DEPOSIZIONE COMMENTATA DEL PM BARBA

(Verbale del 31 Maggio 2005)

 

In queste pagine si leggono, tra l’altro, le seguente gravi affermazioni:

A domanda del mio difensore Avv. Anania sulla circostanza che l’invio in archivio dell’esposto come atto non costituente notizia di reato risulta disposto lo stesso giorno 7 Luglio 1997 e cioè subito dopo la mia visita al P.M. dott. Barba tra le ore 13:15 e 13:30 nel corso della quale il P.M. affermò, categoricamente, che il fascicolo non gli era ancora stato trasmesso: “E’ verosimile ch’io l’abbia ricevuto anche se si trattava di un modello 45, “diciamo che io per mia abitudine, peraltro mi pare che abbia giá fatto una eccezione se io ho ricevuto il signor Montani, perché non ricevo nemmeno oggi e nemmeno nell’ambito del modelli 21, le parti. Anche se di parti ancora nella fase di indagine preliminare non si puó parlare, tanto meno evidentemente nell’ambito di fascicoli che sono stati scritti appunto come fatto non costituente reato. Quindi, se l’ho ricevuto evidentemente ho eccezionalmente fatto questo per venire incontro probabilmente al signor Broglio Montani che magari avrà detto che veniva... che veniva probabilmente da lontano. Quindi per una cortesia nei suoi confronti. E’ verosimile che, come spesso accade, diciamo il colloquio con la persona é stato lo spunto per esaminare gli atti del fascicolo, e quindi é verosimile che io nella stessa giornata, che come é noto non va soltanto dalle otto all’una, perché io passo circa dieci o undici ore in ufficio, abbia avuto modo con l’occasione di vedermelo quel fascicolo, come spesso avviene. La sollecitazione dell’avvocato, la sollecitazione della parte, in qualche modo ti... per conferire di fronte a migliaia di fascicoli chiaramente, ti da la possibilitá di esaminarlo, visto che ne hai già parlato e quindi é bene e opportuno non rimetterlo a posto magari in ordine diciamo di iscrizione, ma lo prendi e lo esamini e decidi su quello, quindi é verosimile che questo sia avvenuto, assolutamente si. Non me lo ricordo, eh, però é verosimile assolutamente, fa parte del mio modo anche di condurre insomma il mio lavoro.

 

Tutto quanto sopra raccontato è smentito dai fatti, nessuna eccezione o cortesia: come risulta a pagina 3 della Memoria 22 Febbraio 2002 – 5/6 Paragr. – rigo 2 e segg. “mi portai presso l’ufficio di quest’ultimo facendo presente al collaboratore, senza dire il mio nome, (n.d.r. - perchè risultava a mia conoscenza la difficoltà ad essere ricevuti dal Barba, cosa che egli stesso, candidamente, ammette nel corso della sua deposizione) che desideravo essere ricevuto. Venni fatto accomodare nella stanza del P.M. al quale, con copia del citato dossier (330 pp) in mano mi presentai con nome e cognome, informandolo che ero titolare e firmatario dell’esposto e che desideravo avere informazioni sulla posizione del medesimo. Il dott. Barba, dopo aver preso in mano il fascicolo e sfogliatolo per un momento mi disse che questo non gli era ancora pervenuto (e non che non lo aveva ancora visto - vedi sentenza) ed infatti, quando replicai che in Procura mi era stato detto che gli era stato trasmesso fin dal mese di Gennaio ’97, rispose, con apparente fermezza ma con una malcelata irritazione, che al suo ufficio nulla era ancora pervenuto e che pertanto, non avendone ancora preso visione, non era assolutamente in grado di fornirmi informazioni.”

Quanto sopra, rappresentato nella “Memoria 14.12.1993” acquisita dal Comando Carabinieri di Arezzo il giorno 22 Gennaio 2004 è stato integrato dall’interrogativo, messo a verbale, di come il P.M. Barba abbia potuto, lo stesso giorno della mia visita, predisporre il provvedimento di invio in archivio senza aver ancora avuto dalla Procura il Fascicolo originale!

L’affermazione, resa sotto giuramento, che proprio il colloquio con il sottoscritto possa essere stato lo spunto per esaminare gli atti del fascicolo, è da considerarse anch’essa, al pari dell’eccezione e della cortesia nei miei confronti, altrettanto menzognera! Rispondere il 7 Luglio 1997 a domanda del sottoscritto, categoricamente, di non aver ancora ricevuto il Fascicolo (si badi bene, composto da ben 330 fogli) e affermare poi in udienza che è verosimile che lo stesso giorno della mia visita (tra le 13:15 – 13:30) egli abbia avuto lo spunto  per esaminare il (assai voluminoso) fascicolo decidendone l’invio in archivio, è altamente offensivo dell’intelligenza di chi legge!

Pag. 8 Verbale – rigo 7 e segg.: “Quindi mi sarei, sostanzialmente limitato a trasmettere all’auto-cestinazione dei  modelli  45 in quanto motivatamente con un provvedimento che ovviamente non ricordo, ma che é mia abitudine fare, ho motivato sulla insussistenza della notizia di reato piuttosto che sulla sua infondatezza, quindi ovviamente una situazione che non devo qui spiegare, chiaramente, é a monte diciamo cosi della necessità di fare delle attività di indagine finalizzate ad accertare la fondatezza di notizie di reato.”

 DELINQUENTE

Orbene, sulla infondatezza delle notizie di reato ho qualcosa da dire al P.M. dott. Barba, al P.M. di Arezzo dott. Albergotti ed ai numerosi altri magistrati che hanno esaminato il citato dossier, a Potenza delegato al P.M. dott. Barba ed anche agli onesti e incorruttibili Magistrati del Tribunale di Bari che condannarono gli imputati (nella sentenza di Arezzo di afferma, contrariamente al vero “denunciati dall’imputato”) sulla base di un semplice Promemoria del 25 Maggio 1992 <senza nomi e cognomi, solo rievocazione di avvenimenti trascorsi- “dossier - inserto 1”>) rimesso al Giudice del Fallimento di Bari.

Ritengo grave, anzi gravissimo che nessuno di questi Magistrati conosca il significato da attribuire al termine “Concessionario Esclusivista”. Occorre ricordare che i fatti oggetto del Processo e della condanna in Primo grado del 21 Dicembre 1994, risalivano al 1982-83 ed il Contratto di Concessione Esclusiva Olivetti dava mandato di operare solo ed esclusivamente nel territorio assegnato, significato questo che si trova ancora nelle pubblicazioni di diritto.

Se è vero che come, ex “Concessionario Esclusivista Olivetti per la zona di Putignano” conoscevo e ricordo bene il consolidato “Sistema Olivetti” per l’acquisizione delle licitazioni da parte degli Enti Pubblici (concertare le offerte con due colleghi vicini quando, addirittura come è avvenuto per la licitazione alla USL/BA14 a base della condanna in primo grado, utilizzare i fogli di carta intestata delle altre due concessionarie per formalizzare gli altri due preventivi necessari all’Ente (..almeno 3 offerte), dattiloscriverle con la stessa machina da scrivere e omettere, considerata la consolidata e collaudata prassi in uso, i riferimenti alla Lettera di Invito e ogni altra clausula prevista a pena di nullità) è altrettanto vero che un Magistrato debba ben conoscere, oltre ai codici, anche le norme di diritto commerciale e valutare le eventuali notizie di reato che gli pervengono con il massimo rigore, imparzialità, onesta, competenza e, qualora emerga dal documento al suo esame,  l’ipotesi che possa reiterarsi un qualsiasi reato di natura penale, adottare i necessari provvedimenti affinché i reati prospettati possano venire impediti.

INDEGNO TOGA DI FOGNA

insieme a tutti coloro che ti hanno protetto al Ministero della Giustizia ed al

C.S.M. - Comitato Sostegno Magistrati

 ed alla sussidiaria

C.S.M. - Cechi, Sordi, Muti e f.d.p.

 

E veniamo al P.M. dott. Barba con i seguenti dati di fatto, incontestabili:

·        Il P.M. Barba ha avuto al suo esame dalla fine di Gennaio ‘97 al 7 Luglio 1997 il più volte citato dossier “Giustizia in Puglia” ma, sappiamo dalla deposizione, che egli verosimilmente, dopo la mia visita (cioè nel pomeriggio dello stesso 7 Luglio ’97) lo avrebbe esaminato e deciso di inviarlo in archivio come atto non costituente notizia di reato. Orbene, il medesimo sembra non ricordare che proprio sulla base di uno dei 330 fogli (“Appello-Denuncia”- Allegato 14) facenti parte del fascicolo a lui delegato, portò il suo collega dott. Severini a richiedere il mio rinvio a giudizio per calunnia contro i magistrati di Bari. Dopo la prima udienza del 26 Aprile 1999 (nel corso della quale ribadii e confermai nella Memoria 26 Aprile 1999 le accuse di falsità in atti giudiziari commessa dai magistrati della Corte di Appello di Bari) il 14 Giugno 1999, nell’udienza conclusiva, fu proprio il P.M. dott. Barba, che nelle 330 pagine del mio esposto non trovò elementi di reato, a sostenere in questa occasione l’accusa e chiedere la mia condanna a ben 2 anni e sei mesi   di reclusione.

 

·        Il P.M. Barba non conosceva il significato da attribuire a “Concessionaria Esclusiva” che è ancora oggi ben chiarito consultando un qualsiasi manuale di diritto? Bene, se avesse fatto il suo dovere di magistrato inquirente, con onestà, diligenza e imparzialità (e non come affermato testualmente e, penso gravemente, nella sua deposizione che “che io per mia abitudine, peraltro mi pare che abbia giá fatto una eccezione se io ho ricevuto il signor Montani, perché non ricevo nemmeno oggi e nemmeno nell’ambito del modelli 21, le parti rispettando i doveri impostogli dalla carica di esaminare con scrupolo ogni esposto o denuncia, ascoltare le parti, sia lese che imputati, astenendosi dal fare uso strumentale del suo potere doveva, come peraltro espressamente richiesto in calce all’esposto, convocarmi per approfondire la grave accusa da me mossa contro gli alti Magistrati di Bari e cioè la falsità in atti giudiziari commessa dai medesimi.

     Il P.M. dott. Barba invece, non solo ha negato, a sei mesi dalla delega al suo ufficio della denuncia, di aver avuto il fascicolo così impedendomi di meglio chiarire la gravità e le conseguenze, fisiche, morali ed economiche conseguenti alla riforma della sentenza di primo grado ma, “eccezionalmente e per cortesia”, quando venne informato dal suo collaboratore, nelle mattinate del 15 e 17 Settembre, che il sottoscritto, “venuto da molto lontano” era in attesa di essere ricevuto mi ha fatto riferire che era “troppo impegnato” circostanza questa legata all’ironica missiva inviatagli il 18 Giugno del 2002, copia della quale, con allegata la “Lettera Aperta...” del 1 Marzo 2000, trasmisi per conoscenza al Procuratore Capo della Repubblica di Roma.

A questo proposito, visto che nei verbali e nella sentenza si parla di intercettazioni telefoniche, è bene rappresentare che la “Lettera Aperta..” del 18 Giugno 2002 venne formalizzata subito dopo aver ricevuto una telefonata dal dott. Giorgio Bernardi dell’Associttadini di Roma, (il soggetto, non rivelato in udienza, sotto intercettazione telefonica forse perche disposte abusivamente!) che avendo linkato il mio sito all’indirizzo

http://www.associttadini.org/tangentopoli/index.html ben conosceva i contenuti ed i rilievi da me mossi al P.M. dott. Barba della Procura di Potenza.

La suddetta telefonata, come il Dott. Bernardi potrà confermare, tendeva a conoscere se il Dott. Barba della “Lettera Aperta..” presente nel mio sito non fosse, per caso, lo stesso in servizio alla Procura di Roma. Chiesi ovviamente al mio interlocutore il perchè dell’interesse e la risposta fu che la “curiosità” era dovuta alle tante analogie di comportamento tra il Barba di Potenza e quello di Roma. Risolsi in meno di un’ora il dubbio telefonando alla Procura di Potenza e, quando di li a poco fui richiamato dal dott. Bernardi, gli confermai che non si trattava di omonimia ma che effettivamente i due PP.MM. erano la stessa persona. Da qui l’idea di formulare l’ironica “lettera di congratulazioni” che ha poi deciso il dott. Barba a presentare querela per diffamazione.

·        Il fatidico e infausto 7 Luglio 1997 - Ammette il P.M., nella sua deposizione, che è verosimile che dopo la mia visita abbia esaminato l’incarto e deciso di inviarlo in archivio, ma deve spiegare il Dott. Barba come può aver fatto a visionare il fascicolo che ancora non gli era stato trasmesso! Un Lapsus? Ci si può equivocare su una denuncia di 3-4 pagine, non di un fascicolo composto da ben 330 pagine. Allora, se è vero come è vero che il provvedimento di invio in archivio è stato preparato subito dopo il mio congedo tra le 13:15 e le 13:30 di quel 7 Luglio 1997, egli conosceva bene i contenuti del “dossier” e la decisione dell’ invio in archivio è nata proprio dalla mia visita e questo per porre al sicuro da inevitabili conseguenze giudiziarie, i Magistrati della Corte di Appello di Bari che riformarono la sentenza del Tribunale di Bari);

·        Insussistenza nel fascicolo, secondo il P.M. Barba, di alcuna notizia di reato. Dopo la svista del P.M. sull’Inserto 14 (Appello-Denuncia del 25 Dicembre 1995) l’ultimo dei 330 fogli costituenti il Fascicolo a lui delegato, e la palese contraddizione tra la deliberata sua insussitenza il 7 Luglio del 1997, e la severa richiesta di condanna, per il medesimo “Inserto 14”, a due anni e sei mesi di reclusione nell’udienza conclusiva del 14 Giugno 1999 (come risulta a pag. 11 del Verbale del 31 Maggio 2005 è stata acquisita agli atti copia della fonoregistrazione della requisitoria del P.M. Barba) uno dei primi paragrafi, il punto 2 del Fascicolo (Atteso), inviato in archivio dal P.M. Barba, dove testualmente si legge:

“che anche il più’ modesto inquirente, oltre alla dirittura morale, onestà ed imparzialità, debba risultare dotato non solo di discernimento ma anche di un minimo di perspicacia, è mia ferma convinzione (per quanto andrò ad esporre e documentare in prosieguo) che già nel procedimento nato dall’esposto dei due consiglieri comunali vi fossero elementi di grave rilevanza penale nei confronti degli amministratori comunali di Castellana Grotte e del “Concessionario Esclusivista Olivetti” per la zona di PUTIGNANO sig. Vittorio SPEDICATI. A maggior ragione, le indagini esperite a seguito dell’apertura del Fascicolo 8808/93/21 R.G. Bari, nato dal mio esposto del 12.06.1993, non potevano non ravvisare i reati di abuso di atti di ufficio, turbative d’asta e corruzione se non addirittura associazione a delinquere. Non è fantasia ipotizzare che, se al posto del P.M. dr. DE BARI ed ancora prima del Dr. BISCEGLIA, ci fosse stato un P.M. comparabile, per acume e intuizione, al dr. DI PIETRO, noi avremmo avuto la nascita di Tangentopoli già nel 1989, con l’estensione delle indagini a tutte le Procure d’Italia, posto che sarebbe risultato subito oltremodo palese e facilmente riscontrabile in decine di migliaia di Delibere (Giunte Comunali, Provinciali, Regionali, Comitati di Gestione USL ecc. ecc.) che i “Concessionari Esclusivisti Olivetti” <autorizzati quindi per contratto ad operare limitatamente ed esclusivamente nel proprio territorio> non potevano, se non in virtù di poco leciti, reciproci accordi di convenienza, presentare preventivi ad Enti (Ospedali, Comuni, USL, Scuole ed altre Istituzioni locali) aventi sede in zone non di propria competenza!”
 
Ed ancora, se avesse considerato (e questo vale sia per il dott. Barba che per il P.M. di Arezzo dott. Albergotti) la “Memoria 26 Aprile 1999” agli atti di Potenza e di Arezzo,  avrebbe potuto avere avuto contezza e conferma di quanto al paragrafo precedente. In particolare: il richiamo al “Volantino” diffuso dal Concessionario Esclusivista Olivetti di Gioia del Colle (competente peri il Comune di Acquaviva delle Fonti, sede della USL BA/14, il cui Presidente ed un Consigliere furono condannati dal Tribunale il 21 Dicembre del 1994, sentenza poi riformata dalla Corte di Appello di Bari il 20 Novembre 1995) inserito come “allegato 4g” nell’Esposto-Integr al dossier del 24 Ottobre 1997, documento anche questo acquisito agli atti di Potenza e di Arezzo. Se avesse voluto approfondire la questione “Concesionaria Esclusivista….” avrebbe avuto conferma, dai preventivi-offerte allegate in calce alla Sentenza di  primo grado che ciascuna di queste portavano l’intestazione “Ditta….. - Concesionaria Esclusivista Olivetti per la zona di…(Allegato 6 Dossier al suo esame) e che l’unica offerta regolare era quella della Stile Ufficio del sottoscritto, mentre le altre tre, due delle quali scritte con la stessa macchina per scrivere del competente Concessionario di Gioia del Colle, erano da ritenersi irregolari per tre gravi motivi:
1.      Concertazione delle Offerte e Turbativa d’Asta (per la verità uso diretto delle carte intestate scambiate con i due colleghi concessionari Olivetti di Monopoli e Putignano);
2.      La sola offerta, solo apparentemente regolare, risulta essere quella della ditta Carlo Criacci – Concessionaria Esclusivista per la zona di Gioia del Colle – che, ottemperando alle clausule previste espressamente dalla lettera di invito, pena la nullità, riporta i termini di consegna, garanzia, pagamento ecc. a differenza delle altre due (cosiddette di appoggio) che, oltre a risultare essere state scritte con la stessa macchina per scrivere, dimenticano di precisare le suddette condizioni di fornitura.
3.      I Miracoli…! Mentre l’offerta del competente concessionario per la zona di Acquaviva delle Fonti, sede della USL/Ba 14, è datata 18 Ottobre 1982 e fa seguito all’invito della USL del 13 Ottobre - Prot. 6351 – quella della Concesionaria Olivetti di Monopoli è addirittura datata 14 Ottobre, un vero miracolo se si considera che dopo la formalizzazione degli inviti (13 Ottobre) questi devono essere avviati all’Ufficio Postale e spediti a mezzo raccomandata.  Verificare per credere: L’offerta della Concessionaria di Monopoli , che dista più di 40 Km. dalla sede USL, ha ricevuto l’invito lo stesso giorno o il succesivo di buon mattino, se è vero come è vero (dossier Giustizia in Puglia – Alleg. 6 – dopo Sentenza del Tribunale) che l’offerta alla USL risulta formulata in data 14 Ottobre 1982;
4.       Irregolarità per non essere le due offerte di “appoggio” regolarmente iscritte all’Albo dei Fornitori della USL BA/14, in quanto la loro iscrizione era limitata ai soli Enti aventi sede nel loro territorio;
5.       Irregolarità per essere i titolari delle tre ditte tutti soci nella SISTEM s.r.l. di Bari.

 

LE RESPONSABILITA’ DEL PM BARBA

Il mancato, doloso impedimento da parte del P.M. Barba di un reato annunciato
 
Nel dossier ·”Giustizia in Puglia” del 20.12.1996 delegato al dott. Barba, e da questi inviato in archivio vengono rappresentati e documentati aspetti di sicura rilevanza penale quali, ad esempio:
Introduzione
Omissis
Atteso
 
·        2.4 -  “Che la raccomandata datata 26 Luglio 1994 indirizzata al Sostituto Procuratore della Repubblica dr. COLANGELO con riferimento al Fascicolo N. 427/94/21 (in essa veniva rappresentato quanto appreso da una indagine conoscitiva da me esperita presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bari) trovasi nel Fascicolo N. 2945/92/21 con l’annotazione "Udienza dibatt. 21/12/94 c/ Madaro+1" ma senza che risulti effettuata indagine alcuna. Desta meraviglia, inoltre, che missive indirizzate ai Sostituti Proc. dr. COLANGELO e d.ssa TOSTO, relativamente al Procedimento N. 2945/92/21 non siano state prese in alcuna considerazione malgrado i firmatari avessero rappresentato di poter fornire utili informazioni sulla pericolosità sociale degli imputati.”
Orbene, della suddetta raccomandata, inviata anche al Comando del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Bari (inserto 8 del dossier inviato dal dott.Barba in archivio) stralcio, per comodità, i seguenti paragrafi:
 

Con riferimento al fascicolo in oggetto e, in particolare, all'istanza datata 14 Dicembre 1993 indirizzata al Giudice dr. Saverio NANNA della Sezione Fallimentare e da questi trasmessa all'Ufficio del P,M. in data 20 Dicembre 1993, avendo appreso che il signor Vittorio SPEDICATI sta cercando di vendere la villa acquisita a nome della figlia Carla FILOMENA per l'importo di lire 350.000.000 (vedasi Verbale datato 11/11/1993 allegato alla citata istanza del 14/12/1993) ho ritenuto opportuno recarmi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bari per una indagine conoscitiva; ho così scoperto che, in barba alla professionalità ed alle norme del libero mercato ma anche e soprattutto in stridente contrasto con quanto campeggia in tutte le Aule di Giustizia, il suddetto Vittorio SPEDICATI, subentrando al dimissionario sottoscritto nella Concessionaria Olivetti a fine ‘77 ha potuto, grazie alla corruzione, accumulare nel tempo i sottodescritti beni immobiliari:

 

segue elencazione dei beni immobiliari rintracciati al catasto di Bari

 

“A conferma di quanto riportato nella citata istanza del 12 Dicembre '93 relativamente alla segnalata volontà da parte dello SPEDICATI di nascondere, anche fittiziamente, l'illecito arricchimento, Le segnalo l'Atto N. 13115 del 19/04/1993 (Notaio dr. Maria LANZILLOTTA di NOCI) con il quale si è trasferita la proprietà dell'immobile acquisito a nome della figlia Carla Filomena nel Dicembre del 1992, a tale DALESSANDRO Annamaria, consocia dello SPEDICATI nella società NEWTEC s.r.l. con sede in   Bari  nei  locali  di   Via Postiglione 4-4/A in Bari, locali che risultano intestati alla moglie dello SPEDICATI ARABIA Flora ed alla figlia Anna.”

“E' altresì interessante seguire la storia della MOBILMET s.p.a. di Putignano - Capitale Sociale di lire 500.000.000 - la cui maggioranza venne acquisita a Luglio del 1989 dal predetto Vittorio SPEDICATI e le cui azioni sarebbero recentemente state riacquistate dal socio minoritario Raffaele CONTEGIACOMO notoriamente, si dice, sempre "in bolletta".

“Essendo comunque stanco di sentirmi ripetere "lasci perdere! SPEDICATI è troppo potente, SPEDICATI ha un fratello pezzo grosso nella Guardia di Finanza, SPEDICATI è intoccabile ecc. ecc. ritengo opportuno rimettere copia della presente al nuovo Comandante del NUCLEO REGIONALE di POLIZIA TRIBUTARIA di BARI affinché disponga, dopo l’acquisizione di ulteriori specificazioni che il sottoscritto si premurerà di fornire e sottoscrivere a verbale, tutte quelle indagini atte a confortare gli assunti accusatori prospettati, accertare il reale valore degli immobili al medesimo riconducibili e che risultano palesemente in modo vergognoso inferiori al loro effettivo valore nonché effettuare tutte quelle necessarie indagini di natura patrimoniale a carico del suddetto e delle altre persone che il sottoscritto ritiene coinvolte.”

Orbene, a dimostrazione che quanto rappresentato nella citata missiva indirizzata al P.M. titolare del Processo che portò alla condanna degli imputati per concussione, ed al Comandante del Nucleo Regionale di P.T. di Bari c’è una prima conferma già nell’allegato 8 del dossier inviato in archivio dal P.M. Barba (NRPT di Bari – Fasc. 6968 RGNR).  Infatti, dopo l’invio di copia di detta missiva all’allora Prefetto di Bari dott. Corrado Catenacci, venni convocato presso gli uffici del Nucleo Regionale di Bari il 20 Gennaio 2005 e redatto regolare Verbale dal Cap. Giovanni Falcone e Br. Carlo Benvenuto (Verbale nell’incarto sopra segnalato) dal quale estrapolo le seguenti due significative affermazioni come testualmente verbalizzate:

“- la villa acquistata dallo SPEDICATI nel novembre 1993 all’asta giudiziaria del Tribunale di Bari ed intestata alla di lui figlia Carla Filomena, è stata venduta recentemente con la stipula di un compromesso a favore di tale VALENZA n.m.i.; (ndr - si veda, nell’allegato 7, la puntuale conferma dalla Visura Catastale del settembre 1999)

“- a conferma di quanto già detto nella nota allegata all’esposto del 26.07.94 aggiungo che la MOBILMET SPA di Putignano verserebbe in condizioni prefallimentari, allo stato garantita da alcune fidejussioni prestate dallo stesso SPEDICATI a favore di alcuni Istituti di Credito

E, per dimostrare l’inerzia nonchè i gravi comportamenti dolosi dei Magistrati della Corte di Appello di Bari prima, e del P.M. Barba che ugualmente con dolo e colpa grave li ha favoriti, della Guardia di Finanza e del P.M. dott. Pandolfi che ha archiviato la denuncia del 17 Novembre 1999 contro il Comando Generale della Guardia di Finanza ed il suo Comandante Generale Rolando MOSCA MOSCHINI, allego copia di una Visura presso il Catasto di Bari del 9 Settembre 1999.

“2.5 - che al Procedimento N. 6968/94 R.G.N.R. (aperto a seguito dell’invio di sopra detta copia al Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari) risultano acquisiti con verbale datato 20 Gennaio 1995 redatto dal Cap. Giovanni Falcone e Br. Carlo Benvenuti, i documenti di cui agli allegati <1> <3> e <\4-a//b/c> oltre a una missiva datata 23 Dicembre 1994 indirizzata al Direttore della Gazzetta del Mezzogiorno con allegato datato 19.12.1994 indirizzato al S.P.R. dr. DE CRESCENZO ed al Procuratore della Repubblica di Roma (Allegato N. 8).”
 
Orbene, per comodità, trascrivo di seguito alcuni paragrafi maggiormenti significativi di due degli allegati al “dossier” delegato al P.M. Barba:
 
·         Allegato 4 – Istanza al Giudice Delegato del Fallimento del 30.11.1993:

considerato

“- che, per ragioni ai giustizia, non si può rimanere impassibili e inermi al travalicare dei pur legittimi diritti di difesa che portano però l’inquisito Geom. Nicola MADARO, attuale sindaco di SAMMICHELE di Bari a diffamare e calunniare il sottoscritto sulla stampa e sulle televisioni locali, come dimostrato dalle allegate copie dei quotidiani PUGLIA e GAZZETTA del MEZZOGIORNO del 26 e 27 ottobre e dai notiziari serali di TELENORBA del 23 Ottobre u.s.;”

“- che l'impunità di cui il suddetto ha goduto in passato grazie alla "benevolenza del magistrato della Procura dr. Crescenzo AMBROSIO (si veda il Fascicolo Processuale N. 208/A/86) fa si che lo stesso, sul quotidiano PUGLIA, affermi temerariamente "…soprattutto per la fiducia nella Magistratura, che - sono certo - farà al più presto emergere la verità";

“- che quanto personalmente osservato lo scorso 5 Novembre presso il Tribunale di Bari (in attesa di poter esporre al dr. CHIECO quanto appreso su precedenti penali del MADARO e C., il magistrato dr. Gaetano DE BARI che segue l'inchiesta P.N.I., incontrato nel corridoio della Procura al1e ore 11,30, per ben tre volte veniva salutato dal sottoscritto con un "dottore buongiorno" ma, nonostante la distanza ravvicinata, veniva manifestamente e inspiegabilmente ignorato, mentre riceveva poco dopo - ore 11,43 - il Provveditore agli Studi di Bari dr. BRIENZA coinvolto dallo scrivente nell'inchiesta P.N.I., atteso all'ingresso del Tribunale e affettuosamente salutato dal Dr. De Paola della P.G. che, accompagnato da altro collega si premurava di accompagnarlo nella stanza del dr. DE BARI dove entrambi vi rimanevano fino alle ore 12:15, attesi all'esterno dal terzo accompagnatore) non è compatibile con le aspettative di giustizia che il sottoscritto si attendeva e si attende dalla Magistratura di Bari;”

“- che parimenti, essendo nelle mani del medesimo dr. DE BARI il fascicolo N. 8806/93/21 che riguarda il più "lungimirante" ex collega Concessionario Olivetti Vittorio SPEDICATI (malgrado la crisi del settore il giorno 11 Novembre l993, a nome della figlia, ha acquistato l’immobile della fallita ditta SERIO di Putignano, messo all'asta e a lui aggiudicato con l'assistenza del suo legale avv. Marco BIANCO, per la non indifferente cifra di lire 350.000.000.= mentre il sottoscritto, come il Giudice Delegato dr. NANNA saprà, è prossimo ad essere sfrattato) si ritiene necessaria e indispensabile, come peraltro suggerito dall'avv. Nino Marazzita nella diretta RADIOUNO del 22 Giugno u.s., l'assistenza costante di un procuratore legale;”

“- che, nessuna delle garanzie previste a salvaguardia del libero esercizio delle Attività Autonome dalla Costituzione della Repubblica Italiana, si è potuta reclamare a causa del consolidarsi nella Pubblica Amministrazione di quel Sistema Clientelare-Tangentizio le cui regole, pur se non scritte, sono state in questi ultimi decenni rigidamente applicate dalla Classe politica e regolarmente recepite dai principali miei concorrenti e, tra questi, il più determinato sig. Vittorio SPEDICATI che, grazie all'appoggio della Olivetti e alla connivente compiacenza del magistrato della Procura di Bari dr. Vincenzo Maria BISCEGLIA, ha potuto continuare indisturbato la sua illecita attività verso la Pubblica Amministrazione (si veda richiesta di archiviazione del suddetto P.M. nel Fascicolo N. 1461/89);”

chiede

“all’Ill.mo Giudice Delegato del Fallimento di voler consentire al sottoscritto di potersi costituire in giudizio come parte civile in tutti quei procedimenti penali e civili che saranno ritenuti necessari per le esigenze di giustizia collettiva e per la tutela dei legittimi interessi del medesimo che sono stati gravemente compromessi non solo a livello economico ma anche morale, fisico e psichico, e con lo stravolgimento totale dell’unità famigliare, conseguenze tutte di cui lo Stato Italiano dovrebbe risponderne in prima persona;”

“Quanto richiesto è di fondamentale importanza per la onesta sopravvivenza del sottoscritto che, ancora oggi, è costretto a subire le prepotenze del suddetto più "1ungimirante" concorrente Sig. Vittorio SPEDICATI, come si può evincere dall'allegata documentazione relativa al Sig. LOLIVA Vito, titolare della omonima macelleria in Castellana Grotte, atti che sono riconducibili al più volte denunciato comportamento mafioso del consulente commerciale Rag. Angelo BARONE di Castellana Grotte che, come riportato nell’esposto-denuncia del denuncia de 12/6/1993, vantando forti amicizie all’Ufficio IVA e alla Guardia di Finanza, ha esercitato ed esercita tuttora ricatti sulla totalità delle ditte dal suo studio assistite tipo quello di obbligare i propri clienti a servirsi esclusivamente, per l'acquisto di macchine per ufficio e registratori di cassa, del suddetto concessionario Olivetti.”

Per tutto quanto sopra premesso e considerato lo scrivente si augura che la S.V., ove la discrezionalità lo consenta,

autorizzi

per iscritto quanto più sopra richiesto per consentire, già all'udienza del 6 Dicembre p.v. presso il GIP d.ssa Maria IACOVONE, di rispondere alle calunniose e diffamatorie affermazioni del Geom. Nicola MADARO con la costituzione di parte civile e contestuale presentazione di querela per calunnia e diffamazione.

 

·         Allegato 4a – Istanza al Giudice Delegato del Fallimento del 14.12.1993:
 
Premessa
 
“- che, come già si evince dall’esame degli atti istruttori compiuti dal P.M dott. COLANGELO di cui al fascicolo processuale N. 2945/92/21 (176 pagine) e da quelli disposti a seguito dell'Esposto datato 12/06/1993 iscritto al n. 8808/93/21 che integrano e confortano, soprattutto con le testimonianze rese agli Organi di P.C. dai sigg. FRANCAVILLA Tommaso e CIUFFETTI Tommaso all'epoca Consiglieri Comunali di Castellana Grotte, quanto da sempre sostenuto e cioè che il fallimento del sottoscritto è da imputarsi solo ed esclusivamente all'alterazione delle normali e corrette condizioni concorrenziali, falsate soprattutto dal più diretto concorrente Sig. Vittorio SPEDICATI - Concessionario Olivetti di Putignano che, grazie al clientelismo e alla corruzione, ha potuto operare nel settore della Pubblica Amministrazione violando frequentemente la legge penale e, più in particolare, quelle norme di diritto pubblico che l'art. 2592 n. 3 del Codice Civile configura come atti di concorrenza sleale, posto che l'alterazione di cui sopra ha avuto una specifica e diretta grave influenza sull'attività imprenditoriale del sottoscritto;”
 

“- che notizie apprese recentemente vogliono l'attività commerciale del Concessionario Olivetti Sig. Vittorio SPEDICATI, con la sua ditta e con quelle allo stesso riconducibili, in notevole regressione essendo venuta meno quella posizione di preminenza acquisita grazie al clientelismo ed alla corruzione, carte queste che sono state giocate al suo arrivo a Putignano con quella scientifica professionalità che soltanto la trascorsa attività di Concessionario Olivetti a Piedimonte Matese (grossa Concessione comprendente decine di Comuni dell'area del casertano) potevano consentirgli;”

 

“- che, tuttavia, tale incontestabile verità sul decremento di fatturato si lega alle informazioni di natura strettamente confidenziale che vogliono lo SPEDICATI, nella consapevolezza di dover quanto prima rispondere alla Giustizia per le ripetute, gravi violazioni al codice penale ed a quello di procedura civile, intenzionato a dismettere "fittiziamente" le sue partecipazioni in aziende collaterali e le altre sue proprietà, che non provengono certamente da lasciti ereditari ne tantomeno da vincite al lotto o al Totocalcio ma soltanto dall'illecito arricchimento consentitogli in questi ultimi venti anni dal nostro corrotto Sistema di Potere;”

considerato

“- che l’esclusione ingiusta dalla partecipazione a gare è licitazioni private da parte delle Amministrazioni Comunali e di altre strutture pubbliche, le penalizzazioni spesso subite grazie a solo apparenti regolarità delle procedure di acquisto consentite dalla connivente complicità di politici e amministratori disonesti, è riconducibile, nel caso specifico, soprattutto all'opera corruttrice del sopracitato Vittorio SPEDICATI che, sia per gli acquisti di macchine e mobili per ufficio, sia per l'assistenza tecnica e la manutenzione dei parchi meccanografici, ha fatto si che venissero invitate aziende a lui vicine e/o a lui stesso riconducibili, permettendo cosi la concertazione preventiva delle offerte e le cui conseguenze, come si può già rilevare dalla lettura dell'allegata denuncia dei consiglieri Comunali di Castellana Grotte FRANCAVILLA e CIUFFETTI datata 13/02/89 (copia della Denuncia e del Decreto di Archiviazione sono stati rimessi dal sottoscritto all'esame del C.S.M. in data 5/8/1993), non sono limitati al solo interesse del sottoscritto ma a quelli ben più gravi dell'intera collettività;”

 

“- che ulteriore conforto alla ipotizzata, consapevole opportunità da parte dello SPEDICATI di nascondere gli illeciti arricchimenti, trova conferma nel VERBALE DI VENDITA dell'ufficio Espropriazioni Immobiliari del Tribunale di Bari datato 11 NOVEMBRE 1993 allorquando lo stesso (alla presenza degli altri offerenti tra i quali il sig. Mario VINELLA di Putignano) assistito dal suo legale di fiducia avv. Marco BIANCO ma a nome della propria figlia Carla, si è aggiudicato il Lotto n. 9 afferente la villa della fallita ditta SERIO di Putignano, per il non indifferente importo di lire 350.000.000;”

 

“- che alla luce dei fatti e circostanze sopra-esposte appare opportuno, anche per gli interessi generali del sottoscritto, che a totale garanzia di quanto vantato dai creditori rappresentati dalla Curatela Fallimentare, si possa procedere ad azioni cautelari tese ad evitare che il patrimonio illecitamente costituito dal Sig. Vittorio SPEDICATI venga, nelle more dei giudizi penali, intenzionalmente nascosto e/o disperso;”

 

fa istanza

 

“a che la S.V., sentito il parere dei PP.MM. dott. Giovanni COLANGELO e Gaetano DE BARI, quest'ultimo titolare dell'inchiesta che vede coinvolto il Sig. Vittorio SPEDICATI anche per la sopracitata denuncia risalente al 1989 che lo chiamava in causa per "rapporti un po’ troppo privilegiati" con l’amministrazione comunale di Castellana Grotte, consapevole del rischio che gli inevitabili ritardi della Giustizia possono comportare per gli interessi legittimi dei creditori e dello stesso sottoscritto, esamini con attenzione la opportunità di autorizzare, ovviamente senza alcun onere per la Curatela, la proposizione di un Ricorso per il Sequestro Cautelativo dei beni di proprietà dello stesso Vittorio SPEDICATI non esclusi quelli che, attraverso recenti cessioni fittizie, possano al medesimo essere ricondotti.”

 

L’Allegato 13/a al Dossier “Giustizia in Puglia” (Denuncia del 7 Marzo 1996 contro i Magistrati di Bari ed uno degli avvocati difensori) inviato in archivio dal P.M. dott. Barba alla luce di quanto risulta dal seguente passo contenuto nella sua deposizione del 31 Maggio 2005:

 

“Quindi mi sarei, sostanzialmente limitato a trasmettere all’auto-cestinazione dei modelli 45 in  quanto motivatamente con un provvedimento che ovviamente non ricordo, ma che é mia abitudine fare, ho motivato sulla insussistenza della notizia di reato piuttosto che sulla sua infondatezza, quindi ovviamente una situazione che non devo qui spiegare, chiaramente, é a monte diciamo cosi della necessitá di fare delle attivitá di indagine finalizzate ad accettare la fondatezza di notizie di reato.”

 

Si riportano di seguito, omessi “Premessa” e “Considerato”, i punti più significativi:

 

DENUNCIA

2.A - Per il reato di omissione di atti d'ufficio, il Presidente della Corte di Appello di Bari dr. Aldo D'INNELLA che, malgrado le gravi offese rivolte in aula dal sottoscritto contro i magistrati ed il Tribunale di Bari la mattina del 20 Novembre 1995, rifiutava di ordinare al carabiniere di servizio (come richiesto e sollecitato dallo scrivente) l'immediato arresto in aula del sottoscritto per grave oltraggio all'onore ed al prestigio della magistratura;

2.B - Per lo stesso reato di omissione di atti di ufficio, il Sostituto Procuratore Generale dr. Mario CICCARELLI che, ingiuriato pesantemente nell'Aula della Corte di Appello la mattina del giorno 22 Novembre, minacciava in un primo momento l'arresto del sottoscritto ma successivamente, malgrado il ripetere delle ingiurie e le sollecitazioni di ordinare al carabiniere di servizio all'ingresso dell'aula, di procedere al mio arresto, si asteneva dal farlo chiedendo soltanto il mio allontanamento dall'aula;

2.C - Per i reati di corruzione "grave" i magistrati Dr. Aldo D'INNELLA, il dr. Mario CICCARELLI e, con riserva, i magistrati Consiglieri Aldo NAPOLEONE e Giuseppe SANNONER;

2.D - Per il reato di corruzione aggravata e continuata il Prof. avv. Gaetano CONTENTO che, in spregio al giuramento di cui all'art. 12 u.c. - L. 1578/33 ed all'art. 38 della legge medesima, ha violato gravemente i propri doveri in entrambi i procedimenti "celebrati" presso la Corte di Appello di Bari dove, evidentemente, ha goduto e gode della connivente, interessata acquiescenza di magistrati corrotti, senza alcuna etica e dignità;

CHIEDE

3.A - che il Signor Ministro di Grazia e Giustizia disponga, con urgenza, l'invio di Ispettori Ministeriali presso il Tribunale di Bari affinché venga esaminata tutta la documentazione relativa al Fascicolo N. 2945/92/21 con le relative Sentenze di primo e secondo grado, nonchè quella del precedente processo, per diversi e ben più gravi reati, di cui al Fascicolo N. 208/A/86;

Orbene, questa Denuncia del 7 Marzo 1996, inserita come “Allegato 13/a” nel Fascicolo delegato al dott. Barba e da questi, al pari dell’intera documentazione costituente il dossier “Giustizia in Puglia” definita come atto non costituente notizia di reato si è chiusa con l’archiviazione, in data 8 Giugno 2001, subito dopo la prima e unica convocazione arrivata ben cinque anni e due mesi dopo la presentazione, esattamente il 9 Maggio del 2001. In questa occasione, all’Ufficio di P.G. delegato dal P.M. dott. Santucci a convocarmi, consegnai, ad ulteriore conferma degli assunti sul reato di falsità in atti giudiziari comesso dai Magistrati della Corte di Appello di Bari, copia del verbale stenotipico dell’Udienza del 26 Ottobre 1994, dai quali si evinceva chiaramente che dei “documenti probatori” indicati dal Presidente estensore come acquisiti agli atti, non c’era traccia alcuna.

Quello che mi è difficile comprendere è il perchè, dopo la richiesta di archiviazione della suddetta denuncia da parte del P.M. ed il succesivo Decreto del GIP, quest’ultimo non abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 368 del Codice Penale, indagando il sottoscritto per il reato di grave calunnia a danno dei magistrati baresi. Eppure, sulla base del volantino “Appello-Denuncia” del 25 Dicembre 1995, come già più sopra riferito, il medesimo P.M. dott. Barba ebbe a richiedere la mia condanna per calumnia contro gli stessi magistrati a ben due anni e sei mesi di reclusione.

Inoltre, tenuto presente che nella suddetta denuncia, e nelle pagine introduttive del dossier, si sono chiamati in causa PP.MM. e GIP della Procura di Potenza, era nei poteri del P.M. Barba deciderne, de plano, la trasmissione in archivio?


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PRIMA VERSIONE DEL SITO SEQUESTRATO

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ALLEGATO N. 1

 

L’autore del sito, Mario Broglio Montani, si assume la piena responsabilità nel contravvenire a quando disposto dalla Procura della Repubblica di Perugia (reiterando perciò i reati a lui contestati) per il grave motivo che sia il GIP dr.ssa Claudia Matteini che ha firmato il Decreto di Sequestro, sia il P.M. procedente dott. Petrazzini, hanno reiteratamente disatteso il cortese invito a far rimuovere l’illegale accostamento del sito sequestrato http://www.brogliomontani.it a quello http://www.digitalsin.org sottoposto a sequestro dalla Procura della Repubblica di Roma nel 2001 e che sembra riconducibile a fatti pedofilia. Questa dolosa inerzia avanza il sospetto, legittimo, che il tutto sia finalizzato a screditare l’accusatore del P.M. dott. Vincenzo Barba, promotore del sequestro, ora alla Procura della Repubblica di Roma (già a quella di Potenza) e far si che le gravi accuse a questi mosse da Broglio Montani possano essere ritenute poco veritiere in quanto provenienti da un presunto pedofilo, grafomane e/o mitomane.

Come mai alla Procura di Perugia, per realizzare la videata da sostituire all’Home page del sito http://www.brogliomontani.it, sono ricorsi ad una copia di un Decreto di Sequestro disposto dalla Procura di Roma, modificando soltanto gli estremi del Decreto e l’intestazione della Procura e lasciando invariato il link che riporta al sito http://www.digitalsin.org?

Chi è il P.M. romano che ha richiesto il sequestro del sito http://www.digitalsin.org “accostato” al sito sequestrato dal GIP di Perugia?

Chi ha fornito agli Agenti della Polizia Postale di Perugia il Floppy Disk duplicato a Roma e copiato sull’Home Page di Broglio Montani?

La Denuncia-Diffida presentata il 7 Settembre 2002 al Comando Stazione Carabinieri di Putignano contro la Procura della Repubblica di Perugia riuscirà a fare Giustizia?

In data 15 Ottobre 2002 è stata presentata, per tramite del Comando Stazione Carabinieri di Putignano, formale Denuncia contro il P.M. dott. Vincenzo Barba, già P.M. alla Procura di Potenza, ora in servizio alla Procura di Roma. I reati a lui attribuiti vanno dall’abuso di potere alla omissione di atti di ufficio, alla violazione dell’art. 408 c.p.p., ed alle norme sulla competenza territoriale nonchè alla diffamazione e alla calunnia aggravata.

 

Tutto quanto sopra premesso c’è la novità che il Tribunale di Perugia ha trasmesso il Fascicolo, per competenza, al Tribunale di Arezzo. Quest’ultimo, in data 12 Ottobre 2002, tenuta presente la segnalazione dell’anomalo accostamento del mio sito ad altro “che nulla risulta abbia a che fare coi fatti di cui al presente procedimento” ne ha disposto la rimozione e qualsiasi altra possibilità di siffatti inconvenienti.


ALLEGATO N. 2

 

 
 

From: fausto cerulli 

To: Giorgio Bernardi Sent: Wednesday, August 28, 2002 2:48 PM 

Subject: Re: Sequestro sito 

 

Secondo me, a parte la possibilità di una svista, il sito dovrebbe esse stato sottoposto a sequestro nell' ambito di un procedimento promosso dalla Procura di Roma, come risulta da una cliccata specifica e precisa. ......Non ci risultano casi di sequestro di un sito con altra motivazione che non sia la pedofilia, e mi insospettisce il rinvio che la Procura di Perugia fa ad un procedimento penale promosso dalla Procura di Roma. ciao. fausto.--- 

From: fausto cerulli

To: Giorgio Bernardi

CC: Mario Broglio Montani

Sent: Wednesday, August 28, 2002 2:55 PM

Subject: Re: Il sito prosegue così. poi non leggo altro.

Scusami tanto, ma che ci mette Broglio Montani a farsi spedire, tramite
avvocato o tramite Cancelleria, il testo dei due decreti,
con la motivazione?. Oltretuttto il decreto della Procura di Roma è
antecedente di un anno rispetto alla lettera antiBarba del sig. Broglio
Montani.
fausto  _________________________________________________________

 

From: Fausto Cerulli

To: giorgio_bernardi

Cc: mario broglio montani

Sent: Wednesday, August 28, 2002 7:19 PM

Subject: Sequestro sito

Sì, ma non capisco perchè nella prima schermata c'era addirittura la data del 28 e perchè in un secondo clic appare il decreto della Procura di Roma. 

E' proprio sicuro che non ci sia connessione tra il decreto di Roma e quello di Perugia?

 

ALLEGATO N. 3

Da:      Mario Broglio Montani

Data:  Giovedì 29 Agosto 2002  15:53

A:        tribunale.perugia@giustizia.it

Oggetto: Sequestro Sito

Alla cortese attenzione del GIP dr.ssa Claudia Matteini

Ho preso atto del Decreto di Sequestro da Lei disposto. In attesa di ricevere copia del fascicolo (già richiesto alla Cancelleria GIP) Le sarei grato se vorrà rimuovere una seconda anomalia commessa dagli agenti postali:

La prima, riguardante la data del sequestro (27/08/2002) risultava effettuata il 28/08/2002. Dopo una telefonata all’Ispettore Segatori (?) della Polizia Postale di Perugia, in serata veniva corretta;

La seconda, scoperta grazie ad una segnalazione che mi vedeva coinvolto in ben due Decreti di Sequestro (il Suo ed un’altro emesso dalla Procura di Roma) riguarda il link http://www.brogliomontani.it

Potrà verificare Lei stessa che, cliccandoci sopra, appare la seguente schermata che, con la mia vicenda, non ha nulla a che vedere. La ringrazio anticipatamente per la rimozione.

 

 

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale

Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni

AREA INTERNET

http://www.digitalsin.org

SOTTOPOSTA A SEQUESTRO

DECRETO NR. 34179/01 DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO  IL TRIBUNALE DI ROMA

 

 

Per quanto attiene la vicenda che mi vede coinvolto Le preciso fin d’ora che la Sua decisione affossa, almeno temporaneamente, ogni mia iniziativa tesa ad ottenere Verità e Giustizia dalla Magistratura e questo nell’interesse dell’Istituzione stessa e della maggioranza dei Magistrati onesti ed imparziali. Io sono particolarmente ossequioso della Magistratura e per questo sono a disposizione del Suo Ufficio tramite Ufficiali di PG o, se questo non è possibile, anche direttamente dietro Sua convocazione a Perugia.

Distinti ossequi.

Mario Broglio Montani 

Copia del presente messaggio è stato anche trasmesso al Fax 075-5723806 della Procura di Perugia all’attenzione del  P.M. dott. Petrazzini in data 4 Settembre 2002 ore 11:57 circa.

 

 
ALLEGATO N. 4

 

Fax

 

A

Procura di Perugia – PM dr.Pedrazzini

Da:

Mario BROGLIO MONTANI

Fax:

075-5723806

Tel:

080-4055506 GSM:338-2790291

Tel.:

     -

Data:

30/09/2005 (05/09/2002 ore8:54)

Ogg.:

Proc. 5387/02 N.R.

PP:       

4 compresa la presente

Con riferimento all’oggetto e nell’interesse mio personale e della Giustizia in generale, La informo che all’indirizzo

http://brogliomontani.supereva.it

ho ricostruito la vicenda che mi vede contrapposto al P.M. Vincenzo Barba sostituendo nella pagina della “Lettera Aperta al PM …..”, in osservanza del Decreto del GIP, il testo della lettera stessa con la scritta CENSURATA.

In Home Page è segnalato l’errore in cui sono incorsi gli agenti che hanno effettuato il sequestro, errore da me tempestivamente segnalato al GIP con e-mail indirizzata a tribunalediperugia@giustizia.it e, per fax, al terminale 075-5727912.

Poiché ancora oggi tale “anomalia” non risulta rimossa, Lei sarei grato se volesse far provvedere in merito.

Nel ringraziarLa per l’opportunità che mi viene offerta di fare finalmente chiarezza e ottenere Giustizia, la invito a leggere, in calce alla pagina “Introduzione”, quanto detto nel 1993 da un Suo collega di Bari, l’allora PM dr. Nicola Magrone ora Presidente del Tribunale Penale di Potenza, nella diretta radiofonica con Radio Uno del 13 Ottobre 1993.

Profetiche le sue valutazioni riguardo ai Tribunali pugliesi:

“…qui basta prendere il bandolo di una matassa che tutto si sgretola… il problema è… ancora, nonostante gli anni di democrazia, che se ancora se un bandolo qualcuno lo prende…. finisce che rimette lui le penne…!”

Dal 1995 ad oggi sono stato “spennato”; chissà che ora, grazie alla Sua iniziativa, le penne estirpate ricrescano più e meglio di prima.

Allego, per conoscenza, tre pagine che riguardano la mia vicenda.

Distinti ossequi.

f.to Mario Broglio Montani

(*) Nota: il Fax risulta datato 9 Settembre; in effetti si tratta del 5 Settembre 2002 e, come da Rapporto, risulta inviato alle ore 8:54 AM con 3 allegati, durata di trasmissione 2:33 minuti, risultato OK

ALLEGATO N. 5

 

De: Stazione CC Putignano <stba331a50@carabinieri.it>
Fecha: Jueves, 08 de Septiembre de 2005 11:50 a.m
Para: mario.broglio@media.it <mario.broglio@media.it>
Asunto: Trasmissione dati
Faccio riscontro alla sua nota del 26 agosto scorso, qui pervenuta via fax, per comunicarle che il suo esposto-denuncia da lei presentato in questa sede il 07.09.2002, venne inviato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, al compartimento della Polizia Postale di Bari ed al G.I.P. dr.ssa Claudia Matteini del Tribunale di Perugia, con nostra comunicazione di notizia di reato nr.21/112 datata 07.09.2002, mediante le raccomandate nr.11754232384-4 e nr.11754232385-5 partite dall'Ufficio postale di Putignano in data 25.09.2005.
 
Ritenendo di aver fornito puntuale riscontro alla sua richiesta, le porgo distinti saluti.
 
Luogotenente Donato Macchia

 

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