Penale della Corte di Appello di Bari, se ne disponga la doverosa revisione in omaggio al supremo interesse di GIUSTIZIA.

Viceversa, laddove il competente organo giurisdizionale ravvisi, nei comportamenti dei magistrati chiamati in causa dal sottoscritto, i requisiti della assoluta "onestà", regolarità e trasparenza, si persegua giustamente e severamente il medesimo per il reato punito e previsto dall’art. 368 c.p. e quant’altro configurabile come reato dalla legge penale vigente.

Se è vero che, come temuto e più volte rappresentato a chi di competenza, tutte le azioni dal sottoscritto poste in essere per ottenere il riconoscimento di responsabilità, in sede penale, del più diretto concorrente del sottoscritto (il Concessionario esclusivista Olivetti di Putignano sig. Vittorio Spedicati) e miranti a legittimare una richiesta di risarcimento danni per gravi violazioni all’art. 2598 - comma 3 -, sono state vanificate per diniego di giustizia a causa di negligenze gravi, comportamenti dolosi o gravemente dolosi da parte di PP.MM., da falsità materiale e ideologica imputabile ai componenti della III Sezione Penale della Corte di Appello di Bari e che, nelle more dei diversi procedimenti promossi, le violazioni riconducibili al citato art. 2598 risultino oggi non più perseguibili per prescrizione dei termini, si rende necessario valutare se, nella fattispecie, alla luce della Legge 13 Aprile 1988 n. 177 - art. 2 e 7 - sussistano o meno gli estremi per promuovere e ottenere direttamente dallo Stato, il risarcimento degli ingentissimi danni subiti.

Dubbi e perplessità sui comportamenti di alcuni magistrati inquirenti, peraltro, furono lamentati e segnalati con regolare esposto (Raccomandata del 5 Agosto 1993) alla Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Bari ed allo stesso Consiglio Superiore della Magistratura che, con Prot. -P-94-08375 del 12 Maggio 1994, comunicò allo scrivente la deliberata archiviazione del medesimo "non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare" ("D" 3-c).

A tutte le Istituzioni della Repubblica, inoltre, è stato trasmesso dal sottoscritto "UN APPELLO - DENUNCIA" datato 25 Dicembre 1995 (Alleg N. 14 Dossier "Giustizia in Puglia") che, allo stato, ha portato solo ed esclusivamente il sottoscritto a dover rispondere del reato di calunnia nei confronti dei più volte citati componenti della III° Sezione Penale della Corte di Appello di Bari (Alleg. 8-c).

Il sottoscritto chiede, ove ritenuto utile e/o necessario all’accertamento dei fatti e circostanze che meglio possono chiarire gli assunti sopra esplicitati, di essere personalmente ascoltato e, ove possibile, di venire informato sugli sviluppi della complessa vicenda.

In ogni caso, tuttavia, il sottoscritto, ai sensi della legge vigente, intende essere preventivamente informato su ogni nuova ipotesi di archiviazione.

Roma, 24 Ottobre 1997

f.to  Mario Broglio Montani

segue "Appendice" alla pagina seguente

 

Allegati N. 11 - come da indice all’inizio dell’esposto.


APPENDICE all’Esposto - Denuncia 24 Ottobre 1997

1.0 - Il sottoscritto chiede che, nell’ambito dei poteri demandati al Ministro di Grazia e Giustizia ed al Consiglio Superiore della Magistratura, sia valutata l’opportunità di partecipare alla Procura Generale presso la Corte dei Conti, sulla base dei comportamenti ripetutamente denunciati, la quantificazione e la rivalsa dei danni erariali causati, per dolo e/o colpa grave da alcuni magistrati chiamati in causa. Vagliare, inoltre, se agli Alti Magistrati della Corte di Appello di Bari (III° e IV Sezione Penale) che hanno pronunciato le Sentenze di Assoluzione, possano addebitarsi i non indifferenti costi sostenuti nelle varie fasi di giudizio <Istruzione, Dibattimenti in I° e II° grado con tutto quanto ad essi connesso: consulenze e perizie varie disposte d’ufficio, costo dell’apparato giudiziario ecc. ecc.>.

Ed ancora se, per le notitiae criminis rappresentata dal sottoscritto in data 12 Novembre 1992 all’allora Ministro della Pubblica Istruzione On. Rosa RUSSO-JERVOLINO (Procedimenti N. 6713/93/21 e 7705/93/21 Procura della Repubblica di Bari e N. 46028/92R Tribunale di Roma - il tutto inserito nel Fascicolo N. 3852/94R del N.R.P.M. <1+3 Faldoni> ) archiviata dalla Procura della Repubblica di Roma in data 17.06.1995, siano ipotizzabili omissioni gravi di atti di ufficio da parte del P.M. o del G.I.P., comportamenti, questi, che hanno impedito di escludere, dai circa 70 avvisi di garanzia emessi dal P.M. di Roma Andrea GIORDANO in relazione allo scandalo del computer alle scuole, il Provveditore agli Studi di Bari dott. Giuseppe BRIENZA, ora Senatore della Repubblica, pienamente coinvolto nella vicenda unitamente al Capo di Gabinetto del Ministro della P.I. Dott. Giovanni TRAINITO. Si ricorda, qui, che il solo accordo Ministero P.I. - FINSIEL per l’iniziale informatizzazione delle Scuole Statali ha comportato costi per 854 miliardi contro i circa 154 risultanti da perizie tecniche effettuate. A tutto ciò si aggiungono i danni causati al Ministero della Pubblica Istruzione dal comportamento "monopolistico" di alcune aziende (Computer Levante s.a.s., Elettronica Veneta ecc.) che, con il concorso del Provveditore agli Studi di Bari dott. Brienza, del Capo di Gabinetto del Ministro Dott. TRAINITO e di altri alti funzionari dello stesso Ministero, hanno potuto effettuare la quasi totalità delle forniture di Computer e Software alle Scuole Statali e ciò a costi più che doppi a quelli di mercato.

1.1 - Alla luce di quanto previsto dall’Art. 36 C.P.P. si valuti se il comportamento del Sostituto Procuratore della Repubblica di Bari, Cons. Dott. Gaetano DE BARI, non sia in contrasto con il comma <c>, posto che il medesimo, denunciato una prima volta alla Procura della Repubblica di Potenza <si veda Richiesta e Decreto di Archiviazione di cui all’ Alleg. 8 lettera a) e "ridenunciato" con formale Esposto-Denuncia del 15 Marzo 1996 ("D" 13-b) ha ritenuto di richiedere il rinvio a giudizio del sottoscritto per il reato di cui all’art. 2, secondo comma, della Legge 516/82 (Alleg. 11-a)

Ritiene infatti il sottoscritto che, sul fatto specifico, si possa chiaramente evidenziare sa parte del suddetto P.M. un intento "intimidatorio". Poiché al suddetto affluiscono buona parte dei procedimenti legati a intervenuti fallimenti, essendo notoria la sua malleabilità e subalternità al potere politico ed economico del barese, sarebbe opportuno che, al pari delle circostanze esposte nella parte introduttiva - Pag. 2 e 3 -, si proceda ad ogni necessaria verifica.

 

f.to Mario Broglio Montani

Allegati N. 11 - come da indice all’inizio dell’esposto.