DEPOSIZIONE COMMENTATA DEL PM BARBA(Verbale del 31 Maggio 2005)
In queste pagine si leggono, tra l’altro, le seguente gravi affermazioni: A domanda del mio difensore Avv. Anania sulla circostanza che l’invio in archivio dell’esposto come atto non costituente notizia di reato risulta disposto lo stesso giorno 7 Luglio 1997 e cioè subito dopo la mia visita al P.M. dott. Barba tra le ore 13:15 e 13:30 nel corso della quale il P.M. affermò, categoricamente, che il fascicolo non gli era ancora stato trasmesso: “E’ verosimile ch’io l’abbia ricevuto anche se si trattava di un modello 45, “diciamo che io per mia abitudine, peraltro mi pare che abbia giá fatto una eccezione se io ho ricevuto il signor Montani, perché non ricevo nemmeno oggi e nemmeno nell’ambito del modelli 21, le parti. Anche se di parti ancora nella fase di indagine preliminare non si puó parlare, tanto meno evidentemente nell’ambito di fascicoli che sono stati scritti appunto come fatto non costituente reato. Quindi, se l’ho ricevuto evidentemente ho eccezionalmente fatto questo per venire incontro probabilmente al signor Broglio Montani che magari avrà detto che veniva... che veniva probabilmente da lontano. Quindi per una cortesia nei suoi confronti. E’ verosimile che, come spesso accade, diciamo il colloquio con la persona é stato lo spunto per esaminare gli atti del fascicolo, e quindi é verosimile che io nella stessa giornata, che come é noto non va soltanto dalle otto all’una, perché io passo circa dieci o undici ore in ufficio, abbia avuto modo con l’occasione di vedermelo quel fascicolo, come spesso avviene. La sollecitazione dell’avvocato, la sollecitazione della parte, in qualche modo ti... per conferire di fronte a migliaia di fascicoli chiaramente, ti da la possibilitá di esaminarlo, visto che ne hai già parlato e quindi é bene e opportuno non rimetterlo a posto magari in ordine diciamo di iscrizione, ma lo prendi e lo esamini e decidi su quello, quindi é verosimile che questo sia avvenuto, assolutamente si. Non me lo ricordo, eh, però é verosimile assolutamente, fa parte del mio modo anche di condurre insomma il mio lavoro.
Tutto quanto sopra raccontato è smentito dai fatti, nessuna eccezione o cortesia: come risulta a pagina 3 della Memoria 22 Febbraio 2002 – 5/6 Paragr. – rigo 2 e segg. “mi portai presso l’ufficio di quest’ultimo facendo presente al collaboratore, senza dire il mio nome, (n.d.r. - perchè risultava a mia conoscenza la difficoltà ad essere ricevuti dal Barba, cosa che egli stesso, candidamente, ammette nel corso della sua deposizione) che desideravo essere ricevuto. Venni fatto accomodare nella stanza del P.M. al quale, con copia del citato dossier (330 pp) in mano mi presentai con nome e cognome, informandolo che ero titolare e firmatario dell’esposto e che desideravo avere informazioni sulla posizione del medesimo. Il dott. Barba, dopo aver preso in mano il fascicolo e sfogliatolo per un momento mi disse che questo non gli era ancora pervenuto (e non che non lo aveva ancora visto - vedi sentenza) ed infatti, quando replicai che in Procura mi era stato detto che gli era stato trasmesso fin dal mese di Gennaio ’97, rispose, con apparente fermezza ma con una malcelata irritazione, che al suo ufficio nulla era ancora pervenuto e che pertanto, non avendone ancora preso visione, non era assolutamente in grado di fornirmi informazioni.” Quanto sopra, rappresentato nella “Memoria 14.12.1993” acquisita dal Comando Carabinieri di Arezzo il giorno 22 Gennaio 2004 è stato integrato dall’interrogativo, messo a verbale, di come il P.M. Barba abbia potuto, lo stesso giorno della mia visita, predisporre il provvedimento di invio in archivio senza aver ancora avuto dalla Procura il Fascicolo originale! L’affermazione, resa sotto giuramento, che proprio il colloquio con il sottoscritto possa essere stato lo spunto per esaminare gli atti del fascicolo, è da considerarse anch’essa, al pari dell’eccezione e della cortesia nei miei confronti, altrettanto menzognera! Rispondere il 7 Luglio 1997 a domanda del sottoscritto, categoricamente, di non aver ancora ricevuto il Fascicolo (si badi bene, composto da ben 330 fogli) e affermare poi in udienza che è verosimile che lo stesso giorno della mia visita (tra le 13:15 – 13:30) egli abbia avuto lo spunto per esaminare il (assai voluminoso) fascicolo decidendone l’invio in archivio, è altamente offensivo dell’intelligenza di chi legge! Pag. 8 Verbale – rigo 7 e segg.: “Quindi mi sarei, sostanzialmente limitato a trasmettere all’auto-cestinazione dei modelli 45 in quanto motivatamente con un provvedimento che ovviamente non ricordo, ma che é mia abitudine fare, ho motivato sulla insussistenza della notizia di reato piuttosto che sulla sua infondatezza, quindi ovviamente una situazione che non devo qui spiegare, chiaramente, é a monte diciamo cosi della necessità di fare delle attività di indagine finalizzate ad accertare la fondatezza di notizie di reato.” Orbene, sulla infondatezza delle notizie di reato ho qualcosa da dire al P.M. dott. Barba, al P.M. di Arezzo dott. Albergotti ed ai numerosi altri magistrati che hanno esaminato il citato dossier, a Potenza delegato al P.M. dott. Barba ed anche agli onesti e incorruttibili Magistrati del Tribunale di Bari che condannarono gli imputati (nella sentenza di Arezzo di afferma, contrariamente al vero “denunciati dall’imputato”) sulla base di un semplice Promemoria del 25 Maggio 1992 <senza nomi e cognomi, solo rievocazione di avvenimenti trascorsi- “dossier - inserto 1”>) rimesso al Giudice del Fallimento di Bari. Ritengo grave, anzi gravissimo che nessuno di questi Magistrati conosca il significato da attribuire al termine “Concessionario Esclusivista”. Occorre ricordare che i fatti oggetto del Processo e della condanna in Primo grado del 21 Dicembre 1994, risalivano al 1982-83 ed il Contratto di Concessione Esclusiva Olivetti dava mandato di operare solo ed esclusivamente nel territorio assegnato, significato questo che si trova ancora nelle pubblicazioni di diritto. Se è vero che come, ex “Concessionario Esclusivista Olivetti per la zona di Putignano” conoscevo e ricordo bene il consolidato “Sistema Olivetti” per l’acquisizione delle licitazioni da parte degli Enti Pubblici (concertare le offerte con due colleghi vicini quando, addirittura come è avvenuto per la licitazione alla USL/BA14 a base della condanna in primo grado, utilizzare i fogli di carta intestata delle altre due concessionarie per formalizzare gli altri due preventivi necessari all’Ente (..almeno 3 offerte), dattiloscriverle con la stessa machina da scrivere e omettere, considerata la consolidata e collaudata prassi in uso, i riferimenti alla Lettera di Invito e ogni altra clausula prevista a pena di nullità) è altrettanto vero che un Magistrato debba ben conoscere, oltre ai codici, anche le norme di diritto commerciale e valutare le eventuali notizie di reato che gli pervengono con il massimo rigore, imparzialità, onesta, competenza e, qualora emerga dal documento al suo esame, l’ipotesi che possa reiterarsi un qualsiasi reato di natura penale, adottare i necessari provvedimenti affinché i reati prospettati possano venire impediti. |
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INDEGNO TOGA DI FOGNA insieme a tutti coloro che ti hanno protetto al Ministero della Giustizia ed al C.S.M. - Comitato Sostegno Magistrati ed alla sussidiaria C.S.M. - Cechi, Sordi, Muti e f.d.p.
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E veniamo al P.M. dott. Barba con i seguenti dati di fatto, incontestabili: · Il P.M. Barba ha avuto al suo esame dalla fine di Gennaio ‘97 al 7 Luglio 1997 il più volte citato dossier “Giustizia in Puglia” ma, sappiamo dalla deposizione, che egli verosimilmente, dopo la mia visita (cioè nel pomeriggio dello stesso 7 Luglio ’97) lo avrebbe esaminato e deciso di inviarlo in archivio come atto non costituente notizia di reato. Orbene, il medesimo sembra non ricordare che proprio sulla base di uno dei 330 fogli (“Appello-Denuncia”- Allegato 14) facenti parte del fascicolo a lui delegato, portò il suo collega dott. Severini a richiedere il mio rinvio a giudizio per calunnia contro i magistrati di Bari. Dopo la prima udienza del 26 Aprile 1999 (nel corso della quale ribadii e confermai nella Memoria 26 Aprile 1999 le accuse di falsità in atti giudiziari commessa dai magistrati della Corte di Appello di Bari) il 14 Giugno 1999, nell’udienza conclusiva, fu proprio il P.M. dott. Barba, che nelle 330 pagine del mio esposto non trovò elementi di reato, a sostenere in questa occasione l’accusa e chiedere la mia condanna a ben 2 anni e sei mesi di reclusione.
· Il P.M. Barba non conosceva il significato da attribuire a “Concessionaria Esclusiva” che è ancora oggi ben chiarito consultando un qualsiasi manuale di diritto? Bene, se avesse fatto il suo dovere di magistrato inquirente, con onestà, diligenza e imparzialità (e non come affermato testualmente e, penso gravemente, nella sua deposizione che “che io per mia abitudine, peraltro mi pare che abbia giá fatto una eccezione se io ho ricevuto il signor Montani, perché non ricevo nemmeno oggi e nemmeno nell’ambito del modelli 21, le parti” rispettando i doveri impostogli dalla carica di esaminare con scrupolo ogni esposto o denuncia, ascoltare le parti, sia lese che imputati, astenendosi dal fare uso strumentale del suo potere doveva, come peraltro espressamente richiesto in calce all’esposto, convocarmi per approfondire la grave accusa da me mossa contro gli alti Magistrati di Bari e cioè la falsità in atti giudiziari commessa dai medesimi. Il P.M. dott. Barba invece, non solo ha negato, a sei mesi dalla delega al suo ufficio della denuncia, di aver avuto il fascicolo così impedendomi di meglio chiarire la gravità e le conseguenze, fisiche, morali ed economiche conseguenti alla riforma della sentenza di primo grado ma, “eccezionalmente e per cortesia”, quando venne informato dal suo collaboratore, nelle mattinate del 15 e 17 Settembre, che il sottoscritto, “venuto da molto lontano” era in attesa di essere ricevuto mi ha fatto riferire che era “troppo impegnato” circostanza questa legata all’ironica missiva inviatagli il 18 Giugno del 2002, copia della quale, con allegata la “Lettera Aperta...” del 1 Marzo 2000, trasmisi per conoscenza al Procuratore Capo della Repubblica di Roma. A questo proposito, visto che nei verbali e nella sentenza si parla di intercettazioni telefoniche, è bene rappresentare che la “Lettera Aperta..” del 18 Giugno 2002 venne formalizzata subito dopo aver ricevuto una telefonata dal dott. Giorgio Bernardi dell’Associttadini di Roma, (il soggetto, non rivelato in udienza, sotto intercettazione telefonica forse perche disposte abusivamente!) che avendo linkato il mio sito all’indirizzo http://www.associttadini.org/tangentopoli/index.html ben conosceva i contenuti ed i rilievi da me mossi al P.M. dott. Barba della Procura di Potenza. La suddetta telefonata, come il Dott. Bernardi potrà confermare, tendeva a conoscere se il Dott. Barba della “Lettera Aperta..” presente nel mio sito non fosse, per caso, lo stesso in servizio alla Procura di Roma. Chiesi ovviamente al mio interlocutore il perchè dell’interesse e la risposta fu che la “curiosità” era dovuta alle tante analogie di comportamento tra il Barba di Potenza e quello di Roma. Risolsi in meno di un’ora il dubbio telefonando alla Procura di Potenza e, quando di li a poco fui richiamato dal dott. Bernardi, gli confermai che non si trattava di omonimia ma che effettivamente i due PP.MM. erano la stessa persona. Da qui l’idea di formulare l’ironica “lettera di congratulazioni” che ha poi deciso il dott. Barba a presentare querela per diffamazione. · Il fatidico e infausto 7 Luglio 1997 - Ammette il P.M., nella sua deposizione, che è verosimile che dopo la mia visita abbia esaminato l’incarto e deciso di inviarlo in archivio, ma deve spiegare il Dott. Barba come può aver fatto a visionare il fascicolo che ancora non gli era stato trasmesso! Un Lapsus? Ci si può equivocare su una denuncia di 3-4 pagine, non di un fascicolo composto da ben 330 pagine. Allora, se è vero come è vero che il provvedimento di invio in archivio è stato preparato subito dopo il mio congedo tra le 13:15 e le 13:30 di quel 7 Luglio 1997, egli conosceva bene i contenuti del “dossier” e la decisione dell’ invio in archivio è nata proprio dalla mia visita e questo per porre al sicuro da inevitabili conseguenze giudiziarie, i Magistrati della Corte di Appello di Bari che riformarono la sentenza del Tribunale di Bari); · Insussistenza nel fascicolo, secondo il P.M. Barba, di alcuna notizia di reato. Dopo la svista del P.M. sull’Inserto 14 (Appello-Denuncia del 25 Dicembre 1995) l’ultimo dei 330 fogli costituenti il Fascicolo a lui delegato, e la palese contraddizione tra la deliberata sua insussitenza il 7 Luglio del 1997, e la severa richiesta di condanna, per il medesimo “Inserto 14”, a due anni e sei mesi di reclusione nell’udienza conclusiva del 14 Giugno 1999 (come risulta a pag. 11 del Verbale del 31 Maggio 2005 è stata acquisita agli atti copia della fonoregistrazione della requisitoria del P.M. Barba) uno dei primi paragrafi, il punto 2 del Fascicolo (Atteso), inviato in archivio dal P.M. Barba, dove testualmente si legge: “che anche il più’ modesto inquirente, oltre alla dirittura morale, onestà ed imparzialità, debba risultare dotato non solo di discernimento ma anche di un minimo di perspicacia, è mia ferma convinzione (per quanto andrò ad esporre e documentare in prosieguo) che già nel procedimento nato dall’esposto dei due consiglieri comunali vi fossero elementi di grave rilevanza penale nei confronti degli amministratori comunali di Castellana Grotte e del “Concessionario Esclusivista Olivetti” per la zona di PUTIGNANO sig. Vittorio SPEDICATI. A maggior ragione, le indagini esperite a seguito dell’apertura del Fascicolo 8808/93/21 R.G. Bari, nato dal mio esposto del 12.06.1993, non potevano non ravvisare i reati di abuso di atti di ufficio, turbative d’asta e corruzione se non addirittura associazione a delinquere. Non è fantasia ipotizzare che, se al posto del P.M. dr. DE BARI ed ancora prima del Dr. BISCEGLIA, ci fosse stato un P.M. comparabile, per acume e intuizione, al dr. DI PIETRO, noi avremmo avuto la nascita di Tangentopoli già nel 1989, con l’estensione delle indagini a tutte le Procure d’Italia, posto che sarebbe risultato subito oltremodo palese e facilmente riscontrabile in decine di migliaia di Delibere (Giunte Comunali, Provinciali, Regionali, Comitati di Gestione USL ecc. ecc.) che i “Concessionari Esclusivisti Olivetti” <autorizzati quindi per contratto ad operare limitatamente ed esclusivamente nel proprio territorio> non potevano, se non in virtù di poco leciti, reciproci accordi di convenienza, presentare preventivi ad Enti (Ospedali, Comuni, USL, Scuole ed altre Istituzioni locali) aventi sede in zone non di propria competenza!”Ed ancora, se avesse considerato (e questo vale sia per il dott. Barba che per il P.M. di Arezzo dott. Albergotti) la “Memoria 26 Aprile 1999” agli atti di Potenza e di Arezzo, avrebbe potuto avere avuto contezza e conferma di quanto al paragrafo precedente. In particolare: il richiamo al “Volantino” diffuso dal Concessionario Esclusivista Olivetti di Gioia del Colle (competente peri il Comune di Acquaviva delle Fonti, sede della USL BA/14, il cui Presidente ed un Consigliere furono condannati dal Tribunale il 21 Dicembre del 1994, sentenza poi riformata dalla Corte di Appello di Bari il 20 Novembre 1995) inserito come “allegato 4g” nell’Esposto-Integr al dossier del 24 Ottobre 1997, documento anche questo acquisito agli atti di Potenza e di Arezzo. Se avesse voluto approfondire la questione “Concesionaria Esclusivista….” avrebbe avuto conferma, dai preventivi-offerte allegate in calce alla Sentenza di primo grado che ciascuna di queste portavano l’intestazione “Ditta….. - Concesionaria Esclusivista Olivetti per la zona di…” (Allegato 6 Dossier al suo esame) e che l’unica offerta regolare era quella della Stile Ufficio del sottoscritto, mentre le altre tre, due delle quali scritte con la stessa macchina per scrivere del competente Concessionario di Gioia del Colle, erano da ritenersi irregolari per tre gravi motivi:1. Concertazione delle Offerte e Turbativa d’Asta (per la verità uso diretto delle carte intestate scambiate con i due colleghi concessionari Olivetti di Monopoli e Putignano);2. La sola offerta, solo apparentemente regolare, risulta essere quella della ditta Carlo Criacci – Concessionaria Esclusivista per la zona di Gioia del Colle – che, ottemperando alle clausule previste espressamente dalla lettera di invito, pena la nullità, riporta i termini di consegna, garanzia, pagamento ecc. a differenza delle altre due (cosiddette di appoggio) che, oltre a risultare essere state scritte con la stessa macchina per scrivere, dimenticano di precisare le suddette condizioni di fornitura.3. I Miracoli…! Mentre l’offerta del competente concessionario per la zona di Acquaviva delle Fonti, sede della USL/Ba 14, è datata 18 Ottobre 1982 e fa seguito all’invito della USL del 13 Ottobre - Prot. 6351 – quella della Concesionaria Olivetti di Monopoli è addirittura datata 14 Ottobre, un vero miracolo se si considera che dopo la formalizzazione degli inviti (13 Ottobre) questi devono essere avviati all’Ufficio Postale e spediti a mezzo raccomandata. Verificare per credere: L’offerta della Concessionaria di Monopoli , che dista più di 40 Km. dalla sede USL, ha ricevuto l’invito lo stesso giorno o il succesivo di buon mattino, se è vero come è vero (dossier Giustizia in Puglia – Alleg. 6 – dopo Sentenza del Tribunale) che l’offerta alla USL risulta formulata in data 14 Ottobre 1982;4. Irregolarità per non essere le due offerte di “appoggio” regolarmente iscritte all’Albo dei Fornitori della USL BA/14, in quanto la loro iscrizione era limitata ai soli Enti aventi sede nel loro territorio;5. Irregolarità per essere i titolari delle tre ditte tutti soci nella SISTEM s.r.l. di Bari.
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LE RESPONSABILITA’ DEL PM BARBA |
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ALLEGATO N. 1
L’autore del sito, Mario Broglio Montani, si assume la piena responsabilità nel contravvenire a quando disposto dalla Procura della Repubblica di Perugia (reiterando perciò i reati a lui contestati) per il grave motivo che sia il GIP dr.ssa Claudia Matteini che ha firmato il Decreto di Sequestro, sia il P.M. procedente dott. Petrazzini, hanno reiteratamente disatteso il cortese invito a far rimuovere l’illegale accostamento del sito sequestrato http://www.brogliomontani.it a quello http://www.digitalsin.org sottoposto a sequestro dalla Procura della Repubblica di Roma nel 2001 e che sembra riconducibile a fatti pedofilia. Questa dolosa inerzia avanza il sospetto, legittimo, che il tutto sia finalizzato a screditare l’accusatore del P.M. dott. Vincenzo Barba, promotore del sequestro, ora alla Procura della Repubblica di Roma (già a quella di Potenza) e far si che le gravi accuse a questi mosse da Broglio Montani possano essere ritenute poco veritiere in quanto provenienti da un presunto pedofilo, grafomane e/o mitomane. Come mai alla Procura di Perugia, per realizzare la videata da sostituire all’Home page del sito http://www.brogliomontani.it, sono ricorsi ad una copia di un Decreto di Sequestro disposto dalla Procura di Roma, modificando soltanto gli estremi del Decreto e l’intestazione della Procura e lasciando invariato il link che riporta al sito http://www.digitalsin.org? Chi è il P.M. romano che ha richiesto il sequestro del sito http://www.digitalsin.org “accostato” al sito sequestrato dal GIP di Perugia? Chi ha fornito agli Agenti della Polizia Postale di Perugia il Floppy Disk duplicato a Roma e copiato sull’Home Page di Broglio Montani? La Denuncia-Diffida presentata il 7 Settembre 2002 al Comando Stazione Carabinieri di Putignano contro la Procura della Repubblica di Perugia riuscirà a fare Giustizia? In data 15 Ottobre 2002 è stata presentata, per tramite del Comando Stazione Carabinieri di Putignano, formale Denuncia contro il P.M. dott. Vincenzo Barba, già P.M. alla Procura di Potenza, ora in servizio alla Procura di Roma. I reati a lui attribuiti vanno dall’abuso di potere alla omissione di atti di ufficio, alla violazione dell’art. 408 c.p.p., ed alle norme sulla competenza territoriale nonchè alla diffamazione e alla calunnia aggravata.
Tutto quanto sopra premesso c’è la novità che il Tribunale di Perugia ha trasmesso il Fascicolo, per competenza, al Tribunale di Arezzo. Quest’ultimo, in data 12 Ottobre 2002, tenuta presente la segnalazione dell’anomalo accostamento del mio sito ad altro “che nulla risulta abbia a che fare coi fatti di cui al presente procedimento” ne ha disposto la rimozione e qualsiasi altra possibilità di siffatti inconvenienti. ALLEGATO N. 2
From: fausto cerulli To: Giorgio Bernardi Sent: Wednesday, August 28, 2002 2:48 PM Subject: Re: Sequestro sito
Secondo me, a parte la possibilità di una svista, il sito dovrebbe esse stato sottoposto a sequestro nell' ambito di un procedimento promosso dalla Procura di Roma, come risulta da una cliccata specifica e precisa. ......Non ci risultano casi di sequestro di un sito con altra motivazione che non sia la pedofilia, e mi insospettisce il rinvio che la Procura di Perugia fa ad un procedimento penale promosso dalla Procura di Roma. ciao. fausto.--- From: fausto cerulli To: Giorgio Bernardi CC: Mario Broglio Montani Sent: Wednesday, August 28, 2002 2:55 PM Subject: Re: Il sito prosegue così. poi non leggo altro.
Scusami tanto, ma che ci mette Broglio Montani a farsi
spedire, tramite
From: Fausto Cerulli To: giorgio_bernardi Sent: Wednesday, August 28, 2002 7:19 PM Subject: Sequestro sito Sì, ma non capisco perchè nella prima schermata c'era addirittura la data del 28 e perchè in un secondo clic appare il decreto della Procura di Roma. E' proprio sicuro che non ci sia connessione tra il decreto di Roma e quello di Perugia? |
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ALLEGATO N. 3 Da: Mario Broglio Montani Data: Giovedì 29 Agosto 2002 15:53 A: tribunale.perugia@giustizia.it Oggetto: Sequestro Sito Alla cortese attenzione del GIP dr.ssa Claudia Matteini Ho preso atto del Decreto di Sequestro da Lei disposto. In attesa di ricevere copia del fascicolo (già richiesto alla Cancelleria GIP) Le sarei grato se vorrà rimuovere una seconda anomalia commessa dagli agenti postali: La prima, riguardante la data del sequestro (27/08/2002) risultava effettuata il 28/08/2002. Dopo una telefonata all’Ispettore Segatori (?) della Polizia Postale di Perugia, in serata veniva corretta; La seconda, scoperta grazie ad una segnalazione che mi vedeva coinvolto in ben due Decreti di Sequestro (il Suo ed un’altro emesso dalla Procura di Roma) riguarda il link http://www.brogliomontani.it Potrà verificare Lei stessa che, cliccandoci sopra, appare la seguente schermata che, con la mia vicenda, non ha nulla a che vedere. La ringrazio anticipatamente per la rimozione.
Ministero dell'Interno DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZADirezione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni AREA INTERNET SOTTOPOSTA A SEQUESTRO DECRETO NR. 34179/01 DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
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Per quanto attiene la vicenda che mi vede coinvolto Le preciso fin d’ora che la Sua decisione affossa, almeno temporaneamente, ogni mia iniziativa tesa ad ottenere Verità e Giustizia dalla Magistratura e questo nell’interesse dell’Istituzione stessa e della maggioranza dei Magistrati onesti ed imparziali. Io sono particolarmente ossequioso della Magistratura e per questo sono a disposizione del Suo Ufficio tramite Ufficiali di PG o, se questo non è possibile, anche direttamente dietro Sua convocazione a Perugia. Distinti ossequi. Mario Broglio Montani Copia del presente messaggio è stato anche trasmesso al Fax 075-5723806 della Procura di Perugia all’attenzione del P.M. dott. Petrazzini in data 4 Settembre 2002 ore 11:57 circa.
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ALLEGATO N. 4
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ALLEGATO N. 5
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